dircomm.it

2002


GIURISPRUDENZA

REPERTORIO 2002

 


Imprese e loro statuti

» Cass., 23 giugno 2001, n. 8621; M. Z. S.n.c. c. B.
     Può configurarsi una cessione di azienda nella aggiudicazione effettuata da un fallimento, anche se questo non abbia proseguito l’attività d’impresa con l’esercizio provvisorio.
     Costituisce valutazione di fatto, incensurabile in Cassazione, l’accertamento se nella aggiudicazione di beni da parte di un fallimento si realizzi un trasferimento di azienda ovvero di beni aziendali non costituenti un complesso funzionale.

» Trib. Macerata, ordin. 17 agosto 2002; Tommasoni c. Tommasoni, Iternova s.r.l. ed altri
     Non può essere iscritta nel registro delle imprese la domanda giudiziaria di impugnazione della deliberazione con cui l’assemblea di una società di capitali abbia deciso di azzerare e ricostituire il capitale sociale.

Concorrenza ed antitrust

» Corte Giust. C.E., 4 giugno 2002; Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Francese
     Sono contrarie al principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 56 del Trattato CE le norme di uno Stato membro che, istituendo in una società per azioni la golden share a suo favore, prescrivono la previa autorizzazione dello stesso Stato per ogni superamento di determinati limiti massimi di partecipazione azionaria o di diritti di voto, nonchè il diritto di opposizione alle decisioni di cessione o attribuzione a titolo di garanzia della maggioranza del capitale di consociate della società stessa.

» Trib. 1° grado C.E., 6 giugno 2002; Airtours plc c. Commissione delle Comunità europee
     Va annullata la decisione della Commissione Europea che ha vietato una operazione di concentrazione, ritenendo che essa creerebbe una posizione dominante collettiva, senza dimostrare, però, che la stessa operazione costituirebbe un ostacolo significativo ad una effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi.

Proprietà intellettuale

» Corte Cost., 10 maggio 2002, n. 173
      Non sono costituzionalmente illegittimi per eccesso di delega gli artt. 2 e 127 del T.U. dei beni culturali ed ambientali, in quanto è solo apparente, ma non reale, la modificazione alle disposizioni penali della legge n. 1062/71, che non risultano ristrette nella loro portata applicativa (in particolare, la punibilità non è esclusa in relazione ad opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni).

» Corte Giust. C.E., 25 giugno 2002, causa C-66/00; Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano c. Bigi
     Il regime derogatorio istituito dal regolamento CEE 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non vale per i prodotti originari dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione di origine protetta, con conseguente illegittimità della immissione in commercio di prodotti non conformi ai relativi disciplinari.

» Corte Giust. C.E., 12 novembre 2002, proc. C-206/01; Arsenal Football Club plc c. Reed
     Qualora un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d’impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio può opporsi a tale uso, ancorché il detto segno, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.

Società e gruppi

» Cass., 23 novembre 2001, n. 14865; Luzi c. Di Gregorio
     I sindacati di voto – accordi atipici volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il loro esercizio di voto in assemblea – sono validi, siccome il vincolo che discende da tali patti opera su un piano diverso da quello della organizzazione societaria, e ciò vale anche nel caso in cui essi riguardino la nomina degli amministratori.
     Qualora un sindacato di voto sia stato stipulato per una durata indeterminata o eccessiva, non si verifica la nullità di tale patto parasociale, essendo applicabile il principio del recesso unilaterale con effetto ex nunc.

» App. Roma, 4 maggio 2002; Sfit s.p.a c. Sitav s.p.a.
    È annullabile la delibera del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, con la quale venga aumentato il capitale sociale in misura superiore a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria della società, a nulla rilevando che la stessa assemblea avesse delegato il Consiglio a successivi aumenti, senza però modificare esplicitamente l’atto costitutivo, determinando così una illegittima deliberazione implicita dell’assemblea.
     La delibera consiliare di aumento di capitale, pur connessa con la delibera assembleare da cui promana, costituisce atto autonomo, come tale impugnabile.

» Trib. Roma, 20 marzo 2002; Giessauf c. Birreria Viennese s.r.l.
     Sono compromissibili in arbitrato le controversie riguardanti le impugnazioni del bilancio di una società di capitali, purché i vizi dedotti configurino la annullabilità e non la nullità della deliberazione.
     È legittima la delibera di approvazione del bilancio, con la quale l’assemblea di una società di capitali abbia fornito integrazioni al progetto presentato dagli amministratori.
     È nulla la delibera di approvazione di un bilancio di una società di capitali, nel quale non siano esplicitamente indicati gli ammortamenti delle immobilizzazioni, ovvero non siano indicate nella nota integrativa le ragioni del mutamento dei criteri di ammortamento.
     Viola il principio di competenza, con conseguente nullità della delibera di approvazione, il bilancio di una società di capitali nel quale non siano iscritti gli importi corrispondenti alle ferie maturate e non godute dai dipendenti nell’anno, ancorché tali ferie siano state integralmente godute nel primo scorcio dell’esercizio successivo

» Trib. Roma, 15 maggio 2002, n. 23860; Giessauf c. Birreria Viennese s.r.l.
     Sono compromissibili in arbitrato le controversie riguardanti le impugnazioni di assemblea di una società di capitali, qualora i vizi dedotti riguardino la violazione del diritto di informazione del socio.
     In una società di capitali viola il principio di chiarezza il bilancio che, nel ricostruire la situazione contabile della società, situazione mal tenuta dai precedenti amministratori, non dà sufficiente conto dei criteri seguiti per pervenire al risultato di esercizio.
     In una società di capitali viola il disposto dell’art. 2423-bis e dell'art. 2427, n. 4, cod. civ. il bilancio che, dando atto del mutamento dei criteri di valutazione rispetto al passato esercizio, non evidenzi i criteri applicati negli anni precedenti e quale effetto abbia prodotto il mutamento sul risultato di esercizio.

» Trib. Roma, 15 maggio 2002, n. 23974; Giessauf c. Birreria Viennese s.r.l.
     Sono compromissibili in arbitrato le controversie riguardanti le impugnazioni di assemblea di una società di capitali, quando i vizi dedotti riguardino la composizione dell’assemblea.
     La non delegabilità della redazione del bilancio, di cui all’art. 2381 c.c., non impedisce agli amministratori di avvalersi di esperti contabili per la sua stesura.
     Non può essere inserita all’attivo del bilancio una pretesa creditoria contestata e priva di accertamento giudiziale.
     È legittimo l’ammortamento diretto delle immobilizzazioni immateriali, in società che rediga il bilancio in forma abbreviata.
     Può non essere iscritto in bilancio l’accantonamento per ferie non godute, quando queste siano state integralmente fruite all’atto dell’approvazione della delibera.
     In caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, deve essere indicata nella sola nota integrativa, e non nel conto economica, la composizione della voce “ proventi ed oneri straordinari.

» Cass., 9 maggio 2002, n. 6599; Distilleria A Marzadro s.n.c. c. Ministero delle Finanze
     Nella legislazione vigente l’Amministrazione Finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori nelle società di persone, per cui tali compensi sono deducibili come costi della società.

» Trib. Milano, 23 aprile 2002; Varasi ed altri
     Esiste una continuità normativa tra l’attuale e la precedente normativa relativa al reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.), con la conseguenza che, in un processo in corso al momento dell'entra in vigore del D. Lgs. 11 aprile 2001, n. 61, non può essere disposto il proscioglimento degli imputati ex art. 129 cod. proc. pen.

» Trib. Napoli, 29 maggio 2002; Ferlaino ed altri imp.
  
     Esiste una continuità normativa tra l’attuale e la precedente normativa relativa al reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.), con la conseguenza che, in un processo in corso al momento dell'entra in vigore del D. Lgs. 11 aprile 2001, n. 61, non può essere disposto il proscioglimento degli imputati ex art. 129 cod. proc. pen.

» Trib. Napoli, 28 maggio 2002; Giordano imp.
       Non esiste una continuità normativa tra l’attuale e la precedente normativa relativa al reato di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.), richiedendosi un evento in senso materiale, prima non integrante la fattispecie, ed ora essenziale all’esistenza del reato, laddove precedentemente rilevava unicamente come circostanza e solo se il danno era di rilevante gravità e direzionalmente subito dall’impresa.

» Cass. pen., 21 maggio 2002, n. 6921; Fabbri ric.
     Dal raffronto tra le norme contenute negli artt. 2621, 2622, 2623 e 2624 cod. civ., prima e dopo la riforma entrata in vigore col decreto 61/2002, emerge che le differenze non sono strutturali, ma riguardano modalità parzialmente diverse di difesa dello stesso interesse tutelato, riflettendo politiche criminali diverse, con la conseguenza che c’è continuità fra le due fattispecie.

» Cass. pen., 3 giugno 2002, n. 21535; Kunz ric.
     Il reato di bancarotta fraudolenta può essere imputato a chi eserciti di fatto le funzioni di amministratore, pur non essendone formalmente investito, senza che occorra imputargli tale reato a titolo di concorso con l’amministratore di diritto.
     Per il reato di bancarotta documentale impropria non c’è una continuità normativa dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

» Corte Giust. C.E., 5 novembre 2002, proc. C-206/01; Überseering BV c. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)
     Qualora una società costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro nel cui territorio ha la sua sede sociale, viene considerata, in base al diritto di un altro Stato membro, come se avesse trasferito la sua sede effettiva in tale Stato, è illegittimo – in quanto costituisce restrizione alla libertà di stabilimento – che quest’ultimo Stato neghi alla detta società la capacità giuridica e quindi la capacità di stare in giudizio dinanzi ai propri giudici nazionali per far valere i diritti derivanti da un contratto concluso con una società stabilita nello stesso Stato.

Banca e contratti bancari

» Trib. Napoli, 5 novembre 2001; Unicredito Italiano s.p.a. c. De Luca Assicurazioni s.a.s.
    È lecita, e non viola il disposto dell’art. 1283 cod. civ., la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in ambito bancario, in quanto tale clausola costituisce un uso normativo assistito dalla opinio iuris ac necessitatis.

» Trib. Enna, 23 novembre 2001; Vasques e Gibilisco c. Banco di Sicilia s.p.a.
     È lecita la clausola, prevista nei contratti bancari, con la quale il tasso di interesse va determinato con riferimento alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.
     Non viola l’art. 1283 cod. civ. la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel contratto di conto corrente bancario, al quale si applicano le norme previste, per il conto corrente ordinario, dagli artt. 1823, 1825 e 1831 cod. civ., che costituiscono una eccezione alle norme in tema di divieto di anatocismo. D’altra parte, la stessa legge n. 154/1992 ha fatto riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
     La mancata tempestiva contestazione degli estratti conto rende incontestabili le singole poste, ivi comprese quelle relative all’addebito degli interessi.

» Cass., 16 maggio 2002; Azienda Agricola Fratelli Lanari s.r.l. c. Unicredito Italiano s.p.a.
     Le risultanze dell’estratto di conto corrente bancario, allegate dalla banca a sostegno della domanda di pagamento del saldo, non solo legittimano l’emissione del decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria.
     La clausola del conto corrente bancario, secondo la quale gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non è sufficientemente univoca e non può, quindi, giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale.
     La capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente nel conto corrente bancario, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla.

» Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29
     La norma del decreto-legge n. 394 del 2000, secondo cui nei mutui bancari la usurarietà degli interessi deve essere valutata con riferimento al momento della loro pattuizione, non è costituzionalmente illegittima, ancorché ne sia prevista l’applicazione pure ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore.
     È costituzionalmente illegittima la norma del decreto legge n. 394 del 2000, nella parte in cui ha stabilito per gli interessi dei mutui bancari l’applicazione – per le rate scadenti in una data successiva di qualche giorno rispetto all’entrata in vigore del decreto-legge, anziché per le rate scadenti lo stesso giorno della sua entrata in vigore – di un tasso di conversione (se più favorevole per il mutuatario).

» Trib. Roma, 3 maggio 2002; Corum Sud s.r.l. c. Italfondiario s.p.a.
     A seguito della legge 24/2001, di interpretazione autentica della c.d. legge antiusura, non può essere eccepito il superamento del tasso soglia per i mutui contratti prima dell’entrata in vigore della legge.
     I mutui a tasso variabile sono radicalmente esclusi dall’ambito di previsione normativa della legge 24/01 in merito ai tassi di sostituzione, in quanto in tale tipo di mutuo si ha un adeguamento automatico dell’interesse alle condizioni di mercato.

Borsa e strumenti finanziari

» Trib. Roma, ordin. 17 luglio 2002; Balducci Cadeaux s.r.l. c. Scip s.r.l. ed altri
     Nella procedura di dismissione del patrimonio pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco deve intendersi la contestualità della vendita di singole unità immobiliari e non la vendita del complesso di unità immobiliasri ubicate nel medesimo stabile, con la conseguenza che la mancata offerta in vendita dei lotti, senza indicazione del prezzo base della singola unità al momento della messa all’asta del lotto aggregato costituiscono lesione del diritto di prelazione previsto a favore del conduttore dalla legge n. 392 del 1978.

» Trib. Roma, ordin. 7 agosto 2002; Scip s.r.l. c. Carriage 26 s.r.l.
     Nella procedura di dismissione del patrimonio pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco deve intendersi la vendita dell’intero stabile, cioè una vendita in massa, senza tener conto dei singoli beni che costituiscono la partita; il conduttore di uno degli immobili compresi nella vendita in blocco non ha perciò diritto né alla prelazione né al riscatto previsti dalla legge n. 392 del 1978.

Procedure concorsuali

» Corte Cost., ordinanza 7 maggio 2002, n. 168
     Sono manifestamente infondatate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 146 della legge fallimentare (nella parte in cui prevede la competenza del giudice delegato – che autorizzi l’azione di responsabilità a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile nei confronti di amministratori ed ex amministratori della società fallita – ad adottare le opportune misure cautelari, in luogo della normale competenza ante causam del giudice) e dell’art. 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile (nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice delegato – che abbia dato quella autorizzazione – ad adottare le misure cautelari).

» Corte Cost., ordin. 5 luglio 2002, n. 321; Bombini c. Fall. Bombini
     È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, legge fall., nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione del fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile di una società di persone.