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Giurisprudenza |
APPELLO Roma, 4 maggio 2002 Bernardi Presidente Cofano Estensore Sfit s.p.a c. Sitav s.p.a
È annullabile la delibera del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, con la quale venga aumentato il capitale sociale in misura superiore a quanto deliberato dallassemblea straordinaria della società, a nulla rilevando che la stessa assemblea avesse delegato il Consiglio a successivi aumenti, senza però modificare esplicitamente latto costitutivo, determinando così una illegittima deliberazione implicita dellassemblea.
La delibera consiliare di aumento di capitale, pur connessa con la delibera assembleare da cui promana, costituisce atto autonomo, come tale impugnabile.
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 10.7.1997 la S.p.A. Sfit conveniva in giudizio la S.p.A. Sitav della quale era socia con una partecipazione pari al 28,1892% del capitale dinnanzi al Tribunale di Roma, territorialmente competente a seguito del trasferimento della sede sociale deliberato il 16.5.1996, chiedendo che fosse dichiarata inesistente, nulla o inefficace o comunque venisse annullata, la delibera adottata in data 7.4.1997 ed iscritta nel registro delle imprese il successivo 14 maggio dal CdA della società partecipata che aveva aumentato il capitale sociale a £. 99.000.000.000 rispetto allimporto di £. 49.5000.000.000 al qual era stato dapprima portato con la delibera adottata dallassemblea straordinaria tenutasi il 20.1.1996, che aveva altresì delegato lorgano amministrativo alla successiva operazione di aumento, nel termine di cinque anni decorrenti dall1.9.1996. Lattrice, che segnalava di avere già impugnato il deliberato assembleare dinanzi al Tribunale di Aosta, allepoca competente per territorio, assumeva in primo luogo che loperazione era sta compiuta dagli amministratori in difetto di poteri loro legittimamente accordati, essendo stata violata nella specie la disposizione di cui allart. 2443 II comma cod. civ., che subordina lattribuzione della delega allavvenuta, espressa modificazione dellatto costitutivo, nella specie non intervenuta.
Sotto altro profilo la delibera veniva impugnata in quanto laumento del capitale sarebbe stato effettuato dal CdA non in considerazione dellinteresse della società, ma al fine di perseguire linteresse del socio di maggioranza individuato nel gruppo Lefebvre con pregiudizio di essa attrice, quale socia di minoranza.
La convenuta si costituiva nel giudizio resistendo alla domanda
Con sentenza in data 18 ottobre 4 novembre 1999 il Tribunale respingeva la domanda, condannando la società attrice a rifondere, in favore della convenuta, le spese di lite.
In particolare il Giudice di primo grado, ravvisata la propria competenza e la diversità, quanto a petitum e causa pretendi, del giudizio in questione rispetto a quello pendente dinanzi al Tribunale di Aosta, riconosceva lastratta legittimazione della S.p.A. Sfit ad impugnare la delibera consiliare in quanto lesiva, in thesi, di un diritto soggettivo del socio. Distingueva quindi tra il profilo concernente la dedotta violazione dellart. 2443 cod. civ. e quello con il quale era stato dedotto il vizio di eccesso di potere o abuso di diritto, ritenendo tuttavia insussistenti tutti i vizi denunciati. Quanto alla dedotta violazione del socio in ultimo richiamata, il Collegiio rilevava il difetto di legittimazione del socio in quanto, trattandosi nella specie di un trasferimento allorgano amministrativo, da parte dellassemblea, di una competenza propria di questultima, il rimedio offerto dallordinamento era solo quello dellimpugnativa della decisione assembleare, costituente la prima fase del procedimento affetto dal vizio dedotto dallattrice.
Comunque nella specie la delibera adottata nel gennaio 1996 avrebbe configurato un emendamento statutario immanente che integrava il contenuto di quanto deliberato, piuttosto che costituire una implicita modifica dellatto costitutivo e dello statuto della società.
I vizi di eccesso di potere e di abuso del diritto non venivano invece ravvisati in quanto non vi erano elementi per ritenere che il programma di sviluppo predisposto dalla Sitav in data 19.12.1995 in funzione del quale si era proceduto allaumento di capitale fosse di mera facciata, risultando al contrario che la società si era concretamente adoperata per la realizzazione di un cospicuo piano imprenditoriale.
Avverso tale sentenza, notificata l1.3.2000, la S.p.A. Sfit ha proposto appello con citazione notificata il 29.3.2000. Lappellata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alludienza collegiale del 6.2.2002 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.Motivi della decisione Lappellante ha articolato due motivi di impugnazione.
Con il primo ha dedotto che il procedimento finalizzato ad attribuire allorgano amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale configura una fattispecie a formazione progressiva, inderogabile dalle parti, che trae la propria legittimità dal presupposto di una facoltà in proposito prevista nellatto costitutivo o mediante unespressa modificazione in tal senso dellatto, seguito dal conferimento del relativo potere mediante una delibera assembleare, e, quindi, dallesercizio di tale facoltà da parte dellorgano gestorio. In tale contesto, ed essendo pacifica nella specie la mancata modifica, da parte della assemblea straordinaria, dellatto costitutivo, che tale potere non prevedeva, il Tribunale aveva errato in primo luogo nel negare la legittimazione del socio ad impugnare loperazione sul capitale decisa dal CdA nellaprile 1997, ritenendo che oggetto di impugnazione avrebbe potuto essere solo la delibera dellassemblea che tali poteri aveva conferito. La decisione consiliare, secondo lappellante, non solo aveva violato un diritto soggettivo del socio, come in linea generale era stato riconosciuto nella stessa pronunzia, ma doveva ritenersi invalida in quanto contraria sia alla legge (art. 2443 cod. civ.) che sia allo statuto, che tale facoltà non prevedeva nel testo originario e che non era stato espressamente modificato nel corso della assemblea tenutasi il 20.1.1996.
Altrettanto infondata doveva peraltro ritenersi anche la seconda argomentazione addotta dal primo Giudice a sostegno del pronunziato rigetto della domanda, consistente nella avvenuta attribuzione alla delibera assembleare di un effetto di emendamento statutario immanente, ritenuto diverso da una delibera implicita. In realtà la formula utilizzata dal Tribunale, di difficile comprensione, non riusciva ad eliminare lunica considerazione possibile, vale a dire che in realtà si era trattato di una delibera implicita, unanimemente riconosciuta invalida da dottrina e giurisprudenza.
Sul punto lappellata ha rilevato che, indipendentemente dalla legittimità di quanto deciso nel corso della assemblea straordinaria tenutasi il 20.1.1996, la legittimazione del socio impugnante doveva essere esclusa in quanto la Sfit S.p.A. aveva in quella sede manifestato, insieme con gli altri soci, la volontà di non modificare lart. 2 dello Statuto in conseguenza della ritenuta superfluità di procedere a tale modificazione, sicché le era preclusa, a termini dellart. 2378 cod. civ., limpugnazione di una delibera consiliare che, come quella oggetto del la presente controversia, era meramente attuativa della volontà assembleare.
La S.p.A. Sitav ha inoltre dedotto lerrore nel quale sarebbe incorso lappellante nellaffermare la necessità che lassemblea avesse provveduto ad approvare il nuovo statuto che attribuiva agli amministratori il potere di procedere allaumento di capitale posto che lart. 2436 cod. civ. prevede solo lobbligo degli amministratori di procedere al deposito ed alla iscrizione del nuovo testo statuario, incombenti ai quali lorgano amministrativo aveva regolarmente adempiuto.
Il motivo di gravame è fondato.
Preliminarmente rileva la Corte come non possano essere condivisi i due argomenti sviluppati dalla parte appellata e dei quali si è fatto cenno.
Da un lato infatti lunico dato oggettivo che deve essere tenuto 0presente è che lassemblea non aveva proceduto a modificare, il 20 gennaio 1996, latto costitutivo e lo statuto in punto di poteri degli amministratori, essendo del tutto irrilevante il motivo che aveva indotto anche il socio di minoranza Sfit S.p.A. ad adottare una tale decisione. Non può quindi ritenersi preclusa limpugnazione di una delibera che si assume invalida proprio perché tale modifica non era stata introdotta nelle forme legislativamente previste.
Dallaltro il richiamo allart. 2436 cod. civ. non risulta conferente, posto che nella specie il difetto del potere degli amministratori non è stato dedotto in virtù della mancata approvazione, da parte dellassemblea, del testo integrale dellatto costitutivo e dello Statuto recanti le modifiche, ma in conseguenza dellinesistenza di queste ultime.
Lappellante ha daltro canto giustamente censurato la distinzione ravvisata dal Tribunale tra lemendamento statutario immanente, al quale lassemblea sarebbe ricorsa delegando agli amministratori il futuro aumento di capitale, e la delibera implicita che, secondo la Sfit S.p.A., caratterizzerebbe invece la fattispecie. È infatti di tutta evidenza che, al di là della diversa terminologia che può essere più o meno correttamente utilizzata, lelemento che contraddistingue la presente fattispecie è costituito dalla circostanza secondo la quale lassemblea, alla quale compete in esclusiva, secondo i principi generali, il potere di procedere allaumento del capitale sociale, aveva concesso la delega senza prima provvedere ad una esplicita modificazione dellatto costitutivo. Sulla base di tali, incontroversi, dati di fatto, il thema decidendum sottoposto alla valutazione di questa Corte di merito è quindi lesame: a) dellesistenza della dedotta violazione dellart. 2443 cod. civ.; b) delle conseguenze che dalleventuale violazione derivano in ordine alla validità della delibera consiliare che nellaprile 1997 aveva proceduto ad aumentare a £. 99.000.000.000 il capitale della S.p.A. Sitav.
Le valutazioni addotte su tali questioni dal Tribunale, sotto entrambi i profili contrarie alla tesi dellodierna appellante, sono state infatti oggetto di specifica censura da parte della Sfit S.p.A. sulla base di argomentazioni che il Collegio ritiene di condividere.
Lart. 2443 cod. civ., come è noto, dopo aver previsto, nella prima parte, che latto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato, prevede, nel comma successivo, che, in difetto di una originaria clausola di questo tenore contenuta nei patti originari, tale facoltà può essere attribuita ... mediante modificazione dellatto costitutivo. La necessità che tale modifica venga introdotta attraverso una esplicita delibera, che emerge in modo in equivoco dal testo della norma, è stata daltra parte affermata dalla giurisprudenza di merito in sede contenziosa (cfr. sent. Tribunale Verona 22.7.1993 in Le Società, 1994, pag. 350) e di volontaria giurisdizione (cfr. Appello Milano 23.7.1988 in Giurisprudenza Italiana 1998, I, 2, col. 617; Tribunale Vicenza 27.10.1989 in Le Società, 1990, pag. 508). Tale conclusione risulta peraltro condivisa dalla più autorevole dottrina, che non ha mancato di segnalare come nellipotesi di delega conferita in un momento successivo alla approvazione dellatto costitutivo sia indispensabile il ricorso a due distinte delibere di modifica, aventi un contenuto diverso, in quanto la prima (assembleare) ha per oggetto lintroduzione del potere concesso agli amministratori in punto di aumento del capitale, e la seconda (consiliare) ha invece quale contenuto leffettivo aumento del capitale, diverso e maggiore dallimporto sino a quel momento indicato nellatto costitutivo.
In tale prospettiva, peraltro, non può essere condivisa neanche laffermazione del Giudice di primo grado secondo la quale il socio sarebbe legittimamente ad impugnare solo la prima e non la seconda delibera, avente natura meramente attuativa della precedente.
Da un lato infatti i due atti, sia pure tra loro connessi, risultano caratterizzati da unevidente autonomia; dallaltro è palese che, in seguito alleffettivo aumento del capitale da parte degli amministratori, era sorto uno specifico interesse del socio allimpugnazione della relativa decisione consiliare, destinata a svolgere i propri effetti sulla misura della propria partecipazione al capitale sociale, non interessata dalla precedente delibera assembleare.
Deve quindi ritenersi che laumento deliberato dagli amministratori della Sitav S.p.A. il 7.4.1999, ed iscritto il 14 maggio di quello stesso anno, sia stato adottato in assenza del relativo potere, non conferito allorgano gestorio nelloriginario atto costitutivo e non attribuito agli amministratori, successivamente, con le forme previste dallart. 2443 cod. civ. In questi termini la delibera va annullata ai sensi dellart. 2377 cod. civ., in quanto assunta in violazione della normativa in materia di aumento del capitale.
In seguito allaccoglimento del primo motivo di impugnazione risulta assorbito il secondo, con il quale lappellante ha, nel merito, ribadito lesistenza dei vizi di eccesso di potere ed abuso del diritto dei soci di maggioranza. (Omissis)