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Giurisprudenza |
I
TRIBUNALE ROMA, ordin. 17 luglio 2002 Falabella G.U. Balducci Cadeaux s.r.l. c. Scip s.r.l. ed altri
Nella procedura di dismissione del patrimonio pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco deve intendersi la contestualità della vendita di singole unità immobiliari e non la vendita del complesso di unità immobiliasri ubicate nel medesimo stabile, con la conseguenza che la mancata offerta in vendita dei lotti, senza indicazione del prezzo base della singola unità al momento della messa allasta del lotto aggregato costituiscono lesione del diritto di prelazione previsto a favore del conduttore dalla legge n. 392 del 1978.
II
TRIBUNALE ROMA, ordin. 7 agosto 2002 Fucci Presidente Rossi Estensore Scip s.r.l. c. Carriage 26 s.r.l.
Nella procedura di dismissione del patrimonio pubblico, ai sensi della legge n. 410 del 2001, per vendita in blocco deve intendersi la vendita dellintero stabile, cioè una vendita in massa, senza tener conto dei singoli beni che costituiscono la partita; il conduttore di uno degli immobili compresi nella vendita in blocco non ha perciò diritto né alla prelazione né al riscatto previsti dalla legge n. 392 del 1978.
I
(Omissis) Anzitutto
può ritenersi che lodierna istante vanti il diritto di prelazione
ex art. 38 l. n. 392/1978 con riferimento a entrambe le unità
immobiliari di cui al ricorso. ai fini di un tale convincimento, suscettibile
di basarsi su un dato di verosimiglianza attesa la natura sommaria della
cognizione del presente procedimento rilevano: a) la circostanza per
cui la Balducci Cadeaux pare condurre in locazione non solo lunità
immobiliare posta al piano terra, ma anche quella ubicata al primo piano, come
si ricava dalla missiva in data 23.2.2001 dellINAIL, originaria proprietaria
dei beni di cui trattasi; b) il fatto che quella di oreficeria e orologeria,
menzionata in entrambi i documenti contrattuali prodotti in causa, è
attività imprenditoriale implicante, per regola, il diretto contatto
con un pubblico di utenti e consumatori.
Ciò posto, è da osservare che, nei
casi di dismissione del patrimonio immobiliare disciplinati dalla l. n. 410/2001
il diritto di prelazione del conduttore sussiste nel solo caso di vendita frazionata
(art. 3, 5° co. l. cit.). Il dettaglio della procedura di alienazione e
il coordinamento tra questa e lesercizio della prelazione è poi
contenuta nellallegato 3 del d.m. 18.12.2001. Secondo quanto condivisibilmente
affermato da questo stesso Tribunale in altri procedimenti, è da credere
che la procedura di alienazione si articoli in due fasi: la prima di queste
vede lofferta in vendita delle singole unità immobiliari mediante
lotti singoli, eventualmente aggiudicati in via provvisoria, condizionatamente
al mancato esercizio della prelazione; nella seconda fase sono posti invece
allasta i lotti aggregati, composti da più unità
immobiliari, con indicazione del prezzo base di ciascuno di esse. Letta in tal
modo la norma regolamentare ha una sua logica precisa: il meccanismo della preliminare
messa in vendita dei lotti singoli (e cioè delle singole unità
immobiliari, partitamente intese), con aggiudicazione solo provvisoria, e
in caso di mancata aggiudicazione il sistema dellofferta dei lotti
aggregati con indicazione del prezzo base dei vari immobili che detto lotto
compongono consentano allavente diritto di esercitare il proprio diritto
di prelazione: segnatamente, questultimo accorgimento rende possibile
lo scorporo, dal lotto aggregato, dellunità su cui la prelazione
debba essere esercitata e la ricomposizione del lotto stesso con indicazione
del nuovo prezzo base.
Diverse soluzioni interpretative non paiono appaganti.
Così, non sembra decisivo il riferimento, contenuto nel decreto, alla
vendita in blocco. Lespressione non è certamente felice,
ma essa non indica altro, e di più, che la contestualità delle
singole vendite allincanto. Non è plausibile, infatti, che con
tale locuzione si sia voluto indicare che lasta debba riguardare sin dallinizio
il complesso delle unità immobiliari destinate ad uso non abitativo che
sono ubicate nel medesimo stabile (in tal senso argomenta la S.C.I.P. in memoria
difensiva). Se così fosse i lotti aggregati dovrebbero essere formati
dal complesso delle unità immobiliari site in più fabbricati e,
cosa ancora più incomprensibile, al momento di mettere allasta
siffatti, abnormi, compendi andrebbe specificato il prezzo base dasta
dei lotti singoli, come sopra definiti: larticolata procedura studiata
per lesercizio della prelazione dovrebbe quindi valere per le ipotesi,
del tutto residuali, e sicuramente eccezionali, in cui si possa individuare
un soggetto che sia conduttore della totalità delle unità immobiliari
destinate ad uso non abitativo situate nello stesso stabile. A tacere del fatto,
poi, che lindicata soluzione ermeneutica poggia, in ultima analisi, sullo
stravolgimento del significato proprio del temine immobile (da offrire
in vendita in lotto singolo): che se è del tutto naturale assimilare
detto termine a quello di unità immobiliare ed è pure
possibile, ma in modo atecnico, qualificare immobile lintero
fabbricato, non pare lecito attribuire al vocabolo in discorso il senso che
si vorrebbe annettergli la difesa della S.C.I.P., e cioè quello di insieme
di unità immobiliari ubicate nel medesimo stabile ma caratterizzate dallomogeneità
della destinazione duso.
Ora, appare evidente che come in altra occasione
puntualmente rilevato (Trib. Roma, ard. 2.7.2002, est. Martinelli), la mancata
offerta in vendita in lotti singoli, la mancata indicazione del prezzo base
della singola unità immobiliare al momento della messa allasta
del lotto aggregato e la mancata offerta in prelazione del bene locato (circostanze,
queste, che sono state tutte edotte dal ricorrente e non sono state contestate)
determinino una lesione del diritto che il conduttore vanta a norma dellart.
38 l. n. 92/1978.
Né la Balducci Cadeaux potrebbe far salvo
il diritto in questione mediante lesercizio del riscatto: e invero, come
sopra rilevato, la legge esclude la prelazione (e quindi, il retratto) in caso
di vendita cumulativa; detta soluzione non è contraddittoria rispetto
al riconoscimento del diritto di prelazione nellipotesi di violazione
delle disposizioni regolamentari circa lalienazione: il sistema si preoccupa
infatti di realizzare un contemperamento tra le esigenze del terzo, che a fronte
di una vendita cumulativa coltiva un ragionevole e incolpevole affidamento sullinesistenza
del diritto di prelazione (e ha un interesse, meritevole di tutela, quanto alla
conservazione del compendio definitivamente acquistato con regolare contratto
di compravendita in blocco), e quelle del locatario, il cui
diritto è leso dallinosservanza delle regole procedurali di cui
qui si dibatte. È da aggiungere, poi, che in concreto allesperibilità
del riscatto osta unaltra circostanza: e invero, essendo limmobile
venduto insieme ad altri, a un controvalore unitario, ne rimane indeterminato
il prezzo.
Lesistenza del fumus boni juris trova
quindi conferma.
Oggetto di positivo riscontro è anche il
periculum in mora: appare ben dubbio che, una volta perfezionatasi la
vendita, lo strumento risarcitorio sia in grado di ripristinare integralmente
lo status quo ante: ciò in quanto allindisponibilità del
bene (un immobile in cui viene esercitata unavviata attività di
impresa) si riconnette un pregiudizio, patrimoniale, ben difficilmente quantificabile
e riparabile in tutte le sue derivazioni.
Ora, se la S.C.I.P. non ha il diritto, nei confronti
dellistante, di vendere limmobile senza che siano rispettate le
procedure fissate normativamente (e preordinate anche a salvaguardare il diritto
di prelazione del conduttore), ciò significa che, quantomeno, la Balducci
Cadeaux possa ottenere una pronuncia di mero accertamento sul punto. e se il
diritto può essere tutelato con una sentenza dichiarativa, per certo
può emettersi una tutela ex art. 700 della medesima natura, ove
sussistono ragioni di urgenza: ove, cioè, nellassenza di quella
certezza che il provvedimento giurisprudenziale dovrà porre, in salvo
al giudizio di merito, possano essere nel frattempo assunte delle iniziative
che arrechino un grave pregiudizio alla parte che è titolare del diritto
controverso. La locataria può tuttavia ottenere anche una vera e propria
inibitoria: deve infatti riconoscersi, con la migliore dottrina, che siffatta
tutela, di tipo preventivo, non ha lattributo della tipicità, risultando
piuttosto attingibile in tutti quei casi in cui lo strumento risarcitorio si
mostri sostanzialmente, e nel complesso, inadeguato (come è nella fattispecie).
A onor del vero, la tutela inibitoria non offre molto di più dellaccertamento:
il divieto di stipulare il contratto di compravendita è infatti in concreto
con coercibile e in presenza della sua violazione non è certo ipotizzabile
lesecuzione in forma specifica prevista dallart. 2933 cod. civ.
Vero è, piuttosto che linibitoria è la declaratoria del
diritto, costituiscono, entrambi, strumenti idonei a provocare, nella pratica,
ladempimento della resistente allobbligo di non facere, insorgere
dalla riconosciuta violazione dello jus prelationis
(Omissis)
II
Rilevato in
atto che:
con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.
depositato il 7 maggio 2002, la srl Carriage 26, conduttrice di un immobile
di proprietà dellINPDAI ricompreso nel programma di cartolarizzazione
degli immobili dello Stato e degli altri enti pubblici, chiedeva lemissione
di un provvedimento di urgenza con il quale ordinare alla SCIP srl, società
addetta alloperazione di cartolarizzazione, alla Aptafin spa risulta aggiudicataria
del lotto del quale fa parte limmobile condotto in locazione dalla ricorrente,
al Consorzio G 6 Advisor, al notaio Luigi La Gioia di «non procedere alla
stipula del rogito della compravendita dellunità immobiliare ricompresa
nel Lotto 117 e condotta dalla ricorrente; osservando tutti gli obblighi che
ne derivano così richiesti allIll.mo Tribunale di Roma
al fine di permettere alla ricorrente lesercizio del diritto di prelazione,
nei modi e termini di legge»;
a fondamento del ricorso deduceva: la irregolarità
della procedura seguita dalla SCIP che, in violazione della disciplina prevista
dal DM 18 dicembre 2001 e, in particolare, dellallegato 3 del decreto,
aveva omesso di procedere alla vendita delle singole unità immobiliari
prevista dalla prima fase di cui al suddetto allegato, non aveva consentito
lesercizio del diritto di prelazione, spettante al conduttore di immobile
adibito ad uso non abitativo (art. 38 legge 392/78), aveva indicato quale prezzo
base dellincanto il prezzo del coacervo degli immobili posti in vendita
e non delle singole unità immobiliari;
deduceva quindi la sussistenza del fumus boni
juris consistente nella titolarità del diritto di prelazione leso
dalla irregolarità della procedura svolta;
in ordine al periculum, rilevava la sussistenza
del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla stipulata dellatto
di trasferimento della proprietà dellimmobile condotto in locazione
e dalla impossibilità di far valere il diritto di prelazione;
si costituiva la SCIP srl chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in
via preliminare, la nullità/inammissibilità del ricorso per non
avere la ricorrente indicato il giudizio di merito in vista del quale è
stato chiesto il provvedimento cautelare; in particolare, la carenza delle conclusioni
di merito e della indicazione del petitum e della causa petendi del giudizio;
in ordine al fumus boni juris, rilevava che a voler ritenere oggetto
del giudizio di merito laccertamento e la declaratoria della sussistenza
del diritto di prelazione, il ricorso non poteva essere accolto non essendo
data, nel nostro ordinamento, tutela cautelare alle domande dichiarative ; contestava
, inoltre, la sussistenza del diritto di prelazione della ricorrente rilevando
che lallegato 3 del DM 18 dicembre 2001 prevedeva la dismissione del patrimonio
immobiliare mediante offerta di vendita in blocco degli immobili; che la ratio
della normativa predisposta al fine di consentire la (rapida) acquisizione di
liquidità alle casse dello Stato non avrebbe potuto ritenersi compatibile
con lipotesi di vendita frazionata (di singole unità immobiliari);
che, in contrario, la finalità perseguita era quella di favorire i grossi
investitori interessati allacquisto di più unità; che il
diritto di prelazione poteva ritenersi sussistente solo nellipotesi del
cd. monoconduttore, ossia solo nel caso di unico conduttore dellintero
lotto posto allincanto; contestava, infine, la sussistenza del periculum;
con provvedimento in data 2 luglio 2002 il giudice
accoglieva il ricorso respingendo leccezione di nullità del ricorso,
potendosi evincere dal complessivo contesto del ricorso, «loggetto
della futura richiesta di merito che, nel caso,
è facilissimo
individuare, in quanto non può che essere lemissione di una sentenza
che confermi il provvedimento cautelare che inibisce la vendita»; nel
merito, riteneva sussistente il requisito del fumus, dovendosi ritenere
non rispettata dalla SCIP la procedura prevista dallallegato 3 del DM
18 dicembre 2001: in particolare, la distinzione nelle due fasi di vendita:
la prima di lotti singoli ossia singole unità immobiliari
da porre allincanto; la seconda di lotti aggregati, la mancata
indicazione del prezzo base della singola unità immobiliare, la mancata
offerta in prelazione agli aventi diritto al prezzo base, con conseguente impossibilità
di esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore della singola
unità immobiliare. riteneva altresì sussistente il requisito del
periculum in quanto «il manato acquisto della cosa condotta in
locazione può comportare un danno non soltanto di carattere economico
e, quindi, almeno in parte non riparabile»;
avverso il provvedimento durgenza ha proposto reclamo la società
SCIP censurando, innanzitutto, la decisione del giudice designato in relazione
alla individuazione della domanda di merito connessa al procedimento cautelare
e lamentando la violazione del disposto dellart. 112 cod. proc. civ.;
nel merito, contestando la sussistenza del fumus e del periculum
riconosciuti, invece, nel provvedimento reclamato;
si è costituita la società Carriage
26 deducendo la infondatezza del reclamo e chiedendo la conferma del provvedimento
cautelare;
discussa la controversia, il Collegio si riservava
la decisone, previa acquisizione del fascicolo della precedente fase cautelare;
osserva in diritto:
la funzione strumentale, rispetto alla cognizione,
rappresenta una delle caratteristiche peculiari del provvedimento durgenza
ed è evidenziata dalla formulazione letterale della norma dellart.
700 cod. proc. civ.: «chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo
occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato
da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso
al giudice i provvedimenti durgenza
più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».
La giurisprudenza, di merito e di legittimità,
ha costantemente affermato la natura strumentale dei provvedimenti durgenza
di cui allart. 700 cod. proc. civ., in quanto rivolti ad evitare che la
natura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario
ad ottenerla.
Sotto il profilo oggettivo, il limite alla concessione
del provvedimento (anche ove si voglia ritenere che questo possa avere un contenuto
qualitativamente diverso da quello della futura decisione di merito) è
segnato dalla domanda della parte istante, i cui effetti e la misura cautelare
deve anticipare.
Dalla caratteristica testé illustrata del
provvedimento cautelare, e in particolare, del provvedimento di urgenza (volto
a offrire tutela cautelare a situazioni atipiche, non codificate),
discende che la parte che chiede la misura cautelare ha lonore di indicare
con sufficiente specificazione il giudizio possa valutare la idoneità
del provvedimento richiesto a tutelare il diritto di cui la parte si assume
titolare, ovvero possa emettere una pronuncia che si attagli utilmente al caso
concreto, sia perché con la tutela durgenza non può conseguirsi
un risultato maggiore e diverso da quello conseguente alla pronuncia emessa
allesito della cognizione ordinaria.
Orbene, nel caso di specie, la Carrige 26 non
ha indicato specificamente, nel ricorso cautelare, le conclusioni che intende
proporre nel giudizio di merito indicandone il petitum e la causa petendi, ma
non ha neppure offerto elementi sufficienti per consentire al giudice quellattività
di interpretazione dellatto che, superando la angustie del formalismo,
conduce alla emissione del provvedimento ed a regolare il caso concreto sottoposto
alla sua cognizione.
Non va inoltre trascurato di rilevare che lart.
669 novies cod. proc. civ. dispone che il provvedimento cautelare diventa inefficace
se il procedimento di merito quello appunto indicato nel ricorso cautelare
non è iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice. La
vaghezza o genericità della indicazione del ricorrente, sul punto, importerebbe
la impossibilità anche di questa ulteriore, successiva, verifica.
Il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato,
decidendo sulla eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso
ha ritenuto che dal contesto complessivo del ricorso si desume, agevolmente,
che «loggetto della futura richiesta di merito» non può
che essere «lemissione di una sentenza che confermi il provvedimento
cautelare che inibisce la vendita».
A parere del Collegio, la motivazione, oltre che
tautologica, appare anche in contrasto con le stesse deduzioni della ricorrente.
Ed infatti, la Carrige 26, nellunico punto
nel quale fa riferimento al giudizio di merito, deduce che sussiste il pregiudizio
nelle more del «giudizio ordinario al fine di far valere e riconoscere
il proprio diritto di prelazione».
Non è dunque (e non potrebbe esserlo) la vendita fra SCIP ed Aptafin
oggetto del futuro giudizio di merito, ma il diritto di prelazione riconosciuto
al conduttore della normativa della legge 392/78 e di cui la ricorrente assume
di essere titolare anche nellipotesi di vendita disposta ai sensi del
dm 18/12/2001.
Non può, di certo, ritenersi sufficiente
alla verifica della strumentalità laffermazione di voler «far
valere e riconoscere» un diritto.
In assenza della indicazione delle conclusioni
di merito, del petitum e della causa petendi, la richiesta cautelare potrebbe
essere ritenuta collegata ad unazione dichiarativa del diritto di prelazione
(e il nostro ordinamento prevede sentenze di mero accertamento). Questa interpretazione
urta, però, con le conclusioni del ricorso cautelare, con il quale non
è stato chiesto un mero accertamento, e dallaltro induce, come
effetto, il venir meno della funzione propria dello strumento cautelare durgenza
che è quella di assicurare concretamente in via provvisoria, gli effetti
della decisione sul merito.
In conclusione, ritiene il collegio che il ricorso
cautelare presentato dalla Corriage 26 srl, in quanto privo della indicazione
del giudizio di merito, sia inammissibile e, pertanto, il reclamo merita accoglimento.
Per completezza di motivazione, deve osservarsi
che questo Collegio ritiene comunque insussistente il requisito del fumus
necessario per lemissione del provvedimento di urgenza.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal
giudice della precedente fase del procedimento cautelare, nella fattispecie
in esame, deve ritenersi che la conduttrice non possa esercitare il diritto
di prelazione di cui allart.38 della legge 392/78 indipendentemente dal
recente intervento interpretativo del DM 16 luglio 2002 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio c.a. di cui si è discusso nel
corso delludienza di comparizione delle parti, deve infatti ritenersi
che, sulla base delle disposizioni che regolano la materia della privatizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico , la SCIP abbia correttamente proceduto
alla vendita del lotto 117 e che la conduttrice reclamata non può esercitare
in ragione di quanto si dirà il diritto di prelazione di
cui allart.38 legge 392/78.
Il Collegio non condivide, infatti, linterpretazione
che il giudice della precedente fase cautelare ha ritenuto di adottare con riguardo
alle prescrizione contenute nellallegato 3 al DM 18 dicembre 2001.
Lallegato 3 al DM 18 dicembre 2001, nel
disciplinare la procedura per la vendita dei beni immobili a carattere commerciale
facenti parte del piano straordinario di dismissione trasferiti alle società
di cartolarizzazione, al punto 1, prevede che questi siano venduti mediante
lesperimento di procedure articolate in due fasi. Nella prima fase, «ciascun
immobile è offerto in vendita in blocco in un lotto singolo», mentre
nella seconda sono offerti in vendita lotti aggregati.
Secondo linterpretazione del giudice della precedente fase, il quale nel
provvedimento richiama le argomentazioni esposte nel provvedimento in data 19
marzo 2002, «lesame attento dellintero testo dellAllegato
3 rivela con sufficiente chiarezza che per lotto singolo deve intendersi
lotto formato da una singola unità immobiliare e che il termine immobile
è adoperato nel senso, del resto più usuale, di singola unità
immobiliare».
Ritiene invece il Collegio che linterpretazione
del testo dellAllegato 3 non possa prescindere dalla lettura del DM 18
dicembre 2001 e, prima ancora del dl 351/01 convertito nella legge 410/01 al
fine di ricercare se, nella complessiva disciplina che regola la materia, sia
possibile evidenziare luso di una differente terminologia per distinguere
il singolo immobile (oggetto del singolo contratto di locazione) dal fabbricato
nel quale lo stesso è posto.
Lattenzione del Collegio si è appuntata,
in particolare, sullart .3 del decreto 351/01: al punto 3 dellarticolo
in questione si legge: « È riconosciuto in favore dei conduttori
delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per
lacquisto
a prezzo determinato
»; al punto 5 dello
stesso articolo, in relazione ai contratti ad uso diverso da quello residenziale,
è previsto che «il diritto di prelazione eventualmente spettante
ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso
di vendita frazionata degli immobili». Infine, al punto 9 si legge: «La
determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità
immobiliare
» è demandata allAgenzia del territorio
o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare.
Nel decreto 351 è quindi presente ed evidenziata
la differenza tra unità immobiliare ed immobile.
Il DM 18 dicembre 2001 riprende la terminologia
adoperata nel dl 351 e, infatti, lart. 4, laddove discorre di beni immobili
a carattere commerciale trasferiti alle società di cartolarizzazione,
dispone che «Agli effetti del presente
decreto e del primo decreto del Ministro delleconomia, dagli immobili
di cui al precedente capoverso sono escluse le unità immobiliari ad uso
abitativo o con contratto di locazione ad uso abitativo».
Quando, dunque, nellallegato 3, nel disciplinare
le modalità della vendita degli immobili a carattere commerciale, si
discorre di «immobile offerto in vendita» non può che ritenersi
che oggetto della vendita sia lintero stabile.
Deve peraltro osservarsi che luso dellespressione
in blocco ciascun immobile è offerto in vendita in
blocco non può ritenersi priva di significato e non è in
contraddizione con la precedente ciascun immobile.
Ed invero, premesso che anche nel linguaggio comune
per immobile si può intendere un intero prefabbricato e non soltanto
la singola unità immobiliare e premesso ancora che, per quanto sopra
visto, i termini immobile ed unità immobiliare sono utilizzati con riferimento
a fattispecie diverse, ove si fosse voluto procedere alla dismissione degli
immobili a carattere commerciale mediante vendita di singole unità immobiliari,
non avrebbe avuto senso aggiungere lespressione in blocco.
Per vendita in blocco si intende infatti la vendita in massa, tutto insieme,
senza tener conto delle singole cose che costituiscono la partita.
Pertanto, considerato che ai sensi dellart.
3 punto 5 del dl 351/01, il diritto di prelazione del conduttore può
essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata e che nelle ipotesi
di vendita in blocco la giurisprudenza della Cassazione (vedi, fra le altre,
Cass. 2 ottobre 1998 n.9788, Cass. 21 ottobre n.10427) ha costantemente affermato
che «In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello
dabitazione, nel caso di vendita in blocco dellintero edificio nel
quale si trova limmobile locato, il conduttore di questo non ha diritto
alla prelazione ed al riscatto previsti dagli art. 38 e 39 l. 27 luglio 1978
n.392 né sulla singola unità immobiliare, per non essere separabile
dal tutto, né sullintero edificio, trattandosi di bene diverso
da quello locato» (Cassazione civile sez. III, 2 ottobre 1998, n. 9788),
il reclamo deve essere accolto ed il provvedimento revocato.
(Omissis)