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settembre 2002

Giurisprudenza

TRIBUNALE MACERATA, ordin. 17 agosto 2002 – Rebori Presidente ed Estensore – Tommasoni c. Tommasoni, Iternova s.r.l. ed altri
     Non può essere iscritta nel registro delle imprese la domanda giudiziaria di impugnazione della deliberazione con cui l’assemblea di una società di capitali abbia deciso di azzerare e ricostituire il capitale sociale.

Commento di Francesco Vitiello

     (Omissis)
     La richiesta cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. relativa alla trascrizione nel Registro delle Imprese e, in subordine, all’annotazione nei libri sociali della domanda di nullità-inesistenza di delibera assembleare di azeramento del capitale sociale della soc. Iternova s.r.l., già respinta dal G.I. per insussistenza del fumus, è infondata e pertanto il reclamo deve essere respinto.

     Infatti, nessuna norma precede la trascrivibilità delle domande di impugnativa di atti societari, mentre l’art. 2188 cod. civ. prescrive la trascrizione per gli atti previsti dalla legge.
     Non appare invocabile in tal senso la norma contenuta nell’art. 2479, 4° co., cod. civ. (art. 1, legge 12 agosto 1993, n. 319) che impone il deposito per l’iscrizione presso il Registro delle imprese dell’atto di trasferimento della quota di una s.r.l.
     Tale norma, inserita in un contesto la cui ratio è costituita dalla volontà di contrastare l’usura e di assicurare la trasparenza nelle proprietà mobiliari, non immuta il sistema della pubblicità commerciale, che rimane di carattere personale, e non interviene per risolvere il conflitto tra terzi, titolari di diritti incompatibili.
     Infatti l’art. 2193 cod. civ. disciplina gli effetti della pubblicità commerciale e prescrive che l’imprenditore («chi è obbligato a richiedere l’iscrizione») non può opporre a terzi fatti che non siano stati iscritti (corrispondentemente i terzi non possono opporre la non conoscenza dei fatti iscritti).
      Né tal effetto (risoluzione del comdlitto tra terzi) può essere raggiunto per altra via considerando la quota di s.r.l. bene mobile. Infatti, l’art. 2584 cod. civ. che al primo comma richiama espressamente gli effetti della trascrizione immobiliare disciplinati dall’art. 2644 cod. civ., e l’art. 2683 cod. civ. costituiscono un sistema chiuso: nel senso che quest’ultimo elenca i beni mobili (navi, aerei, autoveicoli) in relazione ai quali devono essere iscritti gli atti indicati negli articoli seguenti per gli effetti espressamente richiamati dal 1° co. dell’art. 2684 cod. civ.
     La quota di s.r.l. (considerata dalla interpretazione giurisprudenziale alla stregua di bene mobile) non rientra tra i beni mobili per legge soggetti ad iscrizione.
     Ancora è noto che il concetto di trasferimento à stato allargato, per interpretazione giurisprudenziale, fin a comprendervi atti costitutivi di garanzie reali od anche soltanto prodomici al trasferimento (sequestro, pignoramento); tuttavia la delibera di azzeramento del capitale sociale e di ricostituzione dello stesso non attua alcun fenomeno di “trasferimento” delle quote; all’azzeramento del capitale per perdite può conseguire la messa in liquidazione della società o, come nella fattispecie, la ricostituzione del capitale: in tale ipotesi non si verifica alcuna situazione preordinata al trasferimento atteso che tutti i soci possono sottoscrivere il conferimento di nuovo capitale secondo le proprie quote!
     Infine, ma non da ultimo, la domanda non può essere accolta per un diverso ordine di considerazioni; lo stesso ricorrente sostiene la necessità della iscrizione «al fine di risolvere il conflitto con eventuali acquirenti delle quote pendente la lite» ma ammette che sono già avvenuti plurimi passaggi delle quote (al momento della introduzione del giudizio di merito tutte le quote sono state trasferite).
      Ne consegue che se l’iscrizione della domanda di nullità della delibera di azzeramento del capitale sociale ha il fine di rendere opponibile ai terzi, acquirenti delle quote, la emananda sentenza, detta iscrizione appare allo stato inutile perché sarebbe comunque successiva a trasferimenti già attuati; e, se detti trasferimenti sono inattaccabili per il solo fatto della mancanza di qualunque iscrizione nel Registro delle imprese, l’iscrizione richiesta si rivelerebbe inutile nei confronti di eventuali successivi trasferimenti attesa la situazione di pieno diritto dei cedenti, soci attuali..
     È infondata anche la domanda subordinata: è noto infatti che la società è terza rispetto alle vicende che concernono le quote e il loro trasferimento di talché l’annotazione sui libri sociali non può avere altro effetto che quello di rendere opponibile alla società stessa la vicenda che ha interessato le quote.
(Omissis)

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