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Giurisprudenza |
CASSAZIONE PENALE, 3 giugno 2002, n. 21535 Calabrese Presidente Cicchetti Estensore Kunz ric.
Il reato di bancarotta fraudolenta può essere imputato a chi eserciti di fatto le funzioni di amministratore, pur non essendone formalmente investito, senza che occorra imputargli tale reato a titolo di concorso con lamministratore di diritto.
Per il reato di bancarotta documentale impropria non cè una continuità normativa dopo lentrata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Svolgimento del processo. Limpugnata sentenza della corte dappello di Firenze 22 marzo 2001 riduceva ad anni 3 e mesi 2 la pena inflitta allimputato Kunz per i reati di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale nonché di bancarotta impropria (223, 219, secondo comma, n. 1, l. fall. in relazione allart. 2621 cod. civ.).
Limputato, in qualità prima di amministratore unico e successivamente di fatto della società s.r.l., dichiarata fallita il 10 giugno 1986, aveva dissimulato beni sociali, facendone apparire la vendita, e tenuto scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari; aveva poi effettuato rimborsi a riduzione di crediti vantati da soci ed esposto nel bilancio approvato il 29 giugno 1984 quando era amministratore unico fatti non rispondenti al vero, mediante notevole riduzione del passivo.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta per distrazione, in relazione alla ritenuta cogestione tra amministratore di diritto e di fatto, senza inquadrare la fattispecie nellambito del concorso in reato proprio; 2) quanto alla bancarotta preferenziale allegava i medesimi vizi, sotto il profilo della valenza probatoria di un verbale di assemblea e, comunque, la prescrizione; 3) erronea applicazione di legge sostanziale, nella misura in cui il bilancio non era stato valutato facendo ricorso ai principi fissati dallart. 2423 cod. civ. ma sulla base di un raffronto con una scrittura privata avente scopi del tutto diversi; mancava, inoltre, lidoneità ingannatoria e lelemento soggettivo del reato non era stato correlato alla conoscenza dello stato di insolvenza; 4) violazione art. 62 bis cod. pen. e correlativo vizio di motivazione, in rapporto al diniego delle generiche per una presunta recidiva. Chiedeva lannullamento dellimpugnata sentenza.
Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato siccome infondato.
Invero quando lart. 223 l. fall. indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta, in caso di fallimento di società di capitali, si riferisce non allaspetto formale di investitura alla qualifica di amministratore (o direttore generale, sindaco ecc.) bensì alle mansioni concrete inerenti a tale qualifica, poiché la ratio della legge deriva dallobbligo di lealtà e correttezza nellespletamento di quelle mansioni, sicché sarebbe irrazionale in relazione allinteresse tutelato escludere da quellobbligo chi eserciti di fatto le funzioni di amministratore, nella piena connivenza degli organi societari, pur senza esserne formalmente investito.
Ne consegue che non necessariamente si pone un problema di concorso in reato proprio.
Nella specie la sentenza con una motivazione congrua che sfugge al controllo di legittimità deduce la responsabilità dellaccertamento fattuale di una cogestione dellimputato, indipendentemente dalla permanenza nel tempo dellinvestitura quale amministratore legale.
Il reato di bancarotta preferenziale è prescritto, in relazione alla misura della pena ed alla data della dichiarazione di fallimento, cui occorre riferirsi per la fissazione della consumazione, risalente al 10 giugno 1986.
Non è applicabile lart. 129, secondo comma cod. proc. pen. poiché non risulta evidente senza un approfondimento di merito precluso in questa sede che dal verbale di assemblea non possa dedursi lavvenuto pagamento a favore dei soci.
Quanto alla bancarotta documentale impropria (art. 223, secondo comma, n. 1 l. fall.), lentrata in vigore il 16 aprile 2002 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 pone la questione in ordine allattuale configurabilità del reato.
Lart. 4 di tale decreto legislativo, nel riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano quelli societari, introduce una fondamentale novità nella previsione del nesso causale tra commissione dei «fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 del codice civile» e dissesto della società, modificando il n. 1 del secondo comma, art. 223 l. fall.
Alla precedente formulazione («1. Hanno commesso alcuni dei fatti preveduti dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2628, 2630 comma 1 cod. civ.») sostituisce, infatti, la nuova («1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto delle società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del cod. civ.»).
Limitandoci a considerare il reato oggetto del presente procedimento (senza occuparci della sostanziale previsione di nuove ipotesi di bancarotta impropria e, viceversa, lesclusione di quelle attinenti alla violazione degli artt. 2623 e 2630 cod. civ.), appare evidente che non può bastare la commissione di un falso in bilancio (o di altri reati societari) in connessione semplicemente temporale con una sentenza dichiarativa del «fallimento della società», ma il reato societario viene assunto come condotta volta a provocare «il dissesto della società» come evento sostanziale.
Sotto altro profilo, la stessa riformulazione dei reati di «false comunicazioni sociali» in genere (art. 2621 cod. civ.) e di «false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori» (art. 2622 cod. civ.), si risolvono indirettamente in differenze anche nellambito della «bancarotta impropria».
Le due ipotesi di reato contengono altri elementi qualificanti il fatto materiale non rispondente al vero.
Non solo viene aggiunta lomissione di informazioni la cui comunicazione è specificamente imposta dalla legge, ma in linea generale viene esplicitata lidoneità della falsità o dellomissione «ad indurre in errore i destinatari» circa la situazione economica della società o del gruppo.
La differenza essenziale tra le due nuove ipotesi criminose è costituita dal fatto che lart. 2621 cod. civ. prevede una contravvenzione (arresto fino ad 1 anno e 6 mesi) di pura condotta, mentre lart. 2622 cod. civ. assurge a delitto di evento, per il danno patrimoniale che la condotta deve cagionare a soci o creditori, ma diviene punibile a querela della persona offesa (salvo il caso in cui sia commesso ai danni di Stato, enti pubblici o Comunità europea).
Per entrambi i reati sono previste, tuttavia, cause di non punibilità.
Anche lelemento psicologico subisce una precisazione sotto il profilo dellintenzionalità dellinganno e del fine di conseguire lingiusto profitto, sì da atteggiarsi chiaramente a dolo specifico, anche nellipotesi contravvenzionale.
Ora, considerando i riflessi della nuova normativa sul fatto contestato al capo c) con riferimento allart. 223, secondo comma, n. 1 l. fall., la fraudolenza prevista nel reato societario ex art. 2621 cod. civ. vecchia formulazione stava ad indicare condotta diretta ad ingannare gli altri sicché il dolo doveva comprendere secondo la giurisprudenza più rigorosa non solo la volontà di determinare un errore dei soci e dei terzi in ordine alleffettiva situazione patrimoniale della società, ma anche il proposito di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri.
Ne consegue che la continuità ed omogeneità, in linea di massima, tra vecchia e nuova normativa sul reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. anche nella nuova formulazione) consente di ritenere la successione di leggi penali piuttosto che labrogazione di legge.
Con riferimento alla fattispecie di bancarotta impropria, invece, deve escludersi che il fatto contestato al ricorrente sia sussumibile sotto lattuale ipotesi criminosa prevista dallart. 223, secondo comma, n. 1 l. fall. modificato con lesplicita previsione del nesso causale tra false comunicazioni e stato di decozione.
Nellimputazione sub c), infatti, manca ogni accenno ad un simile rapporto, poiché il fallimento viene riguardato solo come elemento di concomitanza temporale.
Il fatto contestato oggi non è previsto dalla legge come reato di bancarotta impropria.
Del resto una derubricazione nella contravvenzione ex attuale art. 2621 cod. civ. sarebbe impossibile, per la eccessiva genericità dellimputazione sub C), ed inutile per levidente superamento dei limiti temporali della prescrizione per ipotesi contravvenzionale consumata nel 1984.
Dichiarata la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale ed eliminato, perché non previsto come reato il fatto di bancarotta impropria contestato, occorre eliminare laumento di pena per la continuazione (mesi due di reclusione).
Lultimo motivo, attinente alle generiche, costituisce censura di merito perché da un canto procede ad erronea lettura della motivazione (con riferimento al precedente specifico, da non intendersi necessariamente come recidiva) e dallaltro canto indica nuovi elementi fattuali ritenuti rilevanti, ma implicitamente superati in sentenza nella motivata valutazione globale della personalità dellimputato.
(Omissis)