È
nulla per indeterminatezza la clausola di un contratto di conto
corrente bancario, con la quale si rinvii, per la determinazione
del tasso di interesse, alle “condizioni usualmente praticate
su piazza”.
Costituisce illecito anatocismo la
capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente
da parte degli istituti di credito.
La norma interpretativa autentica
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modifiche
con la legge 28 febbraio 2001, n.24, si applica ai soli rapporti
sorti dopo l’entrata in vigore della legge antiusura, e non
a quelli antecedenti.
La dichiarazione con
cui una società si impegna a garantire una banca per il finanziamento
concesso ad un’altra società controllata dalla prima,
va considerata come promessa unilaterale, di per sé valida
ed impegnativa per la società dichiarante, purché
sia fissato l’importo massimo garantito.
CORTE DI CASSAZIONE, 20 febbraio 2003, n. 2593 –
Nicastro Presidente – Lo Piano Estensore – Licata c.
Credito Italiano s.p.a.
Qualora in un contratto di mutuo sia
previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante
pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli
interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano
in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione,
contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che
sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma, integra
un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 cod. civ.,
né è possibile invocare l’esistenza di usi contrari
successivi al codice civile, poiché eventuali difformi pattuizioni
non consentono la formazione di usi contrari aventi forza di legge
in epoca successiva alla data di entrata in vigore della norma.
4
Corte
Cass., 10 gennaio 2003, n. 148; Fall. Centro Alimentare Squarciarelli
c. De Santis (rapporti tra giudizi ordinari e rito fallimentare)
CORTE DI CASSAZIONE, 10 gennaio 2003,
n. 148 – De Musis Presidente – Celentano Estensore –
Fall. Centro Alimentare Squarciarelli c. De Santis
Qualora il curatore fallimentare proponga
in un giudizio ordinario domanda per il recupero di un credito del
fallito ed il convenuto proponga in tale giudizio domanda riconvenzionale
riguardante un credito concorsuale, è improcedibile soltanto
quest’ultima domanda, essendo inderogabile il rito previsto
per l’accertamento del passivo fallimentare.
Trib.
Roma, ordin. 22 febbraio 2003; E.D. c. Coop. VV a r.l. (sul collegio
dei probiviri nelle cooperative)
TRIBUNALE ROMA, ordin. 22 febbraio
2003 – Giud. Covelli – E.D. c. Coop. VV a r.l.
Il collegio dei probiviri, al quale
è demandato di dirimere le controversie tra soci e società
nelle cooperative, non ha natura arbitrale.
Il procedimento di esclusione del
socio di società cooperativa si perfeziona con la pronunzia
del collegio dei probiviri, cui il socio escluso si sia rivolto;
pertanto, è inammissibile, per carenza momentanea di interesse,
il ricorso con il quale il socio escluso si rivolga all’autorità
giudiziaria per ottenere la sospensione della delibera di esclusione,
prima del perfezionamento del procedimento avanti i probiviri.
Il ricorso per sospensione della deluberazione
di esclusione può essere proposto solo contestualmente o
successivamente alla proposizione della azione di merito tesa all’annullamento
della delibera impugnata.
5
CORTE DI CASSAZIONE, 19 aprile 2002,
n. 5716 – Criscuolo Presidente – Bonomo Estensore –
Cherubini c. Centro Commerciale Imbarcadero s.r.l.
È manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale per la norma che
prevede il reclamo contro il bilancio finale di liquidazione nelle
società di capitali entro il termine di tre mesi decorrente
dall’iscrizione dell’avvenuto deposito nel registro
delle imprese, senza che occorra alcuna comunicazione ai soci.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ
EUROPEE , 8 aprile 2003 – proced. C-44/01 – Rodríguez
Iglesias Presidente – Cunha Rodrigues Estensore; Pippig Augenoptik
GmbH c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH
La direttiva n. 84/450/CEE, concernente
la pubblicità ingannevole e comparativa, osta all’applicazione
alla pubblicità comparativa di disposizioni nazionali più
restrittive in materia di tutela contro la pubblicità ingannevole
per quanto concerne la forma ed il contenuto del confronto.
Pur essendo l’operatore pubblicitario
in linea di principio libero di indicare o meno, nell’ambito
di una pubblicità comparativa, il marchio dei prodotti concorrenti,
spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se, in circostanze
particolari, caratterizzate dall’importanza del marchio nella
scelta dell’acquirente nonché dalla rilevante differenza,
in termini di notorietà, tra i rispettivi marchi dei prodotti
confrontati, l’omissione del marchio più rinomato possa
risultare ingannevole.
6
Trib.
Roma, decr. 8 aprile 2003 – G. D. Bonato; Fall. Romanazzi
TRIBUNALE ROMA, decreto 8 aprile
2003 – Bonato G. D.; istante Curatore Fall. Romanazzi
Il Curatore di un Fallimento, con
l’autorizzazione del giudice delegato, può istituire
un trust, al quale siano ceduti tutti i crediti tributari
dell’impresa fallita e che abbia il fine di distribuire
– con cadenza annuale, detratti le spese ed il compenso
del trustee – i crediti riscossi ai creditori concorsuali,
secondo le disposizioni del riparto reso esecutivo dallo stesso
giudice delegato.
Corte
Giustizia CE, 20 maggio 2003 – proced. C-469/00; Ravil SARL
c. Biraghi s.p.a. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
20 maggio 2003 – proced. C-108/01 – Rodríguez
Iglesias Presidente – Gulmann Estensore; Consorzio del Prosciutto
di Parma e Salumificio S. Rita s.p.a. c. Asda Stores Ltd e Hygrade
Foods Ltd
L’uso di una denominazione di
origine protetta (nella specie DOP «Prosciutto di Parma»)
può essere subordinato a una condizione di realizzazione,
nella zona di produzione, di operazioni, quali l’affettamento
ed il confezionamento del prodotto, qualora tale condizione sia
prevista nel disciplinare.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ
EUROPEE, 20 maggio 2003 – proced. C-469/00– Rodríguez
Iglesias Presidente – Gulmann Estensore; Ravil SARL c. Biraghi
s.p.a.
L’uso di una denominazione di origine protetta
(nella specie DOP «Grana Padano») può essere
subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione,
di operazioni, quali la grattugiatura e il confezionamento del prodotto,
qualora tale condizione sia prevista nel disciplinare.
8
Trib.
Roma, 29 settembre 2002; S.F. s.p.a. c. L.M. ed altri (responsabilità
degli amministratori di società per azioni)
TRIBUNALE ROMA, 29 settembre 2002
– De Masi Presidente – Costa Estensore – S.F.
s.p.a. c. L.M. ed altri
La diligenza degli amministratori
nella gestione della società deve essere valutata in base
al criterio di prevedibilità dell’esito degli atti
gestionali, non potendosi imputare agli amministratori la scelta
inopportuna o non remunerativa, salva l’abnormità di
tale scelta.
La responsabilità dei sindaci
dipende dall’inosservanza dell’obbligo di vigilare sulla
gestione per impedire gli eventi dannosi; il mancato esercizio del
potere di controllo implica perciò un contributo causale
all’evento lesivo.
La responsabilità di amministratori
e sindaci va valutata anche sotto il profilo soggettivo, in quanto
il loro elevato grado di professionalità ed esperienza rende
inescusabile il mancato concreto controllo sugli atti degli amministratori
delegati.
Sono responsabili i sindaci che, pur
compiendo regolarmente le loro verifiche, non si rendano conto delle
evidenti anomalie gestionali, e non provvedano a convocare l’assemblea
ex art. 2408 cod. civ., ovvero a riferire al P.M., il quale
potrebbe promuovere il procedimento ex art. 2409
cod. civ.
Per essere esenti da responsabilità,
amministratori non delegati e sindaci debbono dimostrare che il
comportamento illecito degli amministratori delegati sia stato posto
in essere in maniera tale da superare la loro diligenza nell’esecuzione
dei controlli, non essendo sufficiente a tal fine che una società
di auditing abbia fornito la clearance sulla gestione.
9
Trib.
Roma, 6 giugno 2003; Effigi c. Banca di Roma s.p.a. (sugli interessi
nel conto corrente bancario)
TRIBUNALE ROMA, 6 giugno 2003–
Muscolo Giud. Unico – Effigi c. Banca di Roma s.p.a.
È valida la clausola di un
conto corrente bancario che, ai fini della variazione del tasso
di interesse, fa riferimento ai tassi debitori applicati usualmente
dalle aziende di credito su piazza, a loro volta diretta conseguenza
del tasso ufficiale di sconto.
Nel contratto di conto corrente bancario
è nulla, per violazione dell’art. 1283 cod. civ., la
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Trib.
Roma, 16 luglio 2003; Elifani c. F.lli. Elifani s.a.s. (sulla liquidazione
della quota nelle società personali)
TRIBUNALE ROMA, 16 luglio 2003 –
Giud. Zannella – Elifani c. F.lli. Elifani s.a.s.
Il diritto del socio di una società
di persone di recedere dalla società, quando questa sia contratta
a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio, è
applicabile anche nel caso in cui sia stabilita una durata che scada
ben oltre il termine della durata media di uno dei soci.
In caso di recesso di un socio di
una società di persone, il socio recedente non ha diritto
alla liquidazione della sua quota, qualora intervenga – a
causa del successivo recesso di tutti gli altri soci – lo
scioglimento della società.
10
Trib.
Bologna, 1° ottobre 2003 – Landini c. Trombetti (in tema
di trust ‘interno’)
TRIBUNALE BOLOGNA, 1° ottobre
2003 – Giud. Drudi – Landini c. Trombetti.
Non contrasta con il nostro ordinamento
la costituzione di un trust c.d. interno.
11
Trib.
Perugia, 13 agosto 2002 (ord.); Grapevine Investment Limited c.
Castello di Antognolla s.r.l. (concessione di ordinanza ingiuntiva
per la restituzione di un finanziamenti del socio)
Cass.,
9 aprile 2003, n. 5552; Italian Media Service s.r.l. c. Fall.
Parinvest s.r.l. (fallimento di una società di leasing
e scioglimento del contratto in corso)
CORTE CASSAZIONE, 9 aprile 2003,
n. 5552 – De Musis Presidente – Ragonesi Estensore
– Italian Media Service s.r.l. c. Fall. Parinvest s.r.l.
In caso di fallimento della società
di leasing che abbia stipulato un contratto di leasing
traslativo, il curatore ha la scelta tra la continuazione dal
contratto in corso con l’utilizzatore e lo scioglimento
dal medesimo contratto, senza alcun risarcimento del danno.
Cass.,
23 luglio 2003, n. 11443; Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a. c.
NRG Italia s.p.a. (in tema di regresso-surroga per una polizza
fideiussoria)
CORTE CASSAZIONE, 23 luglio 2003,
n. 11443 – Fiduccia Presidente – Purcaro Estensore
– Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a. c. NRG Italia s.p.a.
La compagnia di assicurazione che,
in adempimento della polizza fideiussoria prestata abbia pagato
i tributi doganali così garantuti, ha diritto di surrogazione
e regresso nei confronti del proprietario importatore, diritto
che si prescrive nel termine più breve termine stabilito
dalla nuova normativa in materia, ancorché il più
lungo termine prescrizionale stabilito dalla previgente normativa
non si fosse ancora esaurito.
Trib.
Milano, 5 agosto 2003; Regione Lombardia c. S. Paolo IMI s.p.a.
(sulla lettera di patronage)
TRIBUNALE MILANO, 5 agosto 2003
– De Sapia Giudice unico – Regione Lombardia c. S.
Paolo IMI s.p.a.
È nulla la lettera di patronage
rilasciata dal presidente di una Regione – senza la previa
deliberazione della giunta – per i debiti di una società
a partecipazione regionale.
Trib.
Perugia, 14 agosto 2003 (ord.); Grapevine Investment Limited c.
Tezio s.r.l. (concessione di ordinanza ingiuntiva per la restituzione
di un finanziamenti del socio)
TRIBUNALE PERUGIA, 13 agosto 2002 (ord.) – G.I. Battistacci
– Grapevine Investment Limited c. Castello di Antognolla
s.r.l.
Può essere concessa la ordinanza
ingiuntiva per la restituzione di finanziamenti erogati dal socio
ad una società, qualora le contestazioni della società
debitrice non sembrino fondate.
TRIBUNALE PERUGIA, 14 agosto 2003 (ord.) – G.I. Battistacci
– Grapevine Investment Limited c. Tezio s.r.l.
Può essere concessa la provvisoria
esecuzione dell’ordinanza ingiuntiva, nel corso dell’azione
proposta da un socio per la restituzione di finanziamenti erogati
alla società, qualora l’opposizione della società
alla restituzione di detti finanziamenti non sia fondata su prova
scritta di pronta soluzione.
Corte
Giust. CE, 27 novembre 2003, causa n. 283/01; Shield Mark BV c.
Joost Kist h.o.d.n. Memex
CORTE GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 27 novembre 2003,
causa n. 283/01 – Skouris Presidente – Macken Estensore
– Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex
Può essere registrato come
marchio un segno, che, pur non essendo di per sé percepibile
visivamente, possa essere oggetto di una rappresentazione grafica,
requisito che per un segno sonoro è soddisfatto quando
il segno sia rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute
in cui figurino, in particolare, una chiave, note musicali e pause
la cui forma indichi il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.