il diritto commerciale d’oggi
    II.6 – giugno 2003

Giurisprudenza

TRIBUNALE ROMA, decreto 8 aprile 2003 – Bonato G. D.; istante Curatore Fall. Romanazzi
     Il Curatore di un Fallimento, con l’autorizzazione del giudice delegato, può istituire un trust, al quale siano ceduti tutti i crediti tributari dell’impresa fallita e che abbia il fine di distribuire – con cadenza annuale, detratti le spese ed il compenso del trustee – i crediti riscossi ai creditori concorsuali, secondo le disposizioni del riparto reso esecutivo dallo stesso giudice delegato.

 

 

     Il Giudice Delegato,
     letta l’istanza che precede;
     considerato che la istituzione del trust è una operazione che consente, senza sostanziali costi, se non quelli per la esazione del credito, di recuperare alla massa i crediti fiscali che nella normalità dei casi o vengono abbandonati dai curatori o ceduti al massimo per il 20% del loro valore facciale;
     considerato altresì che la cessione dei crediti fiscali ad un trust potrebbe anche calmierare il mercato, inducendo gli intermediari autorizzati a pretese più miti;
     che peraltro sussiste una certa ritrosia dei curatori a cedere ii crediti fiscali nel timore di rispondere in sede di cessione del nomen verum, nell’ipotesi che l’Amministrazione disconosca per motivi formali l’esistenza del credito, ritrosia che verrebbe meno in quanto la cessione al trust non comporta rischi di sorta;
     che sussistono problemi molto delicati circa la scelta della disciplina del trust, se sia possibile adottare in via analogica le norme interne dettate per la cartolarizzazione ovvero sia necessario o opportuno fare riferimento ad un diritto straniero (nel qual caso sarebbe preferibile quello inglese), il che consiglia che sia incaricato per la predisposizione dell’atto istitutivo del trust il … ;
     che è altresì opportuno, per le evidenti implicazioni di ordine tributario – cedibilità dei crediti futuri, riconosciuta possibile anche dalle circolari ministeriali, ma che assume caratteri di delicatezza se operata nei confronti di soggetti che non sono intermediari finanziari – siano nominati come trustee gli avv.ti … , per la profonda conoscenza nella materia e l’autorità scientifica;

autorizza

la istituzione del trust e la cessione al trustee di tutti i crediti tributari del fallimento, nominando all’uopo consulente del fallimento per la costituzione e la redazione delle regole di funzionamento il …, e nominando guardiano del trust l’odierno curatore, la cui autorizzazione sarà necessaria per prelevare le somme;
dispone altresì che nel trust venga previsto che i crediti riscossi vengano distribuiti fra i creditori secondo le disposizioni del riparto reso esecutivo dal Giudice Delegato con cadenza non inferiore all’anno;
che venga annualmente reso il conto oltre che al guardiano anche agli attuali componenti del comitato dei creditori;
che venga previsto il compenso del trustee in misura pari allo 7% dei crediti effettivamente riscossi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
(Omissis)
    

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