il diritto commerciale d’oggi
   2005 – anno  IV


GIURISPRUDENZA

Repertorio 2005

• App. Torino, 7 maggio 2004; IntesaBCI s.p.a. c. Spataro »»
La capitalizzazione trimestrale degli interessi contrattuali nel conto corrente bancario deve essere considerata legittima e corretta, in quanto tale capitalizzazione configura un uso normativo, essendo stato costantemente applicato per lungo tempo fino alla regolamentazione legislativa introdotta in materia con il D. Lgs. n. 342/99.
   La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturanti sulle aperture di credito in conto corrente non può ricondursi al fenomeno dell’anatocismo degli interessi, poiché l’addebito per interessi operato in sede di chiusura periodica del conto bancario appare una operazione puramente contabile.

Trib. Firenze, ordin. 20 maggio 2004; Ferretti c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. »»
   È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria del procedimento.
   Qualora sia disposto con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, la decorrenza del termine di cui all’art. 6 d. lgs. n. 5/2003, ove non sia indicato nella stessa ordinanza, deriva direttamente dal disposto dell’art. 1, comma 5, del medesimo d. lgs. e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza o dalla sua comunicazione.

Trib. Firenze, ordin. 7 ottobre 2004; Galli ed altri c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata, ai sensi dell’art. 8 d. lgs. n. 5/2003, in copia unica presso il difensore costituito per più parti.
La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta d’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito della controversia; l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. 5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13, n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto di delibazione del Collegio.

Trib. Firenze, ordin. 7 ottobre 2004; Tozzi Manfredi c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria del procedimento.
La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta d’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito della controversia; l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. 5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13, n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto di delibazione del Collegio.

Corte Cost., 14 dicembre 2004, n. 382; M. C. S. c. Presidenza del Consiglio dei ministri »» (con nota redazionale)
   L’art. 180 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nella parte in cui prevede il delitto di abuso di informazioni privilegiate (insider trading), contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l'influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi “sensibile” e non è affetto da vizio per eccesso di delega.

Trib. Ancona, 21 gennaio 2005; Freddara c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Nicoletti »»
   È inammissibile e improcedibile la domanda restitutoria e/o risarcitoria formulata dall’investitore in titoli argentini avverso la banca negoziatrice, difettando, allo stato, in capo al cliente, un interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., stante la presenza di trattative con il Governo di Buenos Aires per la ristrutturazione del debito.

Corte Giustizia CE, 27 gennaio 2005, proc. 125/04; Denuit e Cordenier c. Transorient »»
   I collegi arbitrali non possono ricorrere alla Corte di Giustizia europea anche se devono affrontare un problema di interpretazione del diritto comunitario, non essendo ad essi riconosciuta la giurisdizione, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE

Cons. Stato, 3 febbraio 2005, n. 280; Codacons c. Autorità Garante della Concorrenza e Volvo »»
   Le associazioni dei consumatori sono legittimate ad impugnare i provvedimenti in materia di pubblicità ingannevole emanati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

• Cass., 4 febbraio 2005, n. 2207; Unipol c. R. »»
   La competenza delle Corti d’appello per le controversie in materia di tutela della concorrenza e del mercato riguarda anche le cause appartenenti per valore ai giudici di pace.

Trib. Padova, decr. 21 maggio 2005; ABN AMRO Bank N.V. c. Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. »» (con nota di A. Giovannoni)
   La deliberazione di nomina degli amministratori può essere sospesa, con provvedimento d’urgenza, anche dopo che gli amministratratori nominati abbiano accettato l’incarico, purché gli effetti della deliberazione non si siano definitivamente realizzati ed esauriti.
   Con provvedimento d’urgenza, può essere sospesa l’efficacia della deliberazione assembleare che sia stata adottata con il voto determinante di soci, il cui diritto di voto debba considerarsi sospeso per avere acquistato le azioni di concerto tra gli stessi soci in base ad un patto parazociale, senza adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti dal TUF.

Cass., S.U., ordin. 27 maggio 2005, n. 6532; Borri c. Repubblica Argentina »»  
   Il giudice italiano difetta di giurisdizione nella controversia tra un investitore italiano, acquirente di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, e quest'ultima per il pagamento delle stesse obbligazioni, poiché la moratoria nel pagamento del debito pubblico, disposta dall’Argentina, a causa dell’emergenza in materia sociale, economica e finanziaria esistente in quel Paese, non rientra nel diritto privato e, in quanto tale, gode dell’immunità propria degli atti sovrani.

Trib. Padova, ordin. 8 giugno 2005 ; ABN AMRO Bank N.V. c. Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. »» (con commento di A. Giovannoni)
   La deliberazione di nomina degli amministratori può essere sospesa, con provvedimento d’urgenza, anche dopo che gli amministratratori nominati abbiano accettato l’incarico, purché gli effetti della deliberazione non si siano definitivamente realizzati ed esauriti.
   Con provvedimento d’urgenza, può essere sospesa l’efficacia della deliberazione assembleare che sia stata adottata con il voto determinante di soci, il cui diritto di voto debba considerarsi sospeso per avere acquistato le azioni di concerto tra gli stessi soci in base ad un patto parazociale, senza adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti dal TUF.

Trib. Milano, 9 giugno 2005; Promofinan, s.p.a. c. Fondiaria-SAI s.p.a. »»

Trib. Ivrea, ord. 4 luglio 2005; Mariani c. Videolook s.r.l. »»
   Il socio di una società a responsabilità ha il diritto di controllare la gestione sociale, mediante consultazione della documentazione sociale e la estrazione di copie, con un diritto potestativo, che trova il solo limite nella buona fede del socio ed è esercitabile anche in via cautelare con un ricorso d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., senza che il socio debba indicare in tale ricorso altro diritto da tutelare con l’azione di merito, diverso da quello di controllo sulla gestione sociale.

App. Milano, ordin. 23 luglio 2005; Farmacie Petrone s.r.l. c. Pfizer Italia s.r.l. e Pharmacia Italia s.p.a. »»  
   Sussiste la competenza della corte d’appello ai sensi della legge antitrust, e non delle sezioni specializzate di tribunale in materia di proprietà industriale, qualora un grossista farmaceutico agisca contro un produttore di specialità medicinali, deducendo un abuso di posizione dominante, sotto specie di rifiuto ingiustificato di contrarre.
   Può essere emanato, in sede di tutela cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., l’ordine di continuare nell’esecuzione di un contratto di durata in essere tra le parti, nell’ipotesi di recesso costituente abuso di posizione dominante.
   Costituisce abuso di posizione dominante il rifiuto di contrarre discriminatorio opposto da un produttore di specialità medicinali ad un grossista farmaceutico, adducendo generiche esigenze di riorganizzazione della propria rete distributiva.

Cass., 12 agosto 2005, n. 16874; Banca Napoli s.p.a. c. Fall. Blue Bay Tours s.r.l. »»  
   I

Trib. Novara, ordin. 13 agosto 2005; »»  
   Qualora lo statuto di una società di capitali preveda una clausola compromissoria ed un socio abbia impugnato una deliberazione assembleare, l’emissione di provvedimenti cautelari, nelle more dell’accettazione degli arbitri e della costituzione del collegio, può essere richiesta al tribunale, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., ancorché l’art. 35 del d. lgs. n. 5/2003 attribuisca il potere di sospendere la deliberazione impugnata agli stessi arbitri.

Giud. di pace Lecce, 26 settembre 2005; De Gaetanis c. Banca Centrale Europea-Banca Centrale d’Italia »» 
   A seguito della circolazione della moneta cartacea (in sostituzione di quella aurea), l’introito della banca centrale per l’emissione della moneta (c.d. diritto di signoraggio) va attribuito pro quota a ciascun cittadino, qualora alla banca centrale partecipino, anziché enti pubblici, enti privati.

Trib. Monza, 17 ottobre 2005, n. 229/2005; BE.MA.FIN. s.p.a. »»    
   Nella nuova disciplina del concordato preventivo, l’esistenza di un piano fattibile di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei creditori costituisce una condizione per l’ammissibilità dell’impresa al concordato, con la conseguenza che, qualora risulti la non fattibilità di tale piano, deve essere dichiarato il fallimento della stessa impresa.

Corte Cost., ordin. 14 novembre 2005, n. 421 »»    
   È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 1, 2° comma, legge fall., nella parte in cui non esonera dal fallimento le società commerciali quando possiedono i requisiti dimensionali dei piccoli imprenditori.

Trib. Parma, ordin. 18 novembre 2005; Parmalat s.p.a. in ammin. straord. c. HSBC Bank plc »»    
   Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 (che consente di esercitare l’azione revocatoria fallimentare nelle procedure di amministrazione straordinaria pur in presenza di autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione), in riferimento all’art. 3 Cost, in quanto le azioni revocatorie non sono consentite nell’analoga procedura di amministrazione straordinaria di cui al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e in riferimento all’art. 41 Cost., in quanto il risanamento dell’impresa mediante l’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare costituisce un ingiustificato privilegio per l’impresa ammessa alla procedura.