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GIURISPRUDENZA
Repertorio 2005
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App. Torino, 7 maggio 2004; IntesaBCI s.p.a. c. Spataro »»
La capitalizzazione trimestrale degli interessi contrattuali nel
conto corrente bancario deve essere considerata legittima e corretta,
in quanto tale capitalizzazione configura un uso normativo, essendo
stato costantemente applicato per lungo tempo fino alla regolamentazione
legislativa introdotta in materia con il D. Lgs. n. 342/99.
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi maturanti sulle aperture di credito in conto corrente
non può ricondursi al fenomeno dell’anatocismo degli
interessi, poiché l’addebito per interessi operato
in sede di chiusura periodica del conto bancario appare una operazione
puramente contabile.
Trib. Firenze,
ordin. 20 maggio 2004; Ferretti c. Cassa di Risparmio di Firenze
s.p.a. »»
È ammissibile l’istanza di fissazione
di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art. 8,
comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria di
replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui
all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria del procedimento.
Qualora sia disposto con ordinanza il mutamento
del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, la decorrenza
del termine di cui all’art. 6 d. lgs. n. 5/2003, ove non
sia indicato nella stessa ordinanza, deriva direttamente dal disposto
dell’art. 1, comma 5, del medesimo d. lgs. e decorre dalla
pronuncia dell’ordinanza o dalla sua comunicazione.
Trib. Firenze, ordin. 7 ottobre
2004; Galli ed altri c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.
»»
È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza
notificata, ai sensi dell’art. 8 d. lgs. n. 5/2003,
in copia unica presso il difensore costituito per più
parti.
La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente
di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta
d’inammissibilità dell’istanza di fissazione
d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito
della controversia; l’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs.
5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art.
13, n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto
di delibazione del Collegio.
Trib. Firenze, ordin. 7 ottobre
2004; Tozzi Manfredi c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.
»»
È ammissibile l’istanza di fissazione
di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art.
8, comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria
di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori
di cui all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria
del procedimento.
La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente
di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta
d’inammissibilità dell’istanza di fissazione
d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito
della controversia; l’eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs.
5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art.
13, n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto
di delibazione del Collegio.
Corte Cost., 14 dicembre 2004,
n. 382; M. C. S. c. Presidenza del Consiglio dei ministri
»» (con nota redazionale)
L’art. 180 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria), nella parte in cui prevede il delitto di abuso di
informazioni privilegiate (insider trading), contiene parametri
sufficientemente determinati per stabilire quando l'influenza
sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba
considerarsi “sensibile” e non è affetto da
vizio per eccesso di delega.
Trib.
Ancona, 21 gennaio 2005; Freddara c. Banca Monte dei Paschi
di Siena s.p.a. e Nicoletti »»
È inammissibile e improcedibile
la domanda restitutoria e/o risarcitoria formulata dall’investitore
in titoli argentini avverso la banca negoziatrice, difettando,
allo stato, in capo al cliente, un interesse ad agire ex art.
100 cod. proc. civ., stante la presenza di trattative con il
Governo di Buenos Aires per la ristrutturazione del debito.
Corte
Giustizia CE, 27 gennaio 2005, proc. 125/04; Denuit e Cordenier
c. Transorient »»
I collegi arbitrali non possono
ricorrere alla Corte di Giustizia europea anche se devono affrontare
un problema di interpretazione del diritto comunitario, non
essendo ad essi riconosciuta la giurisdizione, ai sensi dell’art.
234 del Trattato CE
Cons.
Stato, 3 febbraio 2005, n. 280; Codacons c. Autorità
Garante della Concorrenza e Volvo
»»
Le associazioni dei consumatori
sono legittimate ad impugnare i provvedimenti in materia di
pubblicità ingannevole emanati dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
• Cass., 4 febbraio
2005, n. 2207; Unipol c. R.
»»
La competenza delle Corti d’appello
per le controversie in materia di tutela della concorrenza
e del mercato riguarda anche le cause appartenenti per valore
ai giudici di pace.
Trib. Padova, decr. 21
maggio 2005; ABN AMRO Bank N.V. c. Banca Antoniana Popolare
Veneta s.p.a. »»
(con nota di A. Giovannoni)
La deliberazione di nomina degli amministratori
può essere sospesa, con provvedimento d’urgenza,
anche dopo che gli amministratratori nominati abbiano
accettato l’incarico, purché gli effetti
della deliberazione non si siano definitivamente realizzati
ed esauriti.
Con provvedimento d’urgenza, può
essere sospesa l’efficacia della deliberazione assembleare
che sia stata adottata con il voto determinante di soci,
il cui diritto di voto debba considerarsi sospeso per
avere acquistato le azioni di concerto tra gli stessi
soci in base ad un patto parazociale, senza adempiere
agli obblighi di pubblicità prescritti dal TUF.
Cass., S.U., ordin. 27
maggio 2005, n. 6532; Borri c. Repubblica Argentina »»
Il giudice italiano difetta di giurisdizione
nella controversia tra un investitore italiano, acquirente
di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, e quest'ultima
per il pagamento delle stesse obbligazioni, poiché
la moratoria nel pagamento del debito pubblico, disposta
dall’Argentina, a causa dell’emergenza in
materia sociale, economica e finanziaria esistente in
quel Paese, non rientra nel diritto privato e, in quanto
tale, gode dell’immunità propria degli atti
sovrani.
Trib. Padova, ordin.
8 giugno 2005 ; ABN AMRO Bank N.V. c. Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a. »»
(con commento
di A. Giovannoni)
La deliberazione di nomina degli amministratori
può essere sospesa, con provvedimento d’urgenza,
anche dopo che gli amministratratori nominati abbiano
accettato l’incarico, purché gli effetti
della deliberazione non si siano definitivamente realizzati
ed esauriti.
Con provvedimento d’urgenza,
può essere sospesa l’efficacia della
deliberazione assembleare che sia stata adottata con
il voto determinante di soci, il cui diritto di voto
debba considerarsi sospeso per avere acquistato le
azioni di concerto tra gli stessi soci in base ad
un patto parazociale, senza adempiere agli obblighi
di pubblicità prescritti dal TUF.
Trib. Milano, 9 giugno
2005; Promofinan, s.p.a. c. Fondiaria-SAI s.p.a.
»»
Trib. Ivrea, ord. 4
luglio 2005; Mariani c. Videolook s.r.l.
»»
Il socio di una società a
responsabilità ha il diritto di controllare
la gestione sociale, mediante consultazione della
documentazione sociale e la estrazione di copie, con
un diritto potestativo, che trova il solo limite nella
buona fede del socio ed è esercitabile anche
in via cautelare con un ricorso d’urgenza ex
art. 700 cod. proc. civ., senza che il socio debba
indicare in tale ricorso altro diritto da tutelare
con l’azione di merito, diverso da quello di
controllo sulla gestione sociale.
App.
Milano, ordin. 23 luglio 2005; Farmacie Petrone s.r.l.
c. Pfizer Italia s.r.l. e Pharmacia Italia s.p.a.
»»
Sussiste la competenza della corte d’appello
ai sensi della legge antitrust, e non delle sezioni
specializzate di tribunale in materia di proprietà
industriale, qualora un grossista farmaceutico agisca
contro un produttore di specialità medicinali,
deducendo un abuso di posizione dominante, sotto specie
di rifiuto ingiustificato di contrarre.
Può essere emanato, in sede
di tutela cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., l’ordine
di continuare nell’esecuzione di un contratto
di durata in essere tra le parti, nell’ipotesi
di recesso costituente abuso di posizione dominante.
Costituisce abuso di posizione dominante
il rifiuto di contrarre discriminatorio opposto da
un produttore di specialità medicinali ad un
grossista farmaceutico, adducendo generiche esigenze
di riorganizzazione della propria rete distributiva.
Cass., 12 agosto 2005, n. 16874; Banca Napoli s.p.a.
c. Fall. Blue Bay Tours s.r.l. »»
I
Trib. Novara,
ordin. 13 agosto 2005; »»
Qualora lo statuto di una società
di capitali preveda una clausola compromissoria
ed un socio abbia impugnato una deliberazione
assembleare, l’emissione di provvedimenti
cautelari, nelle more dell’accettazione
degli arbitri e della costituzione del collegio,
può essere richiesta al tribunale, ai
sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., ancorché
l’art. 35 del d. lgs. n. 5/2003 attribuisca
il potere di sospendere la deliberazione impugnata
agli stessi arbitri.
Giud. di pace
Lecce, 26 settembre 2005; De Gaetanis c. Banca
Centrale Europea-Banca Centrale d’Italia
»»
A seguito della circolazione
della moneta cartacea (in sostituzione di
quella aurea), l’introito della banca
centrale per l’emissione della moneta
(c.d. diritto di signoraggio) va attribuito
pro quota a ciascun cittadino, qualora alla
banca centrale partecipino, anziché
enti pubblici, enti privati.
Trib. Monza, 17 ottobre
2005, n. 229/2005; BE.MA.FIN. s.p.a. »»
Nella nuova disciplina del concordato
preventivo, l’esistenza di un piano fattibile
di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento
dei creditori costituisce una condizione per l’ammissibilità
dell’impresa al concordato, con la conseguenza
che, qualora risulti la non fattibilità di
tale piano, deve essere dichiarato il fallimento
della stessa impresa.
Corte
Cost., ordin. 14 novembre 2005, n. 421 »»
È manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art.
1, 2° comma, legge fall., nella parte in cui
non esonera dal fallimento le società commerciali
quando possiedono i requisiti dimensionali dei piccoli
imprenditori.
Trib. Parma, ordin.
18 novembre 2005; Parmalat s.p.a. in ammin. straord.
c. HSBC Bank plc »»
Non è manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre
2003 (che consente di esercitare l’azione
revocatoria fallimentare nelle procedure di amministrazione
straordinaria pur in presenza di autorizzazione
all’esecuzione del programma di ristrutturazione),
in riferimento all’art. 3 Cost, in quanto
le azioni revocatorie non sono consentite nell’analoga
procedura di amministrazione straordinaria di cui
al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e in riferimento
all’art. 41 Cost., in quanto il risanamento
dell’impresa mediante l’esperimento
dell’azione revocatoria fallimentare costituisce
un ingiustificato privilegio per l’impresa
ammessa alla procedura.
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