il diritto commerciale d’oggi
    IV.4 – aprile 2005

GIURISPRUDENZA

I

TRIBUNALE FIRENZE, 20 maggio 2004 (ord.) – Ferretti c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.
   È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria del procedimento.
   Qualora sia disposto con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, la decorrenza del termine di cui all’art. 6 d. lgs. n. 5/2003, ove non sia indicato nella stessa ordinanza, deriva direttamente dal disposto dell’art. 1, comma 5, del medesimo d. lgs. e decorre dalla pronuncia dell’ordinanza o dalla sua comunicazione.

II

TRIBUNALE FIRENZE,, 7 ottobre 2004 (ord.) Galli ed altri c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.
   È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata, ai sensi dell’art. 8 d. lgs. n. 5/2003, in copia unica presso il difensore costituito per più parti.
   La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta d’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito della controversia; l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. 5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13, n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto di delibazione del Collegio.

III

TRIBUNALE FIRENZE, 7 ottobre 2004 (ord.) – Tozzi Manfredi c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.
   È ammissibile l’istanza di fissazione di udienza in presenza dei presupposti di cui all’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. n. 5/2003, atteso che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono una fase necessaria del procedimento.
   La competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta d’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, esclusa quindi ogni delibazione sul merito della controversia; l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera c, d. lgs. 5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13, n. 5, dello stesso d. lgs. costituisce pertanto oggetto di delibazione del Collegio.


I

Il Giudice,
( Omissis)
Letti gli atti, rileva che Ferretti Matteo, con istanza depositata in data 16.4.04, ha chiesto che sia dichiarata inammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata dalla Cassa di Risparmio di Firenze in data 9.4.04, sostenendo che tale istanza contrasta con il disposto dell’art. 1, V comma del d. l.vo n. 5/2003, in quanto il giudice dott. Mascagni con il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo aveva fissato a parte attrice il termine di trenta giorni per redigere memoria di replica ai sensi dell’art. 6 dello stesso d. l.vo:
- che l’ordinanza, con la quale è stato disposto il mutamento di rito e è stata cancellata la causa dal ruolo, non contiene la fissazione del termine indicato da parte attrice, ma la decorrenza del termine di cui all’art. 6 dalla pronuncia dell’ordinanza o dalla sua comunicazione deriva direttamente dal disposto dell’art. 1, V comma;
- che l’istanza di fissazione di udienza è regolata dall’art. 8 e da tale norma emerge che, in base al comma I° alla lettera a) l’attore può proporre tale istanza entro 15 giorni dalla notifica della comparsa di risposta cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto e che parimenti il convenuto, in base alla lettera al comma 2 lettera c) può proporre istanza di fissazione di udienza entro 15 giorni dalla data della propria costituzione in giudizio;
- che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono quindi una fase necessaria del procedimento, potendo sia l’attore che il convenuto presentare l’istanza di fissazione di udienza dopo aver ricevuto la notifica della comparsa di risposta o dopo essersi costituito in giudizio senza che in entrambi tali casi (nel primo caso per volontà dell’attore e nel secondo per decisione del convenuto) l’attore depositi la memoria di replica di cui all’art. 6;
- che nella specie non ricorrevano le ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 8, non avendo la Cassa di Risparmio proposto domanda riconvenzionale o sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio (l’eccezione di nullità della citazione per essere stata erroneamente indicata udienza di comparizione trovava nell’art. 1 comma V la sua disciplina) nÈ chiamato terzi in causa, e quindi l’istanza di fissazione di udienza è conforme a quanto previsto dalla lettera c). P.Q.M. Dichiara ammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata in data 9.4.04 dalla Cassa di Risparmio. (Omissis).


II

Il Giudice
( Omissis)
Letti gli atti, rileva che Galli Roberto, Galli Alessandro e Poggi Maddalena, nelle note difensive depositate in data 29.6.2004, hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità della istanza di fissazione d’udienza della Cassa di Risparmio di Firenze, notificata in data 21.6.2004, ai sensi dell’art. 8 n. 5 del d. lgs. n. 5/2003, per essere stata consegnata una sola copia dell’istanza per i tre attori;
- che giustamente la difesa della Cassa di Risparmio, nelle deduzioni a verbale, ha richiamato il disposto dell’art. 170 2° comma c.p.c., che espressamente stabilisce che “È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti”, con la conseguenza che l’eccezione d’inammissibilità risulta del tutto infondata, in quanto dagli atti emerge che gli attori sono tutti rappresentati dall’Avv. Andrea Frosini, presso il quale sono elettivamente domiciliati;
Ritenuto che l’esame dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 2 lettera c d. lgs. 5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13 n. 5 dello stesso d. lgs. debba essere effettuato dal Collegio, in quanto la competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta d’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, senza entrare nel merito della controversia. P.Q.M. Dichiara ammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata in data 21.06.04 dalla Cassa di Risparmio. (…Omissis…).


III

Il Giudice
( Omissis)
Letti gli atti, rileva che Tozzi Manfredi, nelle note difensive depositate in data 18.6.2004, ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità della istanza di fissazione d’udienza della Cassa di Risparmio di Firenze, notificata in data 9.6.2004, ai sensi dell’art. 8 n. 5 del d. lgs. n. 5/2003;
- che l’istanza di fissazione d’udienza è regolata dall’art. 8 del richiamato d. lgs. e da tale norma emerge che in base al comma 1° lettera a) l’attore può proporre tale istanza entro 15 giorni dalla notifica della comparsa di risposta cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto e che parimenti il convenuto, in base al comma 2 lettera c) può proporre istanza di fissazione d’udienza entro 15 giorni dalla data della propria costituzione in giudizio;
- che la memoria di replica di cui all’art. 6 e le repliche ulteriori di cui all’art. 7 non costituiscono quindi una fase necessaria del procedimento, potendo sia l’attore che il convenuto presentare l’istanza di fissazione d’udienza dopo aver ricevuto la notifica della comparsa di risposta o dopo essersi costituito in giudizio, senza che in entrambi i casi (nel primo caso per volontà dell’attore e nel secondo per decisione del convenuto) l’attore addivenga al deposito della memoria di replica di cui all’art. 6;
- che nella specie non ricorrono le ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 2° dell’art. 8, non avendo la Cassa di Risparmio proposto domanda riconvenzionale o sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio, nÈ chiamato terzi in causa e quindi l’istanza di fissazione d’udienza è conforme a quanto previsto dalla lettera c);
Ritenuto che l’esame dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 2 lettera c. d. lgs. 5/2003 e della richiesta di remissione in termini ex art. 13 n. 5 dello stesso d. lgs. debba essere effettuato dal collegio, in quanto la competenza del Presidente del Tribunale e quindi del Presidente di sezione deve ritenersi limitata all’esame della richiesta d’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, senza entrare nel merito della controversia. P.Q.M. Dichiara ammissibile l’istanza di fissazione di udienza notificata in data 9.6.04 dalla Cassa di Risparmio. (…Omissis…).
IV
Tribunale di Firenze, 9 agosto 2004 (decr.) ? Est. Mascagni ? Ferretti Matteo (avv. Gatti e Ambrogi) c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (avv. Morera e Giglioli)
Intermediazione finanziaria – Rito societario – Istanze istruttorie – Decadenza – Irregolarità procedimentale
La decadenza dal potere di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti ai sensi dell’art. 10, comma 2, d. lgs. n. 5/2003 può essere dichiarata solo su eccezione della parte interessata da proporsi nella prima istanza o difesa successiva.
L’errore nell’individuazione del rito applicabile costituisce una irregolarità procedimentale; devono pertanto ritenersi sussistenti ai sensi dell’art. 13, comma 5, d. lgs. n. 5/2003, i presupposti per la richiesta rimessione in termini al fine della deduzione di prove.
…Omissis…
Il Giudice, visto il provvedimento presidenziale in data 04/07/2004 con il quale, ex art. 12 comma 2 d. lgs. 5/2003, è stato nominato relatore nella causa…omissis…
visto l’art. 12 comma 3 del d. lgs 5/2003, pronunzia il seguente decreto di fissazione di udienza collegiale…omissis…con invito alle parti a comparire personalmente per l’interrogatorio libero e per il tentativo di conciliazione, ed a depositare almeno cinque giorni prima di tale udienza memorie conclusionali.
Quanto alle prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dall’attore Ferretti nella nota depositata in data 16/04/2004 osserva quanto segue:
- l’ammissione di tali prove sarebbe preclusa in conseguenza della presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, ritenuta ammissibile dal Presidente (art. 8 comma 5 d. lgs. 5/2003), in quanto ai sensi dell’art. 10 comma 2 del d. lgs. cit. a seguito della notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza tutte le parti decadono, fra l’altro, dal potere di “formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti”; tuttavia la decadenza può essere dichiarata solo su eccezione della parte interessata da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, cosa questa che la s.p.a. C.R.F. non ha fatto in quanto, dopo aver ricevuto notificazione, in data 13/04/2004, della memoria contenente nuove istanze istruttorie, nell’ambito del sub-procedimento ex art. 8 comma 5 del d. lgs. cit., non ha rilevato la inammissibilità di tali istanze istruttorie (cfr. verbale ud. 13/05/2004 dinanzi al Presidente);
- per altro paiono sussistenti i presupposti per la richiesta rimessione in termini (art. 13 comma 5 del d. lgs. cit.) per la deduzione di tali prove, ove si consideri che il pregiudizio per la parte attrice conseguente alla detta decadenza è dipendente da una irregolarità procedimentale: se la parte attrice avesse promosso il giudizio nelle forme di cui al D. Lgs., anzichÈ in quelle di un ordinario giudizio di cognizione, verosimilmente fin dall’atto introduttivo avrebbe dedotto i mezzi di prova ritenuti utili, nella consapevolezza che una rapida presentazione di istanza di fissazione dell’udienza da parte della convenuta avrebbe determinato un effetto preclusivo;
- vero è che la “irregolarità procedimentale” è ascrivibile all’attore che ha errato nell’individuare il rito applicabile, ma è anche vero che il legislatore mostra di non voler riconnettere all’errore conseguenze negative per l’autore dell’errore, avendo delineato un meccanismo per il mutamento del rito e la riconduzione del giudizio nell’ambito dello speciale rito;
- ciò chiarito, deve dirsi che le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalla parte attrice non paiono utili e rilevanti ai fini della decisione: le circostanze, infatti appaiono pacifiche e/o documentate o inconferenti;
- tali prove quindi non vanno ammesse, salvo eventuale diversa decisione del Collegio (art. 16 comma 4 d. lgs. cit.). (…Omissis…).
V
Tribunale di Firenze, 14 ottobre 2004 (decr.) ? Est. Guttadauro ? Maurello Calogero, Cusumano Caterina (avv. Pierfederici) c. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (avv. Morera e Giglioli)
Intermediazione finanziaria – Rito societario – Consulenza tecnica d’ufficio – Ammissibilità
Nel procedimento instaurato con le forme previste dal d. lgs. n. 5 /2003 può disporsi consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare sia la effettiva provenienza dal mercato dei titoli acquistati, sia gli elementi in possesso della banca, per valutare, da una parte, il grado di propensione al rischio del cliente e, dall’altra, il grado di rischio del prodotto finanziario intermediato, dal cui rapporto dipende l’adeguatezza dell’investimento proposto e la rilevanza, di conseguenza, dell’informazione sullo stesso fornita dall’intermediario.

Il Giudice, …omissis… premesso
- che gli attori formulano domanda diretta alla declaratoria di nullità (o annullabilità, inefficacia) dei contratti conclusi con la banca convenuta (gestione portafoglio investimenti e deposito titoli) nonchÈ alla condanna al risarcimento danni, quantificati nelle somme impegnate per le operazioni di investimento effettuate in adempimento dei suddetti contratti in violazione della normativa vigente sugli obblighi di correttezza e trasparenza in materia di intermediazione finanziaria,
- che la Banca convenuta contesta ogni addebito,
osservato quanto alle richieste probatorie delle parti ed alla loro ammissibilità e rilevanza per la decisione della causa, salvo eventuale diversa decisione del collegio (art. 16, co. 4 Dl. 5/2003), che:
1. spetta alla convenuta per il risarcimento danni causati dallo svolgimento di servizi di investimento, ex dall’art. 23 r. c., Dl. 58/98, (TUIF) l’onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta,
2. paiono allo stato irrilevanti le richieste di prove per testi e per interrogatorio formale (capitoli 1, 2 e 3 della comparsa di risposta) volte a dimostrare di chi fu l’iniziativa dell’incontro degli attori con il personale della Banca, cui seguì la sottoscrizione dei contratti e la tipologia di rendimento (alto o basso) dei titoli obbligazionari cui gli attori manifestarono interesse all’acquisto, ovvero volte a dimostrare (capitoli 4 e 5) che agli attori vennero prospettate alternative rispetto ai titoli effettivamente acquistati (bond Cirio e Del Monte), dal momento che non appaiono tratteggiati nella narrativa della citazione (paragrafi 1 e 2 dell’atto introduttivo) comportamenti diretti alla sollecitazione promozionale (art. 1 lett. D. 58/98 TUF) dell’acquisto di quei precisi prodotti finanziari (che avrebbero determinato – ex art. 94 TUIF- l’ulteriore dovere di presentazione e consegna del “prospetto informativo” sullo specifico prodotto finanziario intermediato),
3. quanto alla lamentata violazione dell’art. 28 comma 1° lett. b) Reg. Consob. N. 11522 per mancata consegna del “prospetto informativo”, si rileva che la Cassa di Risparmio di Firenze ha prodotto documentazione attestante la consegna agli attori, in occasione della sottoscrizione dei contratti di investimento, del “documento sui rischi generali dell’investimento” previsto dall’art. 28 1° co, lett B, i del regolamento Consob 115422: a tale proposito si ritiene tuttavia irrilevante la richiesta della Banca di provare (capitolo 6) l’illustrazione agli stessi attori del contenuto di tale documento, che appunto attiene ai “rischi generali” degli investimenti finanziari e non ai “rischi e alle implicazioni della specifica operazione o del servizio alla cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento” e che lo stesso art. 28 2° co. Reg. Consob 11522 impone di illustrare all’investitore prima di effettuare o addirittura consigliare l’operazione o il servizio,
4. quanto alle lamentate violazioni A- per assenza di specifica autorizzazione per l’esecuzione di operazioni in situazione di conflitto di interesse ed al di fuori di mercati regolamentati (art. 8 Lett 1 Reg. Consob), B- per mancato avvertimento e informazione sulla inadeguatezza delle operazioni effettuate (per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione ex art. 29 Reg. Consob 11522) rispetto alla propensione al rischio dell’investitore — circostanze anche queste contestate dalla banca convenuta — si osserva che tali dati potrebbero adeguatamente essere confermati od esclusi mediante una consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare sia la effettiva provenienza dal mercato dei titoli acquistati, che gli elementi in possesso della banca per valutare, da una parte il grado di propensione al rischio del cliente, e dall’altra il grado di rischio del prodotto finanziario intermediato, dal cui rapporto dipende, appunto, l’adeguatezza dell’investimento proposto e la rilevanza, di conseguenza, dell’informazione sullo stesso fornita dall’intermediario;
5. appare tuttavia opportuno, laddove la causa non dovesse essere ritenuta matura per la decisione in relazione alle doglianze per carenza informativa di cui sub 3), riservare all’esito della comparizione delle parti e alla conferma del collegio la decisione sulla disposizione della suddetta C.T.U. (…Omissis…).

 

 

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