il diritto commerciale d’oggi
    IV.6 – giugno 2005

STUDÎ & COMMENTI

 

PAOLO SILVESTRO
La verbalizzazione delle assemblee straordinarie nelle società per azioni

 

1. Il verbale delle deliberazioni di assemblea straordinaria
   Il Notaio (1) è il soggetto al quale il legislatore (2) ha attribuito la funzione di documentazione (3) delle riunioni straordinarie nelle società di capitali, per rendere conoscibile lo svolgimento degli eventi assembleari nel loro complesso, le modalità di formazione della volontà sociale e l’adozione delle conseguenti delibere. Questa attività si concreta nella produzione giuridica documentale del verbale (4), pura espressione della percezione dell’accaduto.
   La constatazione va eseguita in modo imparziale ed autonomo sotto un profilo soggettivo ed oggettivo, nel rispetto di un principio di fedeltà che assicuri l’interesse pubblico della ricostruzione di vicende societarie di rango, per dare contezza di un fatto rilevante per l’ordinamento giuridico, così come avvenuto in un certo luogo, in un arco di tempo ben preciso. Si sostiene che la documentazione si riferisce all’attività deliberativa dell’organo sociale e non alla fase di costituzione dell’assemblea e alla sua regolarità (5), a condizione che sussista una legittima convocazione, o in assenza, che siano presenti tutti i soggetti necessari per una totalitaria.
   Dai presupposti indicati, bisogna prendere le mosse per identificare il "verbale notarile" di assemblea straordinaria (6) all’interno della sua fonte normativa, l’art. 2375 cod. civ. dal quale rinviene l’origine, determina il contenuto legale (7) e le modalità di esecuzione.
   La formulazione dettata dalla riforma del diritto societario ha consentito di risolvere la storica questione (8) della non contestualità (9) per la redazione del verbale (10), e ha delineato una scelta definitiva in favore della sua analiticità. Il nuovo tenore della disposizione, ha normato un criterio di esclusione per quelle dichiarazioni dei soci non "pertinenti" (11) rispetto all’ordine del giorno, legittimando il preesistente orientamento (12) con l’attribuzione di un espresso potere al verbalizzante.
   Il Notaio, fruendo della sua percezione e del suo particolare potere di cristallizzazione nel tempo (13) degli eventi, redige in tempo ragionevole il verbale per una precisa e fedele ricostruzione dei fatti, di cui potrebbero essere carenti quelle assemblee, nelle quali non è dato conoscere il destino in via preventiva, qualora si imponesse una tempestività nel “completamento”.
   Per altra veste sono di ricorrente diffusione le ipotesi di Società che si rivolgono al Notaio, in un momento antecedente a quello del giorno di convocazione e comunque prima di procedervi (14), per essere guidate nel rispetto di una comune volontà decisa in anticipo, all’assunzione di legittime delibere. In questo caso il problema della non contestualità non si pone, il Notaio (15) presterà la sua opera di consulente qualificato sul percorso da seguire svolgendo la sua funzione di filtro della legalità (16) nella redazione, una tantum in via anticipata, in quanto la direzione della volontà esiste ancor prima della riunione assembleare. La adozione della delibera si riduce in realtà ad una sorta di formale presa d’atto da parte dei soci, traslata nel verbale già redatto, e rispetto al quale la discussione, se non praticamente assente assume una funzione secondaria o rappresenta un mero chiarimento.
   Altro è, quando si tratta di documentare l’accaduto rispetto a una platea azionaria composita o di società quotate, che alla decisione pervengono attraverso una articolata discussione tra gli intervenuti. Sarà la sua portata ad incidere sull’espletamento della sintesi del Notaio (17), che richiederà un arco di tempo proporzionato in relazione alla complessità dei lavori assembleari, al fine di rispondere a precisione e fedeltà. Va condivisa la scelta del legislatore a favore della non contestualità, che trova la sua razionale e sostanziale giustificazione nell’espletamento della attività di riassunto per le dichiarazioni degli intervenuti, e per la esclusione in esse, di quanto non sia assistito da un indice di rispetto per le materie previste nell’ordine del giorno: la non contestualità va intesa comunque in senso funzionale al completamento del verbale (18). La norma, così come è scritta, non mi da ragione, ma recepire in senso puramente letterale la facoltà di redazione successiva, potrebbe vanificare la percezione. Non posso ricordare nel suo complesso “l’accaduto come è accaduto”, se non lo ho precedentemente fissato, e al di là del supporto della stenografia e della registrazione che sono comunque fenomeni asettici, non si può descrivere altrimenti compiutamente il susseguirsi degli eventi, nella loro reale evoluzione.
   L’esperienza che mi deriva da anni di redazione di verbali societari mi ha insegnato, e mi insegna tutt’ora che per le società quotate esiste un menabò, e che il riscontro delle formalità per la legittimità della tenuta della assemblea (19) viene svolto in via preventiva, e quindi una indicazione di tale riscontro, esiste prima della riunione ed è contenuto nella traccia del verbale. Quello che non c’è e che non ci può essere, oltre al deliberato, sono le dichiarazioni degli azionisti, e le repliche da parte dei rappresentanti degli organi sociali che, per il loro completamento richiedono un’attività di adeguamento successiva, propedeutica alla sintetizzazione. Il legislatore prevede espressamente la riassunzione per le dichiarazioni pertinenti dei soci, ma ritengo che la sintesi vada naturalmente estesa alle repliche dei rappresentanti della società. L’attività di documentazione presuppone quindi, che il Notaio svolga, in relazione all’assemblea, la sua prestazione professionale:
   a) prima (con la predisposizione e, condivisione con la Società, della traccia dei lavori assembleari, richiedendo altresì tutta la documentazione tecnica di supporto);
   b) durante (con la integrazione della traccia per la fissazione degli eventi principali mediante appunti sulle dichiarazioni di intervento e sulle repliche, con le modalità di assunzione della delibera);
c) dopo (con il completamento del verbale nella sintesi delle dichiarazioni dei soci, e di quelle di replica) (20).
   Nell’esercizio del suo potere-dovere, il Notaio non può risentire di alcuna prescrizione formale desunta dalla Legge professionale (Ord. Not. 16-2-1913 n. 89) tipica degli atti pubblici negoziali (21), perché il verbale è un atto pubblico diverso da quelli ai quali si riferisce la legge notarile in via generale (22); non può soffrire un condizionamento di tipo soggettivo od oggettivo, poiché altrimenti si verrebbe a deviarne la funzione di fedele riproduzione dell’accaduto. Il verbale è un atto pubblico di constatazione formato integralmente ed esclusivamente dal Notaio che con la redazione ne assume la piena paternità, e presenta una peculiarità: è l’unico atto primario (23) in cui non vi sia una parte da far comparire (24). Questa lettura del secondo comma dell’art. 2375 cod. civ. era nel pensiero di Francesco Ferrara, che vedeva nella contrapposizione tra Notaio da una parte, e Presidente e segretario dall’altra, una logica conseguenza di riflesso sulla esclusiva “firma” del verbale da parte del Notaio (25).
   Il concetto di funzione notarile impropria sviluppato da Luigi Miserocchi sulla scorta di una remota sentenza della Cassazione (26) merita attenzione, in quanto propone una soluzione alternativa per questa problematica.
   Venendo alle prescrizioni formali, il Notaio deve completare e tradurre quanto ha fissato con la sua percezione nel corso della riunione, e redigere il verbale in tempi ragionevoli rispetto allo svolgimento dell’assemblea. Non ha obbligo di leggerlo ad alcuno (27), né tantomeno di farlo sottoscrivere (28), perché essendo l’autore della constatazione, ne è l’unico possibile firmatario. Altro è che per motivi di opportunità e di conferma, vi faccia aderire con una sorta di imprimatur (29) il Presidente dell’assemblea. I tentativi di orientamento, quanto alle necessità soggettive di sottoscrizione, all’interno della norma di riferimento tra presidente o segretario e/o Notaio, non hanno giustificazione (30), perché la soluzione è nella natura del documento (31). Non va sottaciuto che la norma dell’art. 2379 cod. civ., in tema di nullità delle deliberazioni, ha offerto un ulteriore argomento, a favore della tesi della superfluità della sottoscrizione estendendola a soggetti che potrebbero non aver partecipato alla assemblea. Come osserva giustamente Marco Maltoni (32) questa sottoscrizione ha la funzione esclusiva di attestare la riferibilità del contenuto, e non è essenziale rispetto al verbale notarile, riducendosi ad un mero visto per l’imputazione.
   La legittimazione alla redazione successiva ha innescato inoltre una serie di perplessità, sulla presunta necessità di indicazione di due date distinte e precisamente quella dell’assemblea e quella del verbale “differito”, con una conseguente doppia menzione nel repertorio notarile. Sono d’accordo con Giancarlo Laurini (33): la data del verbale è un una e soltanto una, quella in cui si è tenuta l’assemblea. A nulla rileva l’attività di completamento e di redazione successiva, espressione di una legittima facoltà di cristallizzazione degli eventi nel tempo, che, per le ragioni esposte, si riferisce al solo contenuto eventuale del verbale, non determinando alcuna necessità di sdoppiamento temporale.

2. Profili e contenuti della verbalizzazione: la sintesi degli interventi
   È fenomeno ricorrente nel corso delle assemblee quello della reiterata richiesta da parte degli azionisti intervenuti, della allegazione di memorie scritte al verbale (34).
   L’assemblea è il luogo ove si vorrebbe esternare di tutto e di più (35), senza il rispetto del tempo e delle regole, per cui si cerca di implementare il poco tempo a disposizione con scritti personalizzati funzionali al solo prolungamento dell’intervento, dimenticando che l’assemblea è un luogo di discussione garantita, che non può ammettere tale tipo di attività.
   Va rilevato che nelle società di grossa caratura si sta sempre più diffondendo il ricorso ai regolamenti assembleari, quali normali allegati statutari, originati per supportare un ordinato svolgimento dei lavori. Questi documenti hanno ormai assunto, quanto alla loro efficacia, pari dignità rispetto agli statuti (36).
   In sede di verbalizzazione il Notaio è tenuto ad attenersi ai soli fatti constatati di persona: non esiste quindi un diritto del socio alla riproduzione integrale della propria dichiarazione (37), né si può pretendere che al verbale assembleare vengano allegati documenti all’uopo predisposti (38). Non vi sarebbe alcuna certezza di coincidenza tra quanto dichiarato in assemblea, e quanto riprodotto in ciò di cui si chiede l’allegazione (39), e in ossequio ad un superiore principio di trasparenza per la conoscenza da parte di tutti gli intervenuti, nonché di tutela della pubblicità del dibattito, si deve propendere per la inammissibilità di tale tipo di richiesta.
   Il Notaro è l’unico responsabile della valutazione nella riproduzione dei fatti che avvengono nel corso dell’assemblea a seguito della sua esclusiva percezione, anche in difformità di un idem sentire del Presidente dell’assemblea (40). Racconta la riunione in modo svincolato dal Presidente, in quanto gli compete un potere - dovere di accertamento e di attestazione che è autonomo e indipendente (41): con il verbale si dà contezza e certezza dell’accaduto e si predispone uno strumento a tutela, non solo degli interessi dei soggetti intervenuti, ma soprattutto degli assenti (42). Il Notaro è un “acuto osservatore, un attento ascoltatore e un fine suggeritore”, all’occorrenza di supporto al Presidente e all’assemblea nei suoi lavori (43), nella sua definizione di "Rechtswahrer" - guardiano del diritto - caro alla dottrina tedesca (44).

      * Questo studio è dedicato a mia moglie Marina

NOTE

   (1) Nel codice civile la scelta del Notaio quale soggetto verbalizzante, si fonda sulla sua peculiare neutralità e capacità, così T. Ascarelli, in Riv. Soc., 1956, p. 1212 ss.

   (2) Per una disamina di quanto accade negli ordinamenti stranieri vedi F. Ferrara, Il verbale di assemblea di società per azioni, in Riv. Soc., 1957, p. 18 ss; in tutti i sistemi giuridici si avverte la necessità di documentazione dell’attività dell’assemblea.

   (3) F. Ferrara, op. cit., p. 4-5; L. A. Miserocchi, La verbalizzazione delle società per azioni, Padova, 1969, pp. 9 e 12. In primo piano sta la percezione dei sensi rispetto all’accaduto, l’intervento della memoria è soppresso. Sulla contrapposizione tra documentatore e testimone vedasi F. Ferrara, op. cit., p. 7.

   (4) Da più parti si dice che occorre un verbale o un processo verbale ma non ne esiste una definizione normativa: soltanto l’art. 155 cod. proc. pen. lo presenta quale atto compilato dal pubblico ufficiale per far fede delle dichiarazioni ricevute da lui, o da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Nella sua categoria il verbale di assemblea di società ha una sorta di eccellenza, nei suoi contenuti dettati dall’art. 2375 cod. civ.. L’espressione processo verbale trova la sua origine in Francia nella accezione di un documento che consacra in un “resoconto”, quanto sia avvenuto in una seduta.
   Giustamente F. Ferrara, op. cit., pp. 6 e 7, rileva come il Notaio riproduce nel verbale quello che sa “perché lo vede e lo sente”. Il verbale o meglio processo verbale significa letteralmente “procedimento delle parole, quindi ordine in cui si svolge un discorso o una discussione, è uno speciale contenuto rappresentativo di un documento”. Il verbale è un istituto di ampia portata che trova vasta applicazione nel diritto processuale e in genere in tutte quelle situazioni in cui si ha necessità di conservare il resoconto di fatti accaduti. La sua funzione di garanzia è quella di “conservare la prova di determinati fatti, comportamenti e dichiarazioni a cui il verbalizzante ha assistito e che egli stesso ha posto in essere”, L. A. Miserocchi, op. cit., p. 4. Il verbale è il documento nel quale vengono consacrati i risultati degli acclaramenti posti in essere dal soggetto incaricato della verbalizzazione: il verbale è forma delle percezioni, così L. A. Miserocchi, op. cit., p. 6.

   (5) Boero, La Legge Notarile Commentata, p. 72, G. Grippo, Dottrina e Problemi del Notariato Argomenti e Attualità, in Riv. Not. 1989, p. 305. La prima fase, quella di costituzione e di regolarità è affidata al potere di autocontrollo dell’assemblea, attraverso l’ufficio di Presidenza (così Boero, op. cit., p. 72). Il verbale notarile è documentazione del fatto che l’assemblea regolarmente o “irregolarmente” costituita abbia svolto una determinata attività (così G. Grippo, op. cit., 301 che riporta l’opinione della Corte di Cassazione espressa nella sentenza n. 2263 del 30 – 10 – 70, con nota di G. Giannattasio, Il problema della sinteticità o analiticità del verbale assembleare in una complessa vicenda di impugnazione di deliberazione sociale, in Giur. It. 1970, I, p. 191 e in G.C. 1979, I, p. 1725). Il procedimento di formazione della delibera deve essere tale da renderla riconducibile alla Società e, superato questo assunto iniziale, il Notaio poi non può e non deve astenersi dalla verbalizzazione, quand’anche la delibera sia contra legem; peraltro l’intervento del Notaio è funzionale ad un controllo di legalità sulle vicende assembleari, acché non vengano violate le regole fondamentali nello svolgimento delle assemblee, così G. Laurini, Verbalizzazione, controllo di legalità e informazione societaria: il ruolo del Notaio, in Riv. Not. 1988, pp. 618, 619 e 628.

   (6) La documentazione non è forma di ciò che viene verbalizzato, L. A. Miserocchi, op. cit., p. 17. Sull’aspetto del difetto assoluto di verbalizzazione e dell’inesistenza della delibera, G. Zanarone, L’invalidità delle deliberazioni assembleari, in Trattato delle Società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Utet, 1994, p. 214; sulla nullità della deliberazione per mancanza definitiva del verbale ex artt. 2379 e 2379 bis cod. civ., M. Maltoni, Il verbale di assemblea, in Notariato 6/2003, p. 600.
   Le prescrizioni riguardano le assemblee straordinarie delle società per azioni, ma nulla impedisce che il Notaio, intervenga in qualità di verbalizzante, nelle assemblee ordinarie.

   (7) La riformulazione dell’art. 2375 cod. civ. ci da la definizione di un verbale “denso di indicazioni in adesione alla prassi e alla giurisprudenza prevalenti”, Codice Commentato delle Nuove Società, Ipsoa 2004, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, V. Salafia, p. 295. Il contenuto del verbale è costituito dalle osservazioni e percezioni del soggetto in presenza del fatto, F. Ferrara, op. cit., p. 5.

   (8) M. Maltoni, op. cit., p. 595 osserva come la formulazione dell’art. 2375 cod. civ. sia decisiva sotto diversi aspetti: il verbale è analitico, la sua redazione non contestuale, è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaro.

   (9) Quello della non contestualità è in realtà un problema che ha sofferto di una inesatta impostazione, e di un fraintendimento come giustamente afferma F. Ferrara, op. cit., p. 5: il contenuto del verbale sussiste sicuramente nel caso in cui il soggetto fissi immediatamente le sue osservazioni e percezioni, anche se stende il verbale subito dopo, il quale in definitiva non è che una riproduzione degli appunti, completati in elementi non essenziali. Il pensiero di F. Ferrara coglie nel segno, è l’attività di completamento che richiede tempo di assunzione. In Giurisprudenza in senso favorevole, pre-riforma del diritto societario, alla non contestualità Trib. Genova 27-06-1986, in Giur. Comm. 1987, II, p. 614, Trib. Reggio Calabria 26-2-1993, in Riv. Not. 1993, p. 392.

   (10) La norma prevede la redazione successiva ma ritengo vada comunque intesa al completamento del verbale, perché altrimenti tenderebbe a vanificare l’essenza della percezione. Ricordo una massima della giurisprudenza onoraria milanese, al riguardo, che con molta puntualità, si esprimeva nel senso che “la memoria del fatto non si disperda nell’oblio”. Sulla contrapposizione tra analiticità e sinteticità del verbale si è a lungo dibattuto, ma con l’integrazione subita dalla norma dell’art. 2375 cod. civ., è chiara la soluzione e le indicazioni di contenuto necessarie.

   (11) Giustamente M. Maltoni, op. cit., p. 600 osserva come la dichiarazione di un socio possa essere ondivaga, e cioè parzialmente pertinente e parzialmente divagante; si tratta di un aspetto relativo alla redazione del verbale per la quale vige la piena autonomia del Notaio, a garanzia della imparzialità della verbalizzazione.

   (12) È stato osservato, M. C. Barbarito, Commento all’art. 2375 cod. civ., Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Zanichelli, 2004, p. 590 che si è in tal modo voluto liberare il Notaio dal difficile compito di opporsi alla verbalizzazione di dichiarazioni non pertinenti. Questa modifica peraltro sembrerebbe ammettere l’esistenza di una tolleranza da parte del Presidente dell’assemblea che, quale direttore dei lavori, non dovrebbe essere consentita.
    Ricordo che la riassunzione della dichiarazione di intervento avviene comunque su richiesta.

   (13) “Il localizzare nel tempo e nello spazio un certo avvenimento non equivale a determinare ciò che è avvenuto “, così F. Ferrara, op. cit., p. 41.

   (14) Ovvero decidono di convenire spontaneamente al suo studio, per una assemblea totalitaria. La analiticità dell’ordine del giorno è requisito di sicurezza per la tenuta dell’assemblea, al fine di evitare l’impugnativa della delibera da parte dei soci assenti per un difetto di genericità dell’ordine del giorno. La giurisprudenza è ferma su questo principio.

   (15) Si comporterà come un consulente qualificato, che nel rispetto della legge e degli orientamenti maturati rispetto al percorso da seguire, farà presente quale sia il margine legale dei contenuti per l’assunzione della delibera richiesta. In questa ipotesi non si pone certo un problema di contestualità, ma di anticipata tempestività.

   (16) Non mi dilungherò sul dato acquisito della soppressione del giudizio di omologazione da parte dell’Autorità giudiziaria, della sua sopravvivenza in via residuale e del trasferimento dello stesso al Notaio. Una sola osservazione, lo spostamento di questa competenza ha senz’altro giovato al sistema sia in termini di celerità, sia perché vi erano alcune fattispecie dove il giudizio di omologazione era completamente privo di giustificazione, mi riferisco ad ipotesi minori quali ad esempio il mutamento di denominazione, il trasferimento di sede in altro Comune, ovvero modifiche organizzative di assetto statutario. Per le operazioni più complesse di intervento sul capitale, di trasformazione, di fusione e scissione etc., l’opportunità è nel fatto che con il Notaio è possibile un colloquio preventivo, sia per la legittimità dell’operazione, che per la predisposizione della documentazione legale necessaria nel rispetto degli orientamenti maturati in sede giurisprudenziale. È ovvio che la riforma del diritto societario ha portato una revisione integrale dell’apparato normativo, la cui corretta applicazione potremo verificare nel corso dei prossimi anni, in conformità alla interpretazione della giurisprudenza e della elaborazione dottrinale che matureranno al riguardo.

   (17) Sempreché non vi sia un socio dominante che condizioni l’assunzione del deliberato, ma non certo le dichiarazioni di intervento che assurgono, in questo caso, sovente ad una sorta di ribellione verso un destino già deciso.

   (18) Il criterio temporale normativo è stato calibrato sul termine “massimo” prescritto per la esecuzione delle formalità di pubblicità societaria.

   (19) Mi riferisco alla convocazione sulla G.U. o su quotidiani, alle formalità del deposito delle azioni, alle comunicazioni di rito alla Consob.

   (20) F. Ferrara, op. cit. p. 53 ss. distingue tra contenuto necessario e contenuto eventuale del verbale, laddove il primo riguarda le deliberazioni e il secondo le dichiarazioni del socio, ma non solo …
   La norma fissa “il minimo del verbale”, altro è che il Presidente ritenga utile che si dia atto di altre circostanze, e che il Notaio debba esaudire le richieste perché a servizio dell’assemblea, sempre che tutto questo risponda a verità.

   (21) Sulla inapplicabilità dell’art. 51 L.N. ampiamente G. Grippo, Il verbale notarile di assemblea e la sua sottoscrizione, in Riv. Not., 1989, pp. 305- 306- 307. Per il rinvio all’art. 60 L. N. si rimanda alle considerazioni di F. Ferrara, op. cit., p. 50 e L. A. Miserocchi, op. cit., p. 210.

   (22) Giustamente F. Ferrara, op. cit. p. 46: “Non tutti gli atti pubblici sono soggetti alla stessa disciplina”. Sulla natura di atto pubblico vedasi l’indagine di A. Paciello, Il verbale di assemblea straordinaria, in Riv. Not. 1983, p. 1274 ss, con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

   (23) Voglio significare che il verbale di assemblea di S.p.a. è comunque un atto pubblico di eccellenza rispetto al verbale di protesto e di offerta reale.

   (24) F. Ferrara, op. cit., p. 48, L. A. Miserocchi espressamente, op. cit., p. 209. Non necessariamente il richiedente è parte dell’atto, la dottrina citata analizza ed esclude che possano essere parti i soci, il presidente, gli amministratori e i sindaci. F. Ferrara, op. cit., p. 49 e G. Laurini, Sull’iscrizione a repertorio del verbale “tardivo” (tra massime e autonomia professionale) in Riv. Soc., 2005, p. 5, richiamano fra gli atti di constatazione il verbale di protesto per mancato pagamento dei titoli di credito, che il Notaio sottoscrive successivamente nel suo studio. Osserva F. Ferrara, op. cit., p. 49, che anche nel verbale di offerta reale si ha soltanto un richiedente, e non una parte, non vi è un soggetto che interviene, ma di cui si riproduce la dichiarazione, come nel verbale di assemblea.
   G. Grippo, op. cit. , p. 303, rileva come il verbale di assemblea di società per azioni non è a contenuto necessariamente negoziale, ma si presenta come un semplice mezzo di documentazione. L’opinione è in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (7-2-1963 n. 198 in Giust. Civ. 1963, 1082) che qualifica il verbale notarile assembleare come un atto notarile non tipico, ma informato a una propria disciplina derogativa ex art. 60 L. N.. L’autore afferma decisamente che il Presidente anche costituito giammai è parte, perché tale qualità sarebbe incompatibile con la essenza stessa del verbale d’assemblea. Questa considerazione la ritroviamo nel pensiero di L. A. Miserocchi. Tralasciando l’isolata opinione che parti del verbale sarebbero i soci riuniti in assemblea (G. Frè Società per azioni, in Commentario al Codice Civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 312; Trib. Roma 14-4-1955, in Riv. Not. 1955, p. 375; Trib. Catania 25-11-1958, in Riv. Not. 1959, p. 365), le tesi prevalenti al riguardo sono due, una che ritiene il Presidente dell’assemblea parte del verbale (V. Andrioli, In tema di verbali notarili di assemblea delle società, art. 2375 cod. civ., in Foro. It. 1947, I, 1042, a cui si aggiunge la giurisprudenza onoraria degli anni ‘50 e ‘60 delle Corti di Appello di Bologna, Bari, Brescia e Milano, per tutte App. Milano 08-10-1966 in Riv. Not. 1966, p. 286), in virtù della quale si dovrebbe procedere a lettura anche dopo lo scioglimento dell’assemblea (App. Catania 14-11-58 e 6-5-1959, in Riv. Not. 1959, p. 365 e 599, e App. Trieste 20-4-1960, in Foro Padano, I, p. 1287), l’altra ritenuta preferibile, è quella di constatazione soggetta alla disciplina derogativa ex art. 60 L.N. fa capo a F. Ferrara, op. cit., p. 50.

   (25) Ho volutamente usato l’espressione firma perché ritengo che questa comporti l’assunzione di paternità. F. Ferrara, op. cit. p. 39, in quanto non vi sono esigenze logiche che venga sottoscritto anche da altri.

   (26) L. A. Miserocchi, op. cit., p. 208, colloca il verbale notarile di assemblea nell’ambito dell’art. 60 della Legge Notarile, quale espressione di funzione notarile impropria riprende l’orientamento della Corte di Cassazione, 11 maggio 1936, in Foro It., 1936, I, 2222, citata da F. Ferrara il quale al riguardo afferma essere un “rimedio eroico” negare al verbale la qualità di diritto pubblico.

   (27) Così G.A. Rescio, Problemi in tema di verbale assembleare per atto pubblico, in Giur. Comm 1990, I, p. 849, il quale evidenzia come, oltre ad essere assente la fonte normativa, l’eventuale lettura contrasterebbe con l’esigenza di garantire imparzialità e indipendenza dal gruppo di controllo.

   (28) G. A. Rescio, op. cit., p. 835, ritiene che non vi siano elementi per suffragare la essenzialità o meno della sottoscrizione da parte del Presidente dell’Assemblea. Secondo M. Maltoni argomentando dalla norma dell’art. 2379 cod. civ. se la sottoscrizione da parte del Presidente dell’Assemblea va vista “nella prospettiva di evitare la nullità della delibera, ne consegue che la verifica che è chiamato a fare colui che sottoscrive il verbale si deve concentrare innanzitutto sull’accertamento dell’indicazione della data della deliberazione e del suo oggetto.    L’Autore qualifica la sottoscrizione di tali soggetti (quali il Presidente del C.d.A. o del Collegio di Sorveglianza non presenti all’assemblea) come quella di un visto di imputazione alla società del verbale, di un imprimatur da parte della società, rispetto ad un documento ad essa riferito, ma redatto da una soggetto estraneo alla Società.
   La sottoscrizione ha una funzione accessoria di conferma delle rispondenze del contenuto rappresentativo del verbale. F. Ferrara, op. cit., p. 12. Questo non significa che il Notaio non possa costituire il Presidente e fargli firmare l’atto, si tratterà di formalità non richiesta, L.A. Miserocchi, op cit., p. 208, la considera non essenziale per la validità dell’atto. Ampiamente sul punto G. Grippo, op. cit., p. 306, conclude per la inessenzialità della sottoscrizione da parte del Presidente dell’Assemblea, prendendo spunto dall’orientamento della Cassazione in sent. 2263 del 30-10-1970, cit., dove la Corte sostiene che la sottoscrizione da parte del Presidente assolve ad una funzione di garanzia e di conferma della rispondenza dei fatti assembleari così come documentati.

   (29) È la tesi di M. Maltoni, op. cit., p. 597, vedasi altresì G. Grippo, op. cit., p. 305 ss. E qualora il Notaio abbia costituito il Presidente non vi è alcuna ragione di farlo rinunziare ai testi.

   (30) Come dice giustamente G. A. Rescio, op. cit, p. 835.

   (31) La soluzione va ricercata altrove, la lettura oltre alla sottoscrizione sono “innocue”, G. A. Rescio, op. cit., p. 855.

   (32) La tesi di M. Maltoni mi appare logica prosecuzione dell’orientamento della Cassazione nella sentenza del 1970 citata sub nota 28.

   (33) G. Laurini ha ragione quando stigmatizza la traduzione di orientamenti in massime non flessibili da parte delle Commissioni di Studio. Così in, Sull’iscrizione a repertorio del verbale “tardivo” (tra massime e autonomia professionale) in Riv. Soc., 2005, p. 5. Contra M. Maltoni, op. cit., p. 598, il quale opta per la indicazione della data di inizio e di ultimazione del verbale, con iscrizione a repertorio riferita alla seconda.

   (34) Altro sono gli allegati richiesti o consentiti da disposizioni di legge e che hanno una funzione tecnica, in quanto tendono a migliorare il contenuto della verbalizzazione societaria (Circolare Consob 24-2-92 n. 1088, vedi nota 21, p. 190, A. Serra, La verbalizzazione, in Trattato delle Società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Utet, 1994, che prevede l’allegazione a verbale dell’elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega. Il contenuto della circolare è stato peraltro trasfuso nella nuova formulazione della norma dell’art. 2375 cod. civ., ivi compresa la indicazione del numero delle azioni possedute, dei nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti ovvero si siano allontanati prima della votazione).

   (35) Un luogo di rivincita, in cui l’arte oratoria spesso avvicina gli interventi in assemblea a tentativi di comizio elettorale: si pensi anche alle assemblee condominiali.

   (36) Sul fenomeno della c.d. statutarizzazione dei regolamenti, P. G. Jaeger, in Giur. Comm 1988, I, p. 191.

   (37) In tal senso la dottrina, Boero, op. cit., p. 73 e G.A. Rescio, op. cit., p. 856, nonché la costante giurisprudenza onoraria, Trib. Milano 29- 03-1951, in Dir. Fall. 1951, II, p. 457; Trib.; Roma 5 –2- 81, Trib. Milano 22 – 9 – 77, in Giur. Comm, 1978, II, p. 690.
   “È il concetto di riassunto, che, esclude a priori ogni possibilità non solo di trascrivere l’intervento integrale, magari previa riproduzione fonografica o sotto dettatura, ma anche di allegare documenti già predisposti dall’oratore”.

   (38) La soluzione più opportuna è quella dell’acquisizione agli atti sociali.

   (39) Giustamente G. A. Rescio, op. cit. , p. 882, nota 154, rileva come “niente assicura la reale rispondenza delle dichiarazioni orali e scritte”.

   (40) G.A. Rescio, op. cit., p. 859. Il Notaio non può piegarsi ad “una rappresentazione eventualmente distorta“ dei lavori assembleari che possa dare il Presidente.

   (41) G.A. Rescio, op. cit., p. 875; A. Serra, La verbalizzazione, in Trattato delle Società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Utet, 1994, p. 190; si pensi ad una menzione dell’allontanamento o dell’arrivo di qualcuno tra i componenti dell’organo di gestione o di controllo.

   (42) Sull’intervento del Notaio per una funzione di maggior garanzia per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, in considerazione dell’importanza che assumono per i soci e per i terzi, vedi F. Ferrara, op. cit., p. 34.

   (43) È la c.d. funzione accessoria di assistenza per l’espletamento delle mansioni del Presidente dell’assemblea, F. Ferrara, op. cit., p. 39.

   (44) Vedi P. Silvestro, Il Notaro alle soglie del duemila, Stamperia Reale, 2000, p. 15, nota 20.

Top

Home Page