il diritto commerciale d’oggi
    IV.3 – marzo 2005

GIURISPRUDENZA

 

CORTE GIUSTIZIA CE, 27 gennaio 2005, proc. 125/04 – Lenaerts Pres. – Cunha Rodrigues Est. – Denuit e Cordenier c. Transorient
   I collegi arbitrali non possono ricorrere alla Corte di Giustizia europea
anche se devono affrontare un problema di interpretazione del diritto
comunitario, non essendo ad essi riconosciuta la funzione di giurisdizione nazionale, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE.

Nota redazionale

(Omissis)
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59; in prosieguo: la «direttiva»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Denuit e la sig.ra Cordenier e la Transorient – Mosaïque Voyages et Culture SA, un’agenzia di viaggi, in merito al prezzo di un viaggio organizzato in Egitto.
Ambito normativo
3
L’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva prevede:
«a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle variazioni nei:
– costi di trasporto, compreso il costo del carburante;
– diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione».
4
La direttiva è stata recepita in diritto belga mediante legge 16 febbraio 1994, che disciplina il contratto di organizzazione di viaggi e il contratto di intermediario di viaggi (Moniteur belge del 1° aprile 1994, pag. 8928), il cui art. 11, n. 1, corrisponde al detto art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, e dispone quanto segue:
«Il prezzo convenuto nel contratto non è rivedibile, a meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità nonché le esatte modalità di calcolo e nella misura in cui la revisione sia conseguenza delle variazioni:
a) del tasso di cambio applicato al viaggio, e/o
b) del costo dei trasporti, ivi compreso il costo del carburante, e/o
c) di tributi e tasse relativi a taluni servizi.
Occorre in questo caso che le variazioni previste diano ugualmente luogo ad una riduzione del prezzo».

Controversia principale e questioni pregiudiziali
5
Il sig. Denuit e sua moglie, la sig.ra Cordenier, che sono gli attori nella causa principale, avevano prenotato presso l’agenzia di viaggi Transorient – Mosaïque Voyages et Culture SA (in prosieguo: l’«agenzia») un viaggio e un soggiorno tutto compreso in Egitto per loro e il loro figlio Thierry, al prezzo totale di 2 765 euro, compreso, tra altro, il trasporto in aereo (andata e ritorno) in partenza da Bruxelles, nonché una crociera sul Nilo dal 2 al 9 marzo 2003.
6
Nelle condizioni particolari dell’agenzia viene indicato che «tali prestazioni sono state calcolate in funzione del cambio del dollaro in vigore al momento della stampa del presente opuscolo (gennaio 2002 – cambio EUR 1 = USD 0,91). Ogni modifica superiore o inferiore al 10% prima della partenza ci consentirà di riadattare i nostri prezzi».
7
Dopo il viaggio, gli attori nella causa principale hanno invitato l’agenzia a rimborsare una parte – EUR 217,61 – del prezzo globale che avevano già pagato, sostenendo che quest’ultimo doveva essere diminuito in proporzione all’importo delle prestazioni formulate in dollari, in seguito alla modifica del tasso di cambio di tale divisa, dal momento che il tasso di cambio, il giorno della loro partenza, era fissato in EUR 1 = USD 1,08.
8
L’agenzia si è rifiutata di rimborsare gli attori nella causa principale facendo valere, in particolare, l’art. 11, n. 1, della legge 16 febbraio 1994.
9
Gli attori nella causa principale hanno allora adito il Collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (collegio arbitrale della commissione per le controversie in materia di viaggi), che è un’associazione senza scopo di lucro di diritto belga.
10
Considerato che la controversia di cui è investita necessita dell’interpretazione dell’art. 4, n. 4, della direttiva, il Collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all’organizzatore e/o al dettagliante preveda solo la possibilità di modifica del prezzo in aumento e ne indichi le precise modalità di calcolo unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate dall’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporti tacitamente la modifica del prezzo in diminuzione secondo le medesime modalità di calcolo.
2) Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all’organizzatore e/o al dettagliante preveda la possibilità di modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione, senza indicarne le precise modalità di calcolo e unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate nell’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporti la nullità dell’intera clausola ovvero nel senso che limiti la nullità della modifica del prezzo in aumento.
3) Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all’organizzatore e/o al dettagliante preveda la possibilità, esclusivamente a favore dell’organizzatore di viaggi e/o del dettagliante, di modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione e ne indichi le modalità precise di calcolo, unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate all’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporti la nullità dell’intera clausola ovvero la nullità di questa si limita alla modifica del prezzo in aumento.
4) Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all’organizzatore e/o al dettagliante, preveda la possibilità, sia a favore dell’organizzatore di viaggi e/o del dettagliante sia a favore del consumatore di una modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione e ne indichi le modalità precise di calcolo unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate dall’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che faccia obbligo all’organizzatore del viaggio e/o al dettagliante di procedere alla modifica del prezzo in diminuzione, quand’anche non sia stata richiesta dal consumatore».

Sulla competenza della Corte
11
In via preliminare, occorre esaminare se il Collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages debba essere considerato una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.
12
Per valutare se l’organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice di uno Stato membro ai sensi dell’art. 234 CE, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quale l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C 54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I 4961, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché 30 maggio 2002, causa C 516/99, Schmid, Racc. pag. I 4573, punto 34).
13
Secondo la giurisprudenza della Corte, un collegio arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione nazionale di uno Stato membro ai sensi dell’art. 234 del Trattato perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell’arbitrato né sono chiamate a intervenire d’ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all’arbitro (v. sentenze 23 marzo 1982, 102/81, «Nordsee» Deutsche Hochseefischerei, Racc. pag. 1095, punti 10 12, e 1° giugno 1999, causa C 126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I 3055, punto 34).
14
Nella causa principale, si evince dalla decisione di rinvio che il deferimento al Collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages risulta da una convenzione arbitrale stipulata tra le parti.
15
La normativa belga non impone il ricorso a tale collegio arbitrale come solo mezzo di composizione di una controversia tra un privato e un intermediario di viaggi. È vero che un giudice ordinario adito per una controversia oggetto di una convenzione arbitrale deve dichiararsi incompetente in applicazione dell’art. 1679, n. 1, del codice giudiziario belga. Nondimeno, la giurisdizione del Collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages non è obbligatoria nel senso che, in mancanza di una convenzione arbitrale stipulata tra le parti, un privato può rivolgersi ai giudici ordinari per risolvere la controversia.
16
Poiché, nella causa principale, per le parti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e poiché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell’arbitrato, il Collège d’arbitrage de la Commission de Litiges et Voyages non può essere considerato giurisdizione nazionale di uno Stato membro ai sensi dell’art. 234 CE.
17
Se ne desume che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Collège d’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages.
(Omissis)

Nota

   Con la sentenza in esame la Corte di giustizia ha dichiarato la propria incompetenza sul rinvio pregiudiziale presentato dal Collegio arbitrale della Commissione per le controversie in materia di viaggi di Bruxelles.
   La controversia riguarda due turisti con la propria agenzia di viaggi. I turisti, dopo aver visto respinta la propria richiesta di rimborso per una modifica del tasso di cambio, hanno fatto ricorso al Collegio arbitrale della Commissione. Quest'ultimo, dovendo interpretare la normativa comunitaria relativa alla fattispecie, ha presentato alcuni quesito alla Corte di giustizia europea. La Corte ha escluso la propria competenza a fornire una risposta al Collegio non riconoscendolo come giurisdizione, ai sensi dell'art. 234 CE.
   Per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice di uno Stato membro ai sensi dell'art. 234 CE, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quale l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Secondo la giurisprudenza della Corte, un collegio arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'art. 234 del Trattato perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato né sono chiamate a intervenire d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro.
Nella causa principale, si evince dalla decisione di rinvio che il deferimento al Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages risulta da una convenzione arbitrale stipulata tra le parti. La normativa belga non impone il ricorso a tale collegio arbitrale come solo mezzo di composizione di una controversia tra un privato e un intermediario di viaggi. È vero che un giudice ordinario adito per una controversia oggetto di una convenzione arbitrale deve dichiararsi incompetente in applicazione dell'art. 1679, n. 1, del codice giudiziario belga. Nondimeno, la giurisdizione del Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages non è obbligatoria nel senso che, in mancanza di una convenzione arbitrale stipulata tra le parti, un privato può rivolgersi ai giudici ordinari per risolvere la controversia. Poiché, nella causa principale, per le parti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e poiché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato, il Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges et Voyages non può essere considerato giurisdizione nazionale di uno Stato membro ai sensi dell'art. 234 CE.

 

Top

Home Page