il diritto commerciale d’oggi
    IV.7.8 – luglio-agosto 2005

GIURISPRUDENZA

 

TRIBUNALE IVREA, ord. 4 luglio 2005, G.D. Marra, Mariani c. Videolook s.r.l.
   Il socio di una società a responsabilità ha il diritto di controllare la gestione sociale, mediante consultazione della documentazione sociale e la estrazione di copie, con un diritto potestativo, che trova il solo limite nella buona fede del socio ed è esercitabile anche in via cautelare con un ricorso d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., senza che il socio debba indicare in tale ricorso altro diritto da tutelare con l’azione di merito, diverso da quello di controllo sulla gestione sociale.

 

IL G.D.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30.06.2005;
rilevato che i ricorrenti nell’udienza suddetta hanno rinunciato alla domanda di sospensione dell’efficacia della delibera del 24.03.2005 (proposta con separato ricorso), ed al contempo hanno dato atto che, tramite il loro incaricato dott. Saggese, essi hanno potuto prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti inerenti alla gestione sociale ritenuti utili e in precedenza non esibiti dalla società, in violazione dell’art.2476 comma 2 cod. civ., così facendo venir meno l’oggetto delle domande formulate in ricorso, rispetto alle quali il Giudice non è più di conseguenza chiamato a pronunciare alcun provvedimento (di conferma o di revoca), se non quello relativo alle spese del giudizio cautelare, in base al principio della soccombenza virtuale, dato che l’ordinanza resa inaudita altera parte è stata ottemperata dalla convenuta ;
ritenuto che i ricorrenti sono legittimati ex art.2476 cod. civ., nell’esercizio del diritto di controllo sulla gestione sociale assicurato al singolo socio, a chiedere agli amministratori la consultazione e l’estrazione di copie di documenti relativi all’amministrazione, senza alcun limite se non quello della buona fede, tanto che in dottrina ed in giurisprudenza si qualifica tale situazione giuridica soggettiva, come un vero e proprio diritto potestativo del socio ( cfr. Trib. Biella, G.D. Reggiani, ord.18.05.05, in www.slad.it; Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, in www.dircomm.it); ritenuto che tale autonomo diritto di controllo ( indicato anche nel titolo dell’art.2476 cod. civ.), se ostacolato, legittima l’esercizio dello strumento cautelare atipico di cui all’art.700 cod. proc. civ., non essendoci alcun altro provvedimento tipico che può essere azionato ( cfr. Trib. Biella, G.D. Reggiani, ord.18.05.05, in www.slad.it; Trib. Parma, G.D. Sinisi, decr. 25 ottobre 2004, in Società, 2005, 758 ss; Trib Bari, est. Cassano, ord. 10 maggio 2004, in Giur.It., 2005, 308);
ritenuto che ad avviso di questo Giudice la difesa della resistente erra nell’affermare che tale diritto di controllo è esclusivamente strumentale all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sul semplice assunto che entrambi sono contenuti nell’art.2476 cod. civ., di tal chè il ricorso ex art.700 cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere proposto nei confronti degli amministratori (destinatari della successiva azione di merito ) e non invece della società, che sarebbe perciò, ad avviso della difesa convenuta, priva di legittimazione passiva; infatti i poteri di controllo sulla gestione, assicurati dall’art.2476 comma 2 cod. civ. ai singoli soci, sono espressione di un vero e proprio diritto, che è autonomo ( sia dal punto di vista sostanziale che della tutela processuale) rispetto ad altri diritti previsti in capo ai soci, ad esempio quello di promuovere l’azione di responsabilità sociale oppure di impugnare le delibere assembleari. Tale diritto di controllo, esercitabile sia con un’azione di merito sia con un ricorso d’urgenza ex art.700 cod. proc. civ., ha come legittimata passiva la società, a differenza ovviamente della diversa azione di responsabilità sociale, che invece riguarda i singoli amministratori ( si confrontino anche i provvedimenti d’urgenza dei Tribunali di Parma e Bari, op.cit., che hanno come convenuta la società e non gli amministratori);
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge da un lato che in data 13 aprile 2005 il dott. Saggese per conto dei ricorrenti non aveva potuto visionare una serie di documenti sociali ( indicati analiticamente nella sua relazione prodotta in giudizio ), di cui uno era stato anche dichiarato smarrito, e dall’altro lato però che, in data 19 aprile 2005, gli amministratori avevano inviato un fax in cui dichiaravano la loro disponibilità a consentire ai ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti, anche quelli di cui in precedenza si era negato l’accesso adducendo motivi di riservatezza. In data 22 aprile 2005, è stato poi presentato il presente ricorso dai soci Giudici e Mariani, i quali evidentemente non hanno fatto affidamento sulla disponibilità evidenziata dalla società nel predetto fax .
La società resistente ha perciò evidenziato la irragionevolezza del ricorso, che ha fatto seguito ad un atto di disponibilità comunicato pochi giorni prima al legale dei ricorrenti, chiedendo che tale comportamento strumentale, non giustificato in fatto, venga sanzionato dal Giudice.
Tuttavia nella fattispecie va tenuto conto che sulle parti incombevano dei tempi molto stringenti, in particolare la scadenza il 23.04.05 relativa all’opzione per l’aumento di capitale della società, deliberato nell’assemblea straordinaria del 24 marzo 2005, ex art.2482 ter cod. civ.;
orbene, coerentemente a quanto ritenuto in precedenza, si ritiene che i soci vantino un diritto al controllo sulla gestione, funzionale all’esercizio di tutti i poteri e facoltà inerenti alla loro posizione giuridica, tra cui anche la facoltà di sottoscrivere l’aumento di capitale; la scadenza a brevissimo del termine per esercitare l’opzione, può aver legittimamente fatto ritenere ai ricorrenti, che la generica disponibilità da parte della società di mettere a disposizione tutti i documenti in suo possesso, fosse però non affidabile o quantomeno dilatoria, a fronte del comportamento precedente, che invece senza valida giustificazione pochi giorni prima, il 13 aprile, aveva negato al dott. Saggese l’accesso ad alcuni atti di gestione.
Si ritiene perciò che vi fossero fondati motivi per adire il Giudice, malgrado la formale disponibilità resa in precedenza dalla società, che ha però fatto seguito ad un comportamento precedente degli amministratori da considerare in violazione dell’art. 2476 cod. civ.
(Omissis)

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