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Trib. Mantova, 13 ottobre 2003; Gibelli Giud. un. – Bianchi
c. Alfa ACK SIM
La responsabilità dell’intermediario
finanziario per fatti illeciti del suo promotore ha carattere essenzialmente
oggettivo, imputandosi all’intermediario, nell’interesse
della quale l’attività viene svolta dal promotore,
il rischio dell’attività medesima e quindi anche l’illecito
del promotore »»
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Corte Cass., 7 gennaio 2004, n. 1; Riggio Presidente – Ebner
Estensore – Ministero delle Finanze c. Eko Selecta Italia
s.r.l.
I conferimenti in denaro deliberati
contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite,
qualunque sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento,
a causa della corrispondente perdita, ecceda l’importo dell’originario
capitale sociale), non sono soggetti all’imposta di registro,
quando siano necessari a riportare il capitale nella misura originaria,
mentre vi sono soggetti per la parte di incremento rispetto a tale
misura. (download in formato pdf)
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Trib. Milano, 17 gennaio 2004; Fabris c. Artificial Intelligence
Software s.p.a.
Per le azioni dematerializzate, soggette
al sistema di gestione accentrata, l’esibizione dei certificati
attestanti la partecipazione al sistema (rilasciati in conformità
alle proprie scritture contabili dai depositari) costituisce un
meccanismo idoneo, indipendentemente dalla data di emissione o di
presentazione (purché non successiva all’assemblea)
del certificato, sostituisce il deposito delle azioni almeno cinque
giorni prima dell’assemblea.
La sospensione del diritto di voto,
per chi partecipi all’assemblea di una società quotata
con un pacchetto azionario superiore al 2% del capitale e non ne
abbiano dato comunicato alla Consob, non si applica quando si tratti
di mero depositario di azioni per conto di una pluralità
di soggetti. »»
Trib.
Roma, … 2004; … – Rotulo c. Full Rest Italia
Si applica la disciplina della cessione
d’azienda, ai fini della tutela dei rapporti di lavoro, qualora
un servizio, prestato da un’impresa in appalto per conto di
un ente committente, sia svolto da un’altra impresa mediante
cessione della relativa struttura da parte del predetto ente, dopo
la risoluzione del contratto di appalto con la prima impresa. »»
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Trib. 1° grado CE, 28 gennaio 2004; Deutsche SiSi-Werke Gmbh
c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
Non può essere registrato come marchio
tridimensionale una confezione per varie bevande consistente in
un sacchetto che sta in piedi, in quanto manca il carattere distintivo.»»
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App. Firenze, 28 gennaio 2004 – Est. Occhipinti – Banca
Popolare dell’Etruria coop. a r.l. c. Fall. In Carta di Morandi
T. & C. s.a.s.
In presenza di un conto corrente bancario
assistito da affidamento, sono revocabili i versamenti effettuati
sul conto, per l’importo corrispondente alla differenza fra
il limite estremo del saldo passivo raggiunto dal correntista e
tollerato dalla banca ed il saldo finale del conto.
Circa requisito della scientia
decoctionis richiesto per la revocatoria fallimentare, costituiscono
indizi gravi e concordanti della conoscenza della banca la riduzione
di capitale per perdite della società cliente, i decreti
ingiuntivi emessi a carico di quest’ultima e non opposti,
nonché i procedimenti esecutivi avviati in un contesto socio-economico
di piccole dimensioni. »»
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TRIBUNALE ROMA, 18 febbraio 2004; ENI s.p.a. c. Panorama s.p.a.
La vendita in un supermercato
di un bene di largo consumo (come il pane) a prezzo irrisorio a
chi acquisti altri prodotti nel medesimo supermercato è illecita,
in quanto appare finalizzata all’accaparramento di nuova clientela
a discapito di chi venda esclusivamente quel bene. »»
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TRIBUNALE TORINO, 25 marzo 2004; Associazione Artigiana Panificatori
di Torino c. G.M.C. s.a.s.
La vendita sottocosto di prodotti costituisce
atto di concorrenza sleale, quando per la non remuneratività
del prezzo o per altre caratteristiche dell’offerta, si imponga
ai concorrenti una reazione eccessivamente onerosa, senza che occorra
un intento monopolistico del venditore sottocosto. »»
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Corte Cost., 2 aprile 2004, n. 106; Pagnotta
e Fall. Pagnotta s.n.c. c. Presidenza del Consiglio dei ministri
La disposizione degli artt. 137, 184
e 186 legge fall., secondo cui in caso di inadempimento del concordato
la risoluzione della procedura con la conseguente dichiarazione
di fallimento non può essere richiesta decorso un anno dalla
scadenza dell’ultimo pagamento previsto nel concordato, non
è costituzionalmente illegittima, poiché non preclude
al creditore anteriore alla proposta di concordato preventivo, qualora
non sia stato avvisato della proposta concordataria né inserito
nell’elenco dei creditori, di richiedere autonomamente il
fallimento del suo debitore. »»
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Corte europea dei diritti dell’uomo, 20 aprile 2004; Vadalà
c. Repubblica Italiana
Gli effetti personali a carico del
fallito (circa la corrispondenza e l’obbligo di non allontanarsi
dalla residenza) non sono giustificati quando la procedura di fallimento
ha una durata eccessivamente lunga (nel caso di specie, oltre 16
anni) e ciò costituisce violazione della convenzione sui
diritti dell’uomo. »»
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App. Firenze, 28 gennaio 2004 – Est. Occhipinti – Banca
Popolare dell’Etruria coop. a r.l. c. Fall. In Carta di Morandi
T. & C. s.a.s.
In presenza di un conto corrente bancario
assistito da affidamento, sono revocabili i versamenti effettuati
sul conto, per l’importo corrispondente alla differenza fra
il limite estremo del saldo passivo raggiunto dal correntista e
tollerato dalla banca ed il saldo finale del conto.
Circa requisito della scientia
decoctionis richiesto per la revocatoria fallimentare, costituiscono
indizi gravi e concordanti della conoscenza della banca la riduzione
di capitale per perdite della società cliente, i decreti
ingiuntivi emessi a carico di quest’ultima e non opposti,
nonché i procedimenti esecutivi avviati in un contesto socio-economico
di piccole dimensioni. »»
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Trib. Civitavecchia, ordin. 21aprile 2004 –
La clausola compromissoria in arbitrato,
in caso di dubbio, deve essere interpretata in senso restrittivo,
ossia affermativo della giurisdizione statuale.
Nelle società a responsabilità
limitata prive di collegio sindacale, il socio ha un diritto potestativo
ad esercitare il controllo sulla gestione e la società non
può sindacare i motivi sottostanti la richiesta.»»
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Corte Costituzionale, ordin. 27 aprile 2004, n. 163;
È manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale della norma che,
in tema di contratti di sub-fornitura (legge 18 giugno 1998, n.
192), consente al sub-fornitore di ottenere, in caso di mancato
pagamento del prezzo della subfornitura nei termini pattuiti, l’ingiunzione
di pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli artt. 633 ss.
del codice di procedura civile, senza richiedere che il subfornitore
esperirisca preventivamente il tentativo di conciliazione, di cui
all'art. 10 della stessa legge. »»
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Tribunale Latina, 22 giugno 2004 – Cataldi
Pres. e Est. – Bombacci c. Meccano Holding
La clausola compromissoria contenuta
nello statuto di una società e non conforme alle nuove norme
inderogabili previste dal d. lgs. n. 5/2003 è nulla dal momento
di entrata in vigore di tale decreto (1° gennaio 2004), non
essendo applicabile l’ultrattività prevista dall’art.
223-bis dis. attuaz. cod. civ. per le clausole statutarie difformi
dalle norme inderogabili contenute nel decreto n. 5/2004.
»»
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Tribunale Roma, 6 luglio 2004 – Ditta Federici & Igliori
c. Igliori
La clausola statutaria che in una
società per azioni prevede – per la partecipazione
dei soci in assemblea – il deposito delle azioni “nei
termini e con le modalità previste dalla legge”, è
inapplicabile dopo il 1° gennaio 2004, non essendo più
richiesto tale adempimento dalla riforma societaria.»»
• Corte Cassazione, 24 agosto
2004, n. 16707; Fiorini c. Scotti finanziaria s.p.a.
Nelle società per azioni si verifica
la responsabilità dell’amministratore, quando le
modalità del suo agire denotano la mancata adozione di
quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento
che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo
il metro della normale professionalità, a chi è
preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene
perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento
delle obbligazioni su di lui gravanti.
L’amministratore di una società
per azioni, qualora compia un atto in contrasto con gli interessi
di tale società ed a vantaggio di altra società
facente parte del medesimo gruppo, non è esente da responsabilità,
per la mera appartenenza della società ad un gruppo e,
quindi, per la possibilità di “vantaggi compensativi”,
spettando al medesimo amministratore l’onere di provare
i benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo,
e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti
immediatamente negativi dell’operazione compiuta. »»
• Corte Cassazione, 28 agosto
2004, n. 17210; Consob c. Gildemeister Italiana s.p.a.
Le spese, sostenute da una società allo
scopo di rimuovere un ostacolo alla realizzazione del programma
di allargamento dell’attività sociale, non possano
annoverarsi fra i costi di ampliamento e, quindi, non possono
essere iscritte in bilancio con ammortamento in più anni.
»»
• Tribunale Taranto, 27 ottobre
2004; I. S. e S. M. L. c. Banca Intesa s.p.a.
Qualora una banca proponga ad un cliente investitore
di acquistare strumenti finanziari particolarmente rischiosi (obbligazioni
emesse dalla Cirio) e non dimostri di aver correttamente informato
l'investitore dei notevoli rischi cui andava incontro, il contratto
di acquisto dei titoli non è nullo, ma dà luogo
a responsabilità della medesima banca per inadempimento
ai suoi doveri, con conseguente diritto del cliente al risarcimento
del danno subito, nella misura del capitale investito, con gli
interessi legali dalla data dell'investimento. »»
• Corte Cassazione, Sez.
un. civ., 4 novembre 2004, n. 21095; Credito Italiano Spa c. Stefana
La prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale
degli interessi a debito del correntista nel conto corrente bancario
configura un uso negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare
al divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 cod. civ.
La giurisprudenza, che, per lungo tempo, ha
ritenuto erroneamente l’esistenza di un uso normativo circa
la prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi
a debito del correntista, non comporta la conseguenza che, in
precedenza, tale prassi fosse percepita come conforme a ius
e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris),
venisse accettata dai clienti. »»