• 
              Trib. Mantova, 13 ottobre 2003; Gibelli Giud. un. – Bianchi 
              c. Alfa ACK SIM
                   La responsabilità dell’intermediario 
              finanziario per fatti illeciti del suo promotore ha carattere essenzialmente 
              oggettivo, imputandosi all’intermediario, nell’interesse 
              della quale l’attività viene svolta dal promotore, 
              il rischio dell’attività medesima e quindi anche l’illecito 
              del promotore »»
            • 
              Corte Cass., 7 gennaio 2004, n. 1; Riggio Presidente – Ebner 
              Estensore – Ministero delle Finanze c. Eko Selecta Italia 
              s.r.l.
                   I conferimenti in denaro deliberati 
              contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, 
              qualunque sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, 
              a causa della corrispondente perdita, ecceda l’importo dell’originario 
              capitale sociale), non sono soggetti all’imposta di registro, 
              quando siano necessari a riportare il capitale nella misura originaria, 
              mentre vi sono soggetti per la parte di incremento rispetto a tale 
              misura. (download in formato pdf)
            • 
              Trib. Milano, 17 gennaio 2004; Fabris c. Artificial Intelligence 
              Software s.p.a. 
                   Per le azioni dematerializzate, soggette 
              al sistema di gestione accentrata, l’esibizione dei certificati 
              attestanti la partecipazione al sistema (rilasciati in conformità 
              alle proprie scritture contabili dai depositari) costituisce un 
              meccanismo idoneo, indipendentemente dalla data di emissione o di 
              presentazione (purché non successiva all’assemblea) 
              del certificato, sostituisce il deposito delle azioni almeno cinque 
              giorni prima dell’assemblea.
                   La sospensione del diritto di voto, 
              per chi partecipi all’assemblea di una società quotata 
              con un pacchetto azionario superiore al 2% del capitale e non ne 
              abbiano dato comunicato alla Consob, non si applica quando si tratti 
              di mero depositario di azioni per conto di una pluralità 
              di soggetti. »»
            Trib. 
              Roma, … 2004; … – Rotulo c. Full Rest Italia 
              
                   Si applica la disciplina della cessione 
              d’azienda, ai fini della tutela dei rapporti di lavoro, qualora 
              un servizio, prestato da un’impresa in appalto per conto di 
              un ente committente, sia svolto da un’altra impresa mediante 
              cessione della relativa struttura da parte del predetto ente, dopo 
              la risoluzione del contratto di appalto con la prima impresa. »»
            • 
              Trib. 1° grado CE, 28 gennaio 2004; Deutsche SiSi-Werke Gmbh 
              c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
                 Non può essere registrato come marchio 
              tridimensionale una confezione per varie bevande consistente in 
              un sacchetto che sta in piedi, in quanto manca il carattere distintivo.»»
            • 
              App. Firenze, 28 gennaio 2004 – Est. Occhipinti – Banca 
              Popolare dell’Etruria coop. a r.l. c. Fall. In Carta di Morandi 
              T. & C. s.a.s.
                   In presenza di un conto corrente bancario 
              assistito da affidamento, sono revocabili i versamenti effettuati 
              sul conto, per l’importo corrispondente alla differenza fra 
              il limite estremo del saldo passivo raggiunto dal correntista e 
              tollerato dalla banca ed il saldo finale del conto.
                   Circa requisito della scientia 
              decoctionis richiesto per la revocatoria fallimentare, costituiscono 
              indizi gravi e concordanti della conoscenza della banca la riduzione 
              di capitale per perdite della società cliente, i decreti 
              ingiuntivi emessi a carico di quest’ultima e non opposti, 
              nonché i procedimenti esecutivi avviati in un contesto socio-economico 
              di piccole dimensioni. »»
            • 
              TRIBUNALE ROMA, 18 febbraio 2004; ENI s.p.a. c. Panorama s.p.a.
                 La vendita in un supermercato 
              di un bene di largo consumo (come il pane) a prezzo irrisorio a 
              chi acquisti altri prodotti nel medesimo supermercato è illecita, 
              in quanto appare finalizzata all’accaparramento di nuova clientela 
              a discapito di chi venda esclusivamente quel bene. »»
            
            • 
              TRIBUNALE TORINO, 25 marzo 2004; Associazione Artigiana Panificatori 
              di Torino c. G.M.C. s.a.s.
               La vendita sottocosto di prodotti costituisce 
              atto di concorrenza sleale, quando per la non remuneratività 
              del prezzo o per altre caratteristiche dell’offerta, si imponga 
              ai concorrenti una reazione eccessivamente onerosa, senza che occorra 
              un intento monopolistico del venditore sottocosto. »»
            • 
              Corte Cost., 2 aprile 2004, n. 106; Pagnotta 
              e Fall. Pagnotta s.n.c. c. Presidenza del Consiglio dei ministri
                   La disposizione degli artt. 137, 184 
              e 186 legge fall., secondo cui in caso di inadempimento del concordato 
              la risoluzione della procedura con la conseguente dichiarazione 
              di fallimento non può essere richiesta decorso un anno dalla 
              scadenza dell’ultimo pagamento previsto nel concordato, non 
              è costituzionalmente illegittima, poiché non preclude 
              al creditore anteriore alla proposta di concordato preventivo, qualora 
              non sia stato avvisato della proposta concordataria né inserito 
              nell’elenco dei creditori, di richiedere autonomamente il 
              fallimento del suo debitore. »»
            • 
              Corte europea dei diritti dell’uomo, 20 aprile 2004; Vadalà 
              c. Repubblica Italiana
                   Gli effetti personali a carico del 
              fallito (circa la corrispondenza e l’obbligo di non allontanarsi 
              dalla residenza) non sono giustificati quando la procedura di fallimento 
              ha una durata eccessivamente lunga (nel caso di specie, oltre 16 
              anni) e ciò costituisce violazione della convenzione sui 
              diritti dell’uomo. »»
            • 
              App. Firenze, 28 gennaio 2004 – Est. Occhipinti – Banca 
              Popolare dell’Etruria coop. a r.l. c. Fall. In Carta di Morandi 
              T. & C. s.a.s.
                   In presenza di un conto corrente bancario 
              assistito da affidamento, sono revocabili i versamenti effettuati 
              sul conto, per l’importo corrispondente alla differenza fra 
              il limite estremo del saldo passivo raggiunto dal correntista e 
              tollerato dalla banca ed il saldo finale del conto.
                   Circa requisito della scientia 
              decoctionis richiesto per la revocatoria fallimentare, costituiscono 
              indizi gravi e concordanti della conoscenza della banca la riduzione 
              di capitale per perdite della società cliente, i decreti 
              ingiuntivi emessi a carico di quest’ultima e non opposti, 
              nonché i procedimenti esecutivi avviati in un contesto socio-economico 
              di piccole dimensioni. »»
            • 
              Trib. Civitavecchia, ordin. 21aprile 2004 – 
                   La clausola compromissoria in arbitrato, 
              in caso di dubbio, deve essere interpretata in senso restrittivo, 
              ossia affermativo della giurisdizione statuale.
                   Nelle società a responsabilità 
              limitata prive di collegio sindacale, il socio ha un diritto potestativo 
              ad esercitare il controllo sulla gestione e la società non 
              può sindacare i motivi sottostanti la richiesta.»»
          • 
              Corte Costituzionale, ordin. 27 aprile 2004, n. 163; 
              
                   È manifestamente infondata 
              la questione di legittimità costituzionale della norma che, 
              in tema di contratti di sub-fornitura (legge 18 giugno 1998, n. 
              192), consente al sub-fornitore di ottenere, in caso di mancato 
              pagamento del prezzo della subfornitura nei termini pattuiti, l’ingiunzione 
              di pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli artt. 633 ss. 
              del codice di procedura civile, senza richiedere che il subfornitore 
              esperirisca preventivamente il tentativo di conciliazione, di cui 
              all'art. 10 della stessa legge. »»
            • 
              Tribunale Latina, 22 giugno 2004 – Cataldi 
              Pres. e Est. – Bombacci c. Meccano Holding
                   La clausola compromissoria contenuta 
              nello statuto di una società e non conforme alle nuove norme 
              inderogabili previste dal d. lgs. n. 5/2003 è nulla dal momento 
              di entrata in vigore di tale decreto (1° gennaio 2004), non 
              essendo applicabile l’ultrattività prevista dall’art. 
              223-bis dis. attuaz. cod. civ. per le clausole statutarie difformi 
              dalle norme inderogabili contenute nel decreto n. 5/2004. 
              »»
            • 
              Tribunale Roma, 6 luglio 2004 – Ditta Federici & Igliori 
              c. Igliori
                   La clausola statutaria che in una 
              società per azioni prevede – per la partecipazione 
              dei soci in assemblea – il deposito delle azioni “nei 
              termini e con le modalità previste dalla legge”, è 
              inapplicabile dopo il 1° gennaio 2004, non essendo più 
              richiesto tale adempimento dalla riforma societaria.»»
             
             
              • Corte Cassazione, 24 agosto 
                2004, n. 16707; Fiorini c. Scotti finanziaria s.p.a.
                   Nelle società per azioni si verifica 
                la responsabilità dell’amministratore, quando le 
                modalità del suo agire denotano la mancata adozione di 
                quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento 
                che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo 
                il metro della normale professionalità, a chi è 
                preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene 
                perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento 
                delle obbligazioni su di lui gravanti.
                   L’amministratore di una società 
                per azioni, qualora compia un atto in contrasto con gli interessi 
                di tale società ed a vantaggio di altra società 
                facente parte del medesimo gruppo, non è esente da responsabilità, 
                per la mera appartenenza della società ad un gruppo e, 
                quindi, per la possibilità di “vantaggi compensativi”, 
                spettando al medesimo amministratore l’onere di provare 
                i benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, 
                e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti 
                immediatamente negativi dell’operazione compiuta. »»
              • Corte Cassazione, 28 agosto 
                2004, n. 17210; Consob c. Gildemeister Italiana s.p.a.
                   Le spese, sostenute da una società allo 
                scopo di rimuovere un ostacolo alla realizzazione del programma 
                di allargamento dell’attività sociale, non possano 
                annoverarsi fra i costi di ampliamento e, quindi, non possono 
                essere iscritte in bilancio con ammortamento in più anni. 
                »»
              • Tribunale Taranto, 27 ottobre 
                2004; I. S. e S. M. L. c. Banca Intesa s.p.a.
                   Qualora una banca proponga ad un cliente investitore 
                di acquistare strumenti finanziari particolarmente rischiosi (obbligazioni 
                emesse dalla Cirio) e non dimostri di aver correttamente informato 
                l'investitore dei notevoli rischi cui andava incontro, il contratto 
                di acquisto dei titoli non è nullo, ma dà luogo 
                a responsabilità della medesima banca per inadempimento 
                ai suoi doveri, con conseguente diritto del cliente al risarcimento 
                del danno subito, nella misura del capitale investito, con gli 
                interessi legali dalla data dell'investimento. »» 
              
              • Corte Cassazione, Sez. 
                un. civ., 4 novembre 2004, n. 21095; Credito Italiano Spa c. Stefana
                   La prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale 
                degli interessi a debito del correntista nel conto corrente bancario 
                configura un uso negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare 
                al divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 cod. civ.
                   La giurisprudenza, che, per lungo tempo, ha 
                ritenuto erroneamente l’esistenza di un uso normativo circa 
                la prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi 
                a debito del correntista, non comporta la conseguenza che, in 
                precedenza, tale prassi fosse percepita come conforme a ius 
                e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), 
                venisse accettata dai clienti. »»