il diritto commerciale d’oggi
    2004 – anno III


GIURISPRUDENZA

Repertorio 2004

• Trib. Mantova, 13 ottobre 2003; Gibelli Giud. un. – Bianchi c. Alfa ACK SIM
     La responsabilità dell’intermediario finanziario per fatti illeciti del suo promotore ha carattere essenzialmente oggettivo, imputandosi all’intermediario, nell’interesse della quale l’attività viene svolta dal promotore, il rischio dell’attività medesima e quindi anche l’illecito del promotore »»

• Corte Cass., 7 gennaio 2004, n. 1; Riggio Presidente – Ebner Estensore – Ministero delle Finanze c. Eko Selecta Italia s.r.l.
     I conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, qualunque sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l’importo dell’originario capitale sociale), non sono soggetti all’imposta di registro, quando siano necessari a riportare il capitale nella misura originaria, mentre vi sono soggetti per la parte di incremento rispetto a tale misura. (download in formato pdf)

• Trib. Milano, 17 gennaio 2004; Fabris c. Artificial Intelligence Software s.p.a.
     Per le azioni dematerializzate, soggette al sistema di gestione accentrata, l’esibizione dei certificati attestanti la partecipazione al sistema (rilasciati in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari) costituisce un meccanismo idoneo, indipendentemente dalla data di emissione o di presentazione (purché non successiva all’assemblea) del certificato, sostituisce il deposito delle azioni almeno cinque giorni prima dell’assemblea.
     La sospensione del diritto di voto, per chi partecipi all’assemblea di una società quotata con un pacchetto azionario superiore al 2% del capitale e non ne abbiano dato comunicato alla Consob, non si applica quando si tratti di mero depositario di azioni per conto di una pluralità di soggetti. »»

Trib. Roma, … 2004; … – Rotulo c. Full Rest Italia
     Si applica la disciplina della cessione d’azienda, ai fini della tutela dei rapporti di lavoro, qualora un servizio, prestato da un’impresa in appalto per conto di un ente committente, sia svolto da un’altra impresa mediante cessione della relativa struttura da parte del predetto ente, dopo la risoluzione del contratto di appalto con la prima impresa. »»

• Trib. 1° grado CE, 28 gennaio 2004; Deutsche SiSi-Werke Gmbh c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
   Non può essere registrato come marchio tridimensionale una confezione per varie bevande consistente in un sacchetto che sta in piedi, in quanto manca il carattere distintivo.»»

• App. Firenze, 28 gennaio 2004 – Est. Occhipinti – Banca Popolare dell’Etruria coop. a r.l. c. Fall. In Carta di Morandi T. & C. s.a.s.
     In presenza di un conto corrente bancario assistito da affidamento, sono revocabili i versamenti effettuati sul conto, per l’importo corrispondente alla differenza fra il limite estremo del saldo passivo raggiunto dal correntista e tollerato dalla banca ed il saldo finale del conto.
     Circa requisito della scientia decoctionis richiesto per la revocatoria fallimentare, costituiscono indizi gravi e concordanti della conoscenza della banca la riduzione di capitale per perdite della società cliente, i decreti ingiuntivi emessi a carico di quest’ultima e non opposti, nonché i procedimenti esecutivi avviati in un contesto socio-economico di piccole dimensioni. »»

• TRIBUNALE ROMA, 18 febbraio 2004; ENI s.p.a. c. Panorama s.p.a.
   La vendita in un supermercato di un bene di largo consumo (come il pane) a prezzo irrisorio a chi acquisti altri prodotti nel medesimo supermercato è illecita, in quanto appare finalizzata all’accaparramento di nuova clientela a discapito di chi venda esclusivamente quel bene. »»

• TRIBUNALE TORINO, 25 marzo 2004; Associazione Artigiana Panificatori di Torino c. G.M.C. s.a.s.
 La vendita sottocosto di prodotti costituisce atto di concorrenza sleale, quando per la non remuneratività del prezzo o per altre caratteristiche dell’offerta, si imponga ai concorrenti una reazione eccessivamente onerosa, senza che occorra un intento monopolistico del venditore sottocosto. »»

• Corte Cost., 2 aprile 2004, n. 106; Pagnotta e Fall. Pagnotta s.n.c. c. Presidenza del Consiglio dei ministri
     La disposizione degli artt. 137, 184 e 186 legge fall., secondo cui in caso di inadempimento del concordato la risoluzione della procedura con la conseguente dichiarazione di fallimento non può essere richiesta decorso un anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento previsto nel concordato, non è costituzionalmente illegittima, poiché non preclude al creditore anteriore alla proposta di concordato preventivo, qualora non sia stato avvisato della proposta concordataria né inserito nell’elenco dei creditori, di richiedere autonomamente il fallimento del suo debitore. »»

• Corte europea dei diritti dell’uomo, 20 aprile 2004; Vadalà c. Repubblica Italiana
     Gli effetti personali a carico del fallito (circa la corrispondenza e l’obbligo di non allontanarsi dalla residenza) non sono giustificati quando la procedura di fallimento ha una durata eccessivamente lunga (nel caso di specie, oltre 16 anni) e ciò costituisce violazione della convenzione sui diritti dell’uomo. »»

• App. Firenze, 28 gennaio 2004 – Est. Occhipinti – Banca Popolare dell’Etruria coop. a r.l. c. Fall. In Carta di Morandi T. & C. s.a.s.
     In presenza di un conto corrente bancario assistito da affidamento, sono revocabili i versamenti effettuati sul conto, per l’importo corrispondente alla differenza fra il limite estremo del saldo passivo raggiunto dal correntista e tollerato dalla banca ed il saldo finale del conto.
     Circa requisito della scientia decoctionis richiesto per la revocatoria fallimentare, costituiscono indizi gravi e concordanti della conoscenza della banca la riduzione di capitale per perdite della società cliente, i decreti ingiuntivi emessi a carico di quest’ultima e non opposti, nonché i procedimenti esecutivi avviati in un contesto socio-economico di piccole dimensioni. »»

• Trib. Civitavecchia, ordin. 21aprile 2004 –
     La clausola compromissoria in arbitrato, in caso di dubbio, deve essere interpretata in senso restrittivo, ossia affermativo della giurisdizione statuale.
     Nelle società a responsabilità limitata prive di collegio sindacale, il socio ha un diritto potestativo ad esercitare il controllo sulla gestione e la società non può sindacare i motivi sottostanti la richiesta.»»

• Corte Costituzionale, ordin. 27 aprile 2004, n. 163;
     È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che, in tema di contratti di sub-fornitura (legge 18 giugno 1998, n. 192), consente al sub-fornitore di ottenere, in caso di mancato pagamento del prezzo della subfornitura nei termini pattuiti, l’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, senza richiedere che il subfornitore esperirisca preventivamente il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 10 della stessa legge. »»

• Tribunale Latina, 22 giugno 2004 – Cataldi Pres. e Est. – Bombacci c. Meccano Holding
     La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società e non conforme alle nuove norme inderogabili previste dal d. lgs. n. 5/2003 è nulla dal momento di entrata in vigore di tale decreto (1° gennaio 2004), non essendo applicabile l’ultrattività prevista dall’art. 223-bis dis. attuaz. cod. civ. per le clausole statutarie difformi dalle norme inderogabili contenute nel decreto n. 5/2004. »»

• Tribunale Roma, 6 luglio 2004 – Ditta Federici & Igliori c. Igliori
     La clausola statutaria che in una società per azioni prevede – per la partecipazione dei soci in assemblea – il deposito delle azioni “nei termini e con le modalità previste dalla legge”, è inapplicabile dopo il 1° gennaio 2004, non essendo più richiesto tale adempimento dalla riforma societaria.»»

• Corte Cassazione, 24 agosto 2004, n. 16707; Fiorini c. Scotti finanziaria s.p.a.
   Nelle società per azioni si verifica la responsabilità dell’amministratore, quando le modalità del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.
   L’amministratore di una società per azioni, qualora compia un atto in contrasto con gli interessi di tale società ed a vantaggio di altra società facente parte del medesimo gruppo, non è esente da responsabilità, per la mera appartenenza della società ad un gruppo e, quindi, per la possibilità di “vantaggi compensativi”, spettando al medesimo amministratore l’onere di provare i benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta. »»

• Corte Cassazione, 28 agosto 2004, n. 17210; Consob c. Gildemeister Italiana s.p.a.
   Le spese, sostenute da una società allo scopo di rimuovere un ostacolo alla realizzazione del programma di allargamento dell’attività sociale, non possano annoverarsi fra i costi di ampliamento e, quindi, non possono essere iscritte in bilancio con ammortamento in più anni. »»

• Tribunale Taranto, 27 ottobre 2004; I. S. e S. M. L. c. Banca Intesa s.p.a.
   Qualora una banca proponga ad un cliente investitore di acquistare strumenti finanziari particolarmente rischiosi (obbligazioni emesse dalla Cirio) e non dimostri di aver correttamente informato l'investitore dei notevoli rischi cui andava incontro, il contratto di acquisto dei titoli non è nullo, ma dà luogo a responsabilità della medesima banca per inadempimento ai suoi doveri, con conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno subito, nella misura del capitale investito, con gli interessi legali dalla data dell'investimento. »»

• Corte Cassazione, Sez. un. civ., 4 novembre 2004, n. 21095; Credito Italiano Spa c. Stefana
   La prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista nel conto corrente bancario configura un uso negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare al divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 cod. civ.
   La giurisprudenza, che, per lungo tempo, ha ritenuto erroneamente l’esistenza di un uso normativo circa la prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, non comporta la conseguenza che, in precedenza, tale prassi fosse percepita come conforme a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venisse accettata dai clienti. »»