il diritto commerciale d’oggi
    III.5 – maggio 2004
GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, ordin. 21 aprile 2004
     La clausola compromissoria in arbitrato, in caso di dubbio, deve essere interpretata in senso restrittivo, ossia affermativo della giurisdizione statuale.
     Nelle società a responsabilità limitata prive di collegio sindacale, il socio ha un diritto potestativo ad esercitare il controllo sulla gestione e la società non può sindacare i motivi sottostanti la richiesta


(Omissis)
Il G.I.
A scioglimento della riserva che precede osserva che:
la parte resistente eccepisce l’improponibilità del ricorso per essere la competenza devoluta «ad una arbitro ex art. 18 dell’atto costitutivo», ma non deposita quest’ultimo al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione proposta;
le ricorrenti, infatti, precisano che le controversie tra società ed i soci tra loro sono devolute ad un arbitrato rituale, con conseguente applicabilità dell’art. 669 quinquies c.p.c.;
il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello Stato, in caso di dubbio in ordine all’interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale;
il ricorso ex art. 700 c.p.c. allo stato, è proponibile e deve essere accolto in quanto finalizzato all’esercizio in via d’urgenza del diritto dei soci ricorrenti all’esame della documentazione inerente la gestione sociale, in assenza di collaborazione dell’amministratore;
il diritto potestativo di controllo di controllo del socio di società a responsabilità limitata che è priva di collegio sindacale non è né limitato nel suo esercizio né subordinato ad interessi o esigenze particolari del socio; la società non può rifiutare l’ispezione dei libri sociali, neppure ove ne venga richiesta la consultazione giornaliera, sempreché ciò non avvenga con modalità vessatorie;
quanto premesso rivela l’irrilevanza ed allo stato l’infondatezza di quanto dedotto dalla resistente in merito alla necessità di tutelare lo scopo sociale negando ai soci l’accesso alla documentazione sociale in quanto determinato «..per fini diversi da quelli strettamente informativi»;
per tale ragione la società resistente, non ancora estinta, in qualsiasi momento durante l’orario di lavoro deve mettere a disposizione dei soci ricorrenti e dei loro consulenti tutta la documentazione contabile della società, con facoltà di costoro di estrarne copia ed ottenerne estratti a proprie spese;

P.Q.M.

Ordina alla società resistente di mettere a disposizione delle socie ricorrenti e dei loro consulenti, durante l’orario d’ufficio e previo preavviso telefonico da parte delle medesime di almeno tre giorni prima la data fissata per l’accesso, tutta la documentazione contabile inerente la gestione sociale, con diritto di estrarne copia ed ottenerne estratti a proprie spese;
(omissis)

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