il diritto commerciale d’oggi
    III.12 – dicembre 2004
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n. 12-2004
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GIURISPRUDENZA

• Corte Cassazione, 24 agosto 2004, n. 16707; Fiorini c. Scotti finanziaria s.p.a.
   Nelle società per azioni si verifica la responsabilità dell’amministratore, quando le modalità del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.
   L’amministratore di una società per azioni, qualora compia un atto in contrasto con gli interessi di tale società ed a vantaggio di altra società facente parte del medesimo gruppo, non è esente da responsabilità, per la mera appartenenza della società ad un gruppo e, quindi, per la possibilità di “vantaggi compensativi”, spettando al medesimo amministratore l’onere di provare i benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta. »»

• Corte Cassazione, 28 agosto 2004, n. 17210; Consob c. Gildemeister Italiana s.p.a.
   Le spese, sostenute da una società allo scopo di rimuovere un ostacolo alla realizzazione del programma di allargamento dell’attività sociale, non possano annoverarsi fra i costi di ampliamento e, quindi, non possono essere iscritte in bilancio con ammortamento in più anni. »»

• Tribunale Taranto, 27 ottobre 2004; I. S. e S. M. L. c. Banca Intesa s.p.a.
   Qualora una banca proponga ad un cliente investitore di acquistare strumenti finanziari particolarmente rischiosi (obbligazioni emesse dalla Cirio) e non dimostri di aver correttamente informato l'investitore dei notevoli rischi cui andava incontro, il contratto di acquisto dei titoli non è nullo, ma dà luogo a responsabilità della medesima banca per inadempimento ai suoi doveri, con conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno subito, nella misura del capitale investito, con gli interessi legali dalla data dell'investimento. »»

• Corte Cassazione, Sez. un. civ., 4 novembre 2004, n. 21095; Credito Italiano Spa c. Stefana
   La prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista nel conto corrente bancario configura un uso negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare al divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 cod. civ.
   La giurisprudenza, che, per lungo tempo, ha ritenuto erroneamente l’esistenza di un uso normativo circa la prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, non comporta la conseguenza che, in precedenza, tale prassi fosse percepita come conforme a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venisse accettata dai clienti. »»

 


 

 

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