• Corte Cassazione, 24 agosto
2004, n. 16707; Fiorini c. Scotti finanziaria s.p.a.
Nelle società per azioni si verifica la responsabilità
dell’amministratore, quando le modalità del suo agire
denotano la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza
di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione
ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità,
a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto
diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento
delle obbligazioni su di lui gravanti.
L’amministratore di una società per
azioni, qualora compia un atto in contrasto con gli interessi di tale
società ed a vantaggio di altra società facente parte
del medesimo gruppo, non è esente da responsabilità,
per la mera appartenenza della società ad un gruppo e, quindi,
per la possibilità di “vantaggi compensativi”,
spettando al medesimo amministratore l’onere di provare i benefici
indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro
idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente
negativi dell’operazione compiuta. »»
• Corte Cassazione, 28 agosto
2004, n. 17210; Consob c. Gildemeister Italiana s.p.a.
Le spese, sostenute da una società allo scopo
di rimuovere un ostacolo alla realizzazione del programma di allargamento
dell’attività sociale, non possano annoverarsi fra i
costi di ampliamento e, quindi, non possono essere iscritte in bilancio
con ammortamento in più anni. »»
• Tribunale Taranto, 27 ottobre
2004; I. S. e S. M. L. c. Banca Intesa s.p.a.
Qualora una banca proponga ad un cliente investitore
di acquistare strumenti finanziari particolarmente rischiosi (obbligazioni
emesse dalla Cirio) e non dimostri di aver correttamente informato
l'investitore dei notevoli rischi cui andava incontro, il contratto
di acquisto dei titoli non è nullo, ma dà luogo a responsabilità
della medesima banca per inadempimento ai suoi doveri, con conseguente
diritto del cliente al risarcimento del danno subito, nella misura
del capitale investito, con gli interessi legali dalla data dell'investimento.
»»
• Corte Cassazione, Sez. un.
civ., 4 novembre 2004, n. 21095; Credito Italiano Spa c. Stefana
La prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale
degli interessi a debito del correntista nel conto corrente bancario
configura un uso negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare al
divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 cod. civ.
La giurisprudenza, che, per lungo tempo, ha ritenuto
erroneamente l’esistenza di un uso normativo circa la prassi
bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito
del correntista, non comporta la conseguenza che, in precedenza, tale
prassi fosse percepita come conforme a ius e che, sulla base
di una tale convinzione (opinio iuris), venisse accettata
dai clienti. »»