il diritto commerciale d’oggi
    III.12 – dicembre 2004

STUDÎ & COMMENTI

 

ALESSIA MONTONESE
Semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese
di imprese e società non più operative

    
   Con il decreto 23 luglio 2004 (in G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004; decreto segnalato in questa Rivista) è stato approvato il regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più operative.
   Il decreto concerne le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le imprese artigiane. Per tali categorie, la cui consistente presenza negli archivi delle Camere di commercio, comportava oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri.
   Esso è stato predisposto in adempimento al punto 9 dell’allegato A della legge n. 340 del 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»)
   Come noto, il registro delle imprese è unico, comprensivo anche delle sezioni speciali, nelle quali sono iscritti i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici, nonché le imprese artigiane.
   Il Regolamento in esame interviene esclusivamente sugli ambiti della procedura amministrativa prevedendo che il conservatore, nel rilevare determinate circostanze che costituiscono sintomo della cessazione sostanziale dell’impresa o della società, avvii un procedimento diretto ad accertare il fatto estintivo e ad attivare l’iscrizione d’ufficio della cessazione. In particolare, chiarisce che la semplificazione delle procedure non incide in alcun modo sui poteri che il codice civile attribuisce al giudice in ordine alle iscrizioni d’ufficio ed ai procedimenti di liquidazione e cancellazione delle società.
   Il Regolamento si compone di quattro articoli.
   L’articolo 1 reca le definizioni, mentre l’articolo 2 disciplina la procedura di cancellazione dal registro dell’impresa individuale. Si dispone che l’ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze sintomatiche di cessazione dell’attività (decesso dell’imprenditore, irreperibilità dell’imprenditore, mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi oppure perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata), richieda mediante lettera raccomandata la annotazione della cessazione o l’indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell’attività ovvero del titolo che consente l’esercizio dell’impresa. Decorsi 30 giorni dalla data del ricevimento (ovvero 45 giorni in caso di irreperibilità del destinatario), il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che – con valutazione discrezionale – può ordinare con decreto la cancellazione dell’impresa. Dopo la cancellazione, l’ufficio del registro delle imprese valuta la possibilità di procedere o meno alla riscossione del diritto annuale, nonché di altri oneri maturati (diritti di segreteria ed eventuali sanzioni maturate a decorrere dalla data di avvio del procedimento).
   L’articolo 3 prevede una regolamentazione sostanzialmente analoga per quanto concerne la cancellazione delle società semplici, delle Snc e della Sas, per le quali sono diverse le circostanze sintomatiche della cessazione: vi è ad esempio l’irreperibilità presso la sede sociale, per la mancanza del codice fiscale, per il mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi, mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
mentre l’articolo 4 reca una disciplina ad hoc per le imprese artigiane, ispirate a medesimi principi ed alle medesime circostanze (specificamente richiamate dalle imprese individuali e dalle altre categorie di società).
   Nel Regolamento sono previste forme di pubblicità della trasmissione della richiesta di cancellazione da parte del curatore del registro delle imprese al giudice del registro stesso con l’indicazione delle circostanze che la motivano.
   Con riferimento alla possibilità, prevista dagli ultimi commi degli articoli 2, 3 e 4, che l’ufficio del registro non proceda alla riscossione dei diritti annuali, dei diritti di segreteria e delle sanzioni dovuti dalle imprese e dalle società per le quali si procede a cancellazione, il provvedimento in esame fa riferimento esclusivamente ai crediti maturati successivamente alla iniziativa d’ufficio al fine di evitare ogni strumentalizzazione da parte delle imprese, che potrebbero sospendere i pagamenti delle somme dovute nella possibilità che a seguito della cessazione l’ufficio del registro stabilisca di non procedere alla riscossione degli importi dovuti.

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