il diritto commerciale d’oggi
    III.12 – dicembre 2004

NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE

 

Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281 – Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza
(in Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1 – Nuovi requisiti per l’ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria
1. L’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Requisiti per l’ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 270”, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

Art. 2 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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