• TRIBUNALE NAPOLI, 12 marzo 2005; Migliaccio
c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
L’inosservanza degli obblighi di informazione
imposti all’intermediario nella prestazione del servizio di
negoziazione titoli non comporta la nullità del contratto con
l’investitore, rilevando soltanto come inadempimento ad obblighi
normativamente stabiliti nell’esecuzione di un ordine impartito
sulla base di tale contratto.
Se il titolo acquistato non è ancora scaduto,
il danno risarcibile dall’intermediario per inadeguata informazione
all’investitore può essere soltanto rappresentato dalla
mancata redditività del denaro impiegato nell’investimento
rimasto infruttifero a causa della crisi dell’emittente.
Nella controversia promossa dall’investitore
contro l’intermediario negoziatore al fine di poter dichiarare
la nullità dell’operazione dedotta in lite, è
necessaria la partecipazione al giudizio anche dell’emittente
il titolo negoziato, quale parte contraente venditore.
Non può essere accolta la domanda proposta dall’investitore
nei confronti della banca negoziatrice, tesa alla restituzione, a
titolo di danni, della somma impiegata per l’acquisto di titoli,
attesa l’esistenza di negoziati posti in essere dall’emittente
al fine della ristrutturazione del debito. »»
TRIBUNALE TRANI, 10 giugno 2005; Conca c. Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
L’acquisizione da parte dell’intermediario
di informazioni dal cliente rappresenta un processo dinamico non caratterizzato
dall’obbligo di formalizzazione.
Il giudizio sulla conoscenza da parte dell’intermediario della
rischiosità dell’investimento deve essere parametrato
al momento in cui è stata conclusa l’operazione, sulla
base delle informazioni reperibili all’epoca sul mercato. »»