il diritto commerciale d’oggi
    V.4 – aprile 2006
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n. 4-2006
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GIURISPRUDENZA

• TRIBUNALE NAPOLI, 12 marzo 2005; Migliaccio c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
   L’inosservanza degli obblighi di informazione imposti all’intermediario nella prestazione del servizio di negoziazione titoli non comporta la nullità del contratto con l’investitore, rilevando soltanto come inadempimento ad obblighi normativamente stabiliti nell’esecuzione di un ordine impartito sulla base di tale contratto.
   Se il titolo acquistato non è ancora scaduto, il danno risarcibile dall’intermediario per inadeguata informazione all’investitore può essere soltanto rappresentato dalla mancata redditività del denaro impiegato nell’investimento rimasto infruttifero a causa della crisi dell’emittente.
   Nella controversia promossa dall’investitore contro l’intermediario negoziatore al fine di poter dichiarare la nullità dell’operazione dedotta in lite, è necessaria la partecipazione al giudizio anche dell’emittente il titolo negoziato, quale parte contraente venditore.
Non può essere accolta la domanda proposta dall’investitore nei confronti della banca negoziatrice, tesa alla restituzione, a titolo di danni, della somma impiegata per l’acquisto di titoli, attesa l’esistenza di negoziati posti in essere dall’emittente al fine della ristrutturazione del debito. »»

TRIBUNALE TRANI, 10 giugno 2005; Conca c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
   L’acquisizione da parte dell’intermediario di informazioni dal cliente rappresenta un processo dinamico non caratterizzato dall’obbligo di formalizzazione.
Il giudizio sulla conoscenza da parte dell’intermediario della rischiosità dell’investimento deve essere parametrato al momento in cui è stata conclusa l’operazione, sulla base delle informazioni reperibili all’epoca sul mercato. »»

 


 

 

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