il diritto commerciale d’oggi
    V.4 – aprile 2006

STUDÎ & COMMENTI

 

RICCARDO BENCINI

Scientia decoctionis dell’emittente di strumenti finanziari ed obblighi informativi dell’intermediario

 

1. “Insolvenza” e “default” dell’emittente
   Le sentenze in rassegna (Trib. Napoli, 12 marzo 2005 e Trib. Trani 10 giugno 2005) presentano rilievi di notevole interesse, intervenendo nella delicata materia della tutela dell’investitore a seguito dell’inadeguata informazione fornita dall’intermediario (1).
   In particolare, le decisioni qui pubblicate appuntano la loro attenzione al profilo della conoscenza, da parte dell’intermediario, dello stato di insolvenza dell’emittente e del conseguente dovere informativo nei confronti del risparmiatore, offrendo così l’occasione per una rimeditazione di tali istituti.
   In senso atecnico, per crisi di impresa possiamo intendere «una perturbazione o improvvisa modificazione di un’attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo organismo, ora esterne, ma comunque capaci di minarne l’esistenza o la continuità» (2).
   Nell’ambito della crisi di impresa, ed in particolare in materia di intermediazione finanziaria, pare anzitutto utile distinguere il concetto di default da quello di insolvenza, e ciò anche al fine di poter meglio determinare il livello di informazione cui è tenuto l’intermediario nei confronti del risparmiatore.
   Occorre tuttavia premettere come la definizione di default non sia affatto agevole. A questo termine, utilizzato nei sistemi giuridici inglese ed americano, vengono attribuiti molteplici significati nel nostro ordinamento: risulta allora necessario individuare di volta in volta la sua esatta accezione.
   In genere, esso può indicare l’omissione, l’inosservanza, l’inadempimento, la mora, il vizio, la mancata comparizione in giudizio e talvolta, anche la colpa (3). Relativamente ai titoli obbligazionari, la parola default può essere tradotta come mancato rimborso al termine stabilito, da parte dell’emittente, del prestito concessogli, assieme ai relativi frutti (4).
   Il default, come è stato osservato (5), viene solitamente dichiarato al ricorrere di eventi predeterminati nel prospetto relativo all’emissione e può attribuire al soggetto competente, ad esempio un trustee, rappresentante fiduciario degli obbligazionisti, un certo margine di discrezionalità. Può inoltre essere stabilito che la dichiarazione di default divenga obbligatoria se ne è fatta richiesta da un predeterminato quorum di obbligazionisti.
   Se per default intendiamo quindi il mancato pagamento di un debito, nella specie generato dal prestito obbligazionario, o anche solo di una rata dello stesso alla scadenza pattuita, è allora evidente come tale termine non possa identificarsi nel concetto di insolvenza di cui all’art. 5 legge fall. (6).
   È infatti possibile sanare la dichiarata situazione di default attraverso il ricorso ad un piano di ristrutturazione che preveda, ad esempio, una dilazione del pagamento dovuto e già scaduto (7). Ed in tal caso il soggetto emittente, pur in difficoltà relativamente al rimborso di un determinato prestito obbligazionario, non per questo può considerarsi insolvente.
   In altri termini, il debitore, allarmato dalle prime avvisaglie del male, cercherà di curarsi da solo (8). Qualora il male dovesse dimostrarsi esiziale, risulterà tuttavia inevitabile la dichiarazione di insolvenza, che individua la “patologia” alla quale si deve porre rimedio, e quindi concorre a determinare le caratteristiche funzionali delle varie “terapie” predisposte dal legislatore per eliminarla (9).
   In buona sostanza e salvo casi particolari (10), la dichiarazione di default, analogamente alla situazione di indebitamento, pur rappresentando un conclamato inadempimento contrattuale, non pare potersi identificare con quella di insolvenza, bensì sembra costituirne al più sintomo prodromico oppure indice rilevatore di una crisi già in atto e sino a quel momento “controllata” (ovvero artatamente celata) dall’imprenditore (11).
   Conseguentemente, così come l’espressione turnaround indica l’insieme dei processi sistematici di risanamento e di rilancio dell’impresa (12), in modo speculare può considerarsi la dichiarazione di default quale primo campanello di allarme (early warning sign) di una situazione di crisi e per l’effetto eventuale elemento di valutazione da parte del giudice ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza della società (13).
   Risulterebbe altrimenti un grave errore confondere il sintomo (default) con la patologia (insolvenza).

2. Il rischio dell’investimento
   In linea generale, pare possibile definire l’intermediario come colui che, tramite la sua attività professionale, propone agli investitori strumenti finanziari una volta recepite le loro richieste, finalizzate solitamente al raggiungimento di determinati obiettivi economici (14).
   Chi rischia nell’investire, come rilevato, è dunque il cliente dell’intermediario, che per rischiare di meno o meglio “per vederci più chiaro”, si avvale del suo consiglio, della sua intermediazione e della sua professionalità (15).
   Prescindendo in questa sede dall’articolata disamina dei singoli rischi connessi ai vari servizi di investimento, possiamo sinteticamente osservare che:
   (i) è noto come le operazioni finanziarie non possano garantire un esito positivo dell’investimento in considerazione della fisiologica aleatorietà dei mercati. L’acquisto, ad esempio, di titoli (azionari e/o obbligazionari) non assicura affatto né una crescita del capitale, né una sua conservazione. Trattasi all’evidenza di contratti tipicamente aleatori, nei quali il risparmiatore assume il c.d. rischio dell’investimento (16);
   (ii) è altrettanto noto come il giudice, di fronte alla richiesta di un risarcimento dei danni formulata dal risparmiatore nei confronti dell’intermediario, non possa esimersi – pur naturalmente valutando il grado di esperienza del primo – dal prendere in considerazione anche la valutazione di tale rischio (17);
   (iii) salvo casi particolari (18), le obbligazioni assunte dall’intermediario nei confronti del cliente sono tendenzialmente di mezzi e non di risultato (19). Il solo risultato che l’investitore può esigere è un esatto e completo adempimento delle varie obbligazioni dell’intermediario (20);
   (iv) conseguentemente, l’intermediario che abbia svolto l’attività richiesta in modo conforme agli standard tecnici ed alle regole di comportamento professionali, non può sopportare il rischio fisiologicamente connesso all’operazione finanziaria compiuta scientemente ed in piena autonomia dall’investitore.
   Richiamando le parole del Tribunale di Trani, è quindi agevole concludere che, una volta completato regolarmente il processo – di tipo dinamico – di informazioni destinate all’investitore, non possano essere imputate all’intermediario, atteso il rischio imprevedibile ed immanente che aleggia sui mercati finanziari, le perdite derivanti dall’operazione prescelta dal cliente, qualora le stesse derivino esclusivamente dalle condizioni di mercato (i.e.: bad state of nature) (21).
   Tuttavia, recependo il rumor di mercato generatosi in questi mesi dai numerosi dissesti finanziari (i.e.: qualsiasi investimento sarebbe stato compiuto in spregio delle norme di legge), potrebbe peraltro accadere che l’investitore, pur in presenza dei suddetti presupposti (i.e.: operazione compiuta scientemente e nel pieno assolvimento degli obblighi informativi) decida di avviare comunque una lite nei confronti l’intermediario, al fine di ottenere la restituzione della somma impiegata nell’operazione finanziaria, confondendo così la responsabilità del primo con l’esito negativo della seconda (22).

3. Previsione del default ed obblighi informativi dell’intermediario
   Le gravi e recenti crisi finanziarie di alcuni fra i principali gruppi industriali italiani hanno mostrato la fragilità dei sistemi di controllo interno ed esterno previsti dal nostro ordinamento, provocando conseguentemente ingenti danni a coloro che hanno investito nel capitale di rischio (azioni) e di debito (obbligazioni) di queste società (23).
   Una fra le principali accuse che i risparmiatori sono soliti rivolgere agli intermediari, consiste nel non aver prospettato loro, prima del compimento dell’operazione d’investimento, un quadro compiuto e dettagliato dei titoli emessi dall’emittente, dichiarato poi insolvente. In buona sostanza, gli investitori lamentano oggi di aver acquistato titoli obbligazionari – per i quali successivamente è intervenuta la dichiarazione di default – non essendo stati edotti, all’epoca, circa la pericolosità della specifica operazione. In questa prospettiva, le banche negoziatrici avrebbero quindi omesso di fornire, in violazione delle disposizioni di legge, chiare ed univoche indicazioni circa la rischiosità dei singoli investimenti.
   Prima di analizzare in dettaglio tale censura, anche alla luce di quanto statuito al riguardo nelle sentenze in rassegna, giova ricordare brevemente i profili essenziali previsti dal nostro ordinamento in punto di obblighi informativi ascrivibili all’intermediario.
   Le regole che sovrintendono la fase anteriore al perfezionamento dell’operazione di investimento, denominate con la terminologia inglese know your merchandise rule, know your customer rule e suitability rule, sono rispettivamente previste dall’art. 26 comma 1, lett. e) Regolamento Consob n. 11522/98, dagli artt. 21 comma 1 lett. b) t.u.f., 28 comma 1 lett. a) e 29 comma 1, del citato regolamento.
   In estrema sintesi, queste regole impongono agli intermediari di: (i) acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento e dei prodotti da essi diversi, propri o di terzi; (ii) raccogliere informazioni necessarie dai clienti, richiedendo in particolare all’investitore informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio, annotando l’eventuale rifiuto del cliente a rendere risposte e (iii) astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
   Questi obblighi hanno una doppia valenza (24), risultando funzionali vuoi all’interesse generale di protezione dell’integrità dei mercati finanziari, vuoi alla protezione dell’interesse del clienti.
   Al vertice delle regole di condotta imposte dall’ordinamento agli intermediari si pone infatti il dovere [art. 21, comma 1, lett. a), t.u.f.] di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati» (25).
   Alla luce di questo principio, considerando il livello di informazione che l’intermediario è tenuto a fornire circa la pericolosità dell’operazione d’investimento (duty of disclosure), pare condivisibile quanto statuito al riguardo dalle sentenze in epigrafe. E così, se è vero che il flusso di informazioni in essere tra l’intermediario ed il cliente non può esaurirsi nell’apertura del rapporto, ma deve consistere in un processo di tipo dinamico (26), è altrettanto innegabile come il giudizio sulla conoscenza da parte dell’intermediario della rischiosità dell’investimento non possa non essere parametrato al momento in cui è stata conclusa l’operazione, sulla base delle informazioni reperibili all’epoca sul mercato.
   Non può e non deve confondersi cioè, col facile senno di poi, il contenuto della conoscenza che sarebbe legittimo attendersi, al tempo della negoziazione, da un intermediario (conoscenza di un rischio), con il chiaro giudizio che ex post è possibile formulare circa i titoli obbligazionari di un emittente di cui è stato dichiarato il default (conoscenza di una probabilità verificatasi).
   Si verrebbe in tal guisa a configurare, altrimenti, un Mercato, in cui il rischio giocherebbe così solo a favore degli investitori, posto che le perdite andrebbero comunque sopportate sempre dagli intermediari (27).
   Al fine di poter valutare la rischiosità dell’operazione, possono ricavarsi, senza naturalmente pretesa di completezza, informazioni rilevanti (a) dal bilancio dell’emittente, (b) dal rating attribuito dalle agenzie indipendenti all’emissione obbligazionaria, (c) dal trend del titolo unitamente al relativo tasso di interesse, e (d) dalla stampa specializzata.
   La Centrale dei Rischi non sembra rivestire, sotto tale aspetto, un ruolo significativo, atteso che, come la dottrina ha già rilevato in merito ad un recente dissesto domestico (28), non fornisce alcuna informazione sui bond emessi e sui debiti commerciali, limitandosi a censire soltanto i debiti bancari.
   A detta valutazione si può pervenire solo in seguito ad un’analisi articolata. Essa presenta comunque contenuti non certi: «il mancato rimborso di un prestito obbligazionario può infatti derivare da circostanze future spesso non facilmente conoscibili anche a seguito di una scrupolosa ed attenta analisi delle caratteristiche delle emissioni e delle condizioni economico-finanziarie degli emittenti» (29).
   In presenza poi di fattispecie criminose accertate solo dopo la dichiarazione di default e/o di insolvenza dell’emittente, ad esempio compiute dal management della capogruppo (30), non è da escludersi che anche l’intermediario, nonostante lo standard di diligenza adottata e richiesta dalla natura professionale dell’attività svolta, possa cadere nel trabocchetto elaborato artatamente dall’emittente.
   Pare comunque difficile e quantomeno opinabile, qualificare rischiosa un’operazione di investimento siccome avente ad oggetto titoli obbligazionari privi di rating, atteso che tale valutazione non è obbligatoria, né univoca (31).
   A tal proposito, si consideri, come è stato osservato, che all’epoca della negoziazione dei titoli emessi da noti emittenti dichiarati successivamente insolventi, tale circostanza (i.e.: l’assenza di rating) non costituiva affatto un’eccezione nel panorama del sistema finanziario italiano (32).
   In ordine infine al tasso di interesse, merita ricordare che «in un sistema economico di libero mercato, quelli più alti sono riconosciuti da emittenti altrimenti impossibilitati a reperire mezzi finanziari: è evidente – e riconoscibile in maniera immediata perché rispondente ad elementi di comune ragionevolezza – quindi che gli stessi hanno una situazione economica finanziaria quanto meno più tesa di quella degli altri emittenti ed il maggior rischio potenziale è in essi insito per antonomasia» (33).
   Sotto il profilo della previsione del default, l’intermediario, pur adottando un comportamento diligente, sembra dunque assumere la stessa posizione del sismologo innanzi ad un movimento tellurico: è possibile cioè adottare metodi sperimentali, rivolti allo studio dei precursori sismici, metodi statistici, compiere valutazioni prognostiche tramite l’analisi di parametri specifici, ma è impossibile preconizzare con certezza la comparsa dell’evento sismico unitamente alla sua magnitudo e circoscrivere con precisione la zona interessata.
   Al fine poi dell’assolvimento – da parte dell’intermediario – dell’onere probatorio, potrebbe risultare sufficiente, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Napoli nella decisione commentata, la dichiarazione contenuta nell’ordine di acquisto sottoscritto dall’investitore, ove costui afferma di aver ricevuto informazioni adeguate sulle caratteristiche dei titoli, sulla natura e sui rischi dell’operazione.
   Tale dichiarazione potrebbe difatti assumere valore di confessione stragiudiziale circa l’avvenuta informativa da parte dell’intermediario (34). Come noto, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la confessione stragiudiziale può anche risultare da atto scritto e quindi da dichiarazioni liberatorie rilasciate da una parte all’altra, prima e fuori del giudizio, contenenti il riconoscimento di verità di fatti sfavorevoli, essendo irrilevante il fine per il quale la confessione è resa, senza che sull’efficacia probatoria della stessa incida la ritrattazione del confitente, ove non si provi che la sua prima dichiarazione sia frutto di violenza o di uno stato di errore di fatto verificatosi nel momento in cui la dichiarazione medesima è stata resa (35).
   Argomentando diversamente (i.e.: richiedendo la formalizzazione del colloquio intercorso tra cliente e operatore bancario, la consegna all’investitore di ulteriori documenti informativi concernenti ad esempio le caratteristiche tecniche dei singoli titoli prescelti, il relativo trend, e la situazione economico-finanziaria dell’emittente), potrebbe profilarsi il rischio di paralizzare gradualmente la conclusione dei contratti di investimento, la rapidità del commercio nel mercato mobiliare e la stessa circolazione di ricchezza.
   In definitiva, l’ordine di acquisto, se predisposto in modo chiaro ed intelligibile, potrebbe rappresentare la soluzione di equilibrio tra le opposte oscillazioni del pendolo.
   È infatti evidente che aderire in toto al principio della libertà delle forme, così come statuito dal Tribunale di Trani, impedirebbe all’intermediario la dimostrazione, attesa l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 23 T.U.F., di aver adottato la diligenza professionale e di aver adempiuto ai previsti obblighi informativi; per converso, adottare un rigido formalismo negoziale potrebbe rivelarsi ostacolo insormontabile.
   Sia chiaro che le brevi osservazioni che precedono non sono dirette a sostenere la tesi che i risparmiatori non debbano essere risarciti; la loro finalità è soltanto quella di chiarire il grado di informazione cui è tenuto l’intermediario relativamente ad investimenti in titoli obbligazionari emessi da un soggetto dichiarato successivamente in default ed insolvente.
   In linea generale e ripercorrendo, per consentire il controllo della loro coerenza, i suddetti passaggi logici, è quindi possibile ritenere che:
   I. il canale di informazioni in essere tra l’intermediario e l’investitore è di tipo biunivoco e non deve arrestarsi al tempo del perfezionamento del contratto quadro (c.d. master agreement) ma deve essere aggiornato anche al momento del compimento dell’operazione, tenendo beninteso distinto il servizio di negoziazione su base individuale da quello accessorio di consulenza [art. 1.6, lett. f), t.u.f.];
   II. sotto lo specifico profilo della rischiosità dell’investimento, l’intermediario non deve pertanto limitarsi a fornire all’investitore il Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (il cui contenuto è, per sua natura, generico), ma rendere edotto quest’ultimo circa le caratteristiche dei titoli prescelti, sulla base dello scenario esistente all’epoca dell’operazione;
   III. la valutazione del titolo da parte del mercato costituisce, così come il relativo tasso di interesse, fattore rilevante (material fact, secondo l’espressione usata dalla giurisprudenza nordamericana) in quanto idoneo a influenzare il processo decisionale dell’investitore (36);
   IV. la valutazione compiuta dal giudicante in ordine alla rischiosità dell’investimento dedotto in lite è giocoforza parametrato al momento del compimento dello stesso, risultando pertanto irrilevanti successivi eventi quali la dichiarazione di default, e/o di insolvenza dell’emittente.
   V. la dichiarazione di default può considerarsi campanello di allarme di un’eventuale situazione di crisi ma non identificarsi in una situazione di insolvenza. Essa non produce de plano l’azzeramento dell’investimento effettuato, potendo il debito essere successivamente ristrutturato dall’emittente;
   VI. in assenza di specifici elementi probatori introdotti al riguardo dal risparmiatore (37), non può ascriversi all’intermediario che dimostri di aver adempiuto al proprio dovere di informazione basandosi sui dati reperibili all’epoca sul mercato, la responsabilità di avere sottaciuto il reale rischio dell’operazione d’investimento (38) ovvero di non aver previsto la dichiarazione di default dell’emittente.

4. Rimedi richiesti e tutela concessa
   L’investitore, ritenendosi leso nel suo diritto di informazione, agisce nei confronti dell’intermediario prospettando solitamente al giudice una pluralità di rimedi da applicare alla fattispecie in lite.
   Si invoca così, normalmente in via subordinata fra loro, la sussistenza di una responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale dell’intermediario, chiedendosi a volte la nullità del contratto di investimento, altre volte l’annullabilità dello stesso, oppure la risoluzione per inadempimento, lamentando poi l’esistenza di danni di variegata natura, quali ad esempio, quelli di tipo biologico ed esistenziale.
   Accade inoltre molto spesso che l’investitore non distingua con precisione il contratto quadro (39), l’ordine di borsa (40) ed il successivo contratto di investimento, confondendo la qualificazione giuridica della fattispecie (41).
   A ciò si aggiunga che molti bond holders alienano – in corso di causa ovvero prima di avviare la lite – i titoli in contestazione, richiedendo da un lato la ripetizione della somma di denaro impiegata per l’acquisto degli stessi, ma dimenticando dall’altro di non essere più in grado di restituire la controprestazione ricevuta.
   E questo comportamento dovrebbe generare seri interrogativi sulla sussistenza dell’interesse ad agire legittimante l’azione giudiziaria intrapresa, che per costante orientamento giurisprudenziale, deve essere «immediato, diretto, concreto ed attuale» (42).
   Innanzi a tale molteplicità di richieste, anche la giurisprudenza ha, sino ad oggi, fornito soluzioni eterogenee, pronunciando a volte la nullità dell’operazione di investimento (43), statuendo altre volte la risoluzione del rapporto negoziale per inadempimento (44), confermando dunque come la patologia in esame non presenti ancora terapie certe.
   La strada che conduce alla declaratoria di annullamento del contratto di investimento per dolo od errore risulta invece alquanto tortuosa, in quanto richiede la dimostrazione che l’intermediario ha artificiosamente indotto il cliente all’acquisto dei titoli al fine di arrecargli un danno: prova che non sembra potersi desumere de plano dalla situazione di indebitamento dell’emittente e dalla eventuale posizione di creditrice rivestita dalla banca convenuta (45).
   Parimenti difficile risulta dimostrare la consapevolezza del funzionario di banca della prevedibile e successiva dichiarazione di default ed insolvenza dell’emittente i titoli contestati.
   Percorrere poi la via della responsabilità precontrattuale potrebbe comportare un’inutile spreco di energia, atteso che se è vero che gli obblighi informativi devono essere adempiuti prima del perfezionamento del contratto di acquisto dei titoli, è altrettanto innegabile che quest’ultimo presenta quale necessario presupposto la stipulazione tra le parti del contratto di negoziazione, ben potendosi allora qualificare di tipo contrattuale tali obblighi (46).
   Più fortuna ha avuto la tesi secondo cui l’investimento deve considerarsi nullo ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. a seguito della violazione, da parte dell’intermediario delle norme, considerate imperative, di diligenza, correttezza e trasparenza.
   Parte della dottrina ritiene tuttavia come detta impostazione possa apparire non del tutto condivisibile, evidenziando all’uopo come la natura imperativa di una norma non rende quest’ultima automaticamente rilevante ai fini della declaratoria di nullità del contratto, dovendosi quindi evitare pericolose generalizzazioni e quantomeno differenziare le diverse ed articolate regole di comportamento previste nell’ambito della prestazione dei diversi servizi (47).
   È stata poi segnalata la differenza che intercorre in campo civilistico tra regole di validità e regole di comportamento, precisando come la violazione delle seconde non produce effetti sul piano della validità del contratto, bensì sul diverso livello della responsabilità del contraente (48).
   In buona sostanza, anche a voler considerare le norme che sanciscono gli obblighi di comportamento dell’intermediario quali imperative, la nullità del contratto di investimento per violazione di tali norme può in astratto discendere soltanto dalla contrarietà del suo contenuto (o della sua forma) a norme imperative, non certo da vizi della fattispecie formativa del negozio.
   Non può inoltre non essere considerato che, in assenza di una norma che specifichi il contenuto del comportamento obbligatorio, nel senso di determinazione dei singoli comportamenti dovuti con esplicitazione delle singole, specifiche, attività da compiere, la sanzione della nullità potrebbe porsi in antitesi con il principio di legalità, poiché risulterebbe affidata all’alea dell’apprezzamento del giudice il contenuto precettivo di una norma dalla cui violazione discenderebbe la grave sanzione della nullità (49).
   Conferma la fragilità della tesi in questione anche la sentenza del Tribunale di Napoli in commento, ove, in estrema sintesi, si statuisce che (i) lo scopo di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi d’investimento è quello di consentire all’investitore di acquistare strumenti finanziari per il tramite dell’intermediario: questa finalità persiste e non contrasta con nessuna norma imperativa anche in caso di violazione delle disposizioni del t.u.f. tese piuttosto a delineare il particolare grado di diligenza e gli ulteriori obblighi che deve assolvere l’intermediario nell’eseguire il contratto stipulato, e (ii) l’art. 23 t.u.f. sembra limitare, in caso di violazione di tali norme, la relativa sanzione unicamente al risarcimento del danno.
   Sotto poi un profilo squisitamente processuale, al fine di poter dichiarare la nullità del contratto di investimento, il Tribunale ritiene necessaria la partecipazione al giudizio anche dell’emittente il titolo negoziato, quale parte contraente venditore.
   Fra i vari percorsi sopra illustrati, quello che conduce alla risoluzione del contratto di investimento per inadempimento, appare dunque il più agevole da intraprendere.
   Meritano poi attenzione le statuizioni del giudice partenopeo in punto di restituzione della somma impiegata nell’investimento dedotto in lite e di risarcimento del danno.
   Sotto il primo profilo, sembra possibile ritenere che qualora siano ancora pendenti, al momento del giudizio, trattative avviate dall’emittente, ovvero piani di ristrutturazione tesi alla restituzione del debito e degli interessi da esso generatosi, la domanda del risparmiatore volta ad ottenere il controvalore dei titoli acquistati non possa essere accolta, risultando non certa la situazione di inadempienza dell’emittente.
   In questa ottica, in merito al risarcimento danni, l’intermediario, una volta accertata la violazione dei previsti obblighi informativi, può essere condannato soltanto per la mancata redditività del denaro impiegato dal cliente nell’investimento rimasto infruttifero a causa della crisi dell’emittente (50).
   D’altronde, ottenere dall’intermediario la restituzione dell’integrale somma utilizzata nell’investimento non appare, sotto un profilo logico, ancor prima che giuridico, corretto. Gli obblighi di ripetizione dovrebbero infatti ascriversi al venditore dei titoli, e non a colui che si è invece limitato a svolgere un’attività di negoziazione su base individuale e che, a ben vedere, non può certo restituire ciò che non ha mai ricevuto (i.e.:il prezzo della compravendita).
   Parimenti non esatta sembra la richiesta di risarcimento degli interessi che l’investitore avrebbe ottenuto da un andamento positivo dello specifico contratto perfezionato. Come in precedenza illustrato, l’intermediario non garantisce affatto l’esito positivo dell’investimento.
   Ne consegue che, non essendovi la certezza di un esito favorevole dell’operazione, la violazione degli obblighi informativi non consente di considerare ai fini risarcitori gli utili che il contratto avrebbe potuto determinare (51).

5. Considerazioni conclusive
   I gravissimi e notori dissesti finanziari hanno indubbiamente generato in molti risparmiatori un senso di assoluta sfiducia tanto nei valori mobiliari quanto nei confronti degli istituiti di credito (52). Questi ultimi, consapevoli che un intermediario maggiormente trasparente è suscettibile di miglior apprezzamento sul mercato da parte dei clienti (53), hanno tuttavia reagito prontamente, avviando iniziative tese a permettere all’investitore una migliore comprensione degli strumenti finanziari offerti (54).
   Recentemente, assistiamo inoltre alla progressiva emersione di numerosi interventi di tipo legislativo volti ad evitare il ripetersi dell’elusione dei sistemi di controllo interno ed esterno; fenomeno che, purtroppo, si è verificato più volte attraverso il perfezionamento di abili strategie societarie (55) e manipolazioni del mercato. La disciplina degli intermediari finanziari rappresenta dunque un tessuto normativo in continuo sviluppo, il quale deve giocoforza rispecchiare l’incessante evolversi del mercato, della tecnologia e dell’economia (56).
   Il timore, attesi i tempi per l’emanazione della nuova disciplina sulla tutela del risparmio e di quella relativa alla c.d. azione di gruppo (class action), è tuttavia quello che la nuova normativa possa presentare qualcosa in comune con gli eserciti sconfitti: come questi vengono di volta in volta riorganizzati al fine di poter vincere la guerra che hanno appena perduto, piuttosto che quella successiva, così quella potrebbe risultare già inadeguata di fronte alle frodi compiute attraverso nuovi giochi di prestigio (57).

 

   (1) Sul tema v. P. FIORIO, Gli obblighi di comportamento degli intermediari al vaglio della giurisprudenza di merito, in Giur. it. 2005, 764; F. SARTORI, Il mercato delle regole. La questione dei bonds argentini, in Giur. it. 2005, 55; P. FIORIO, Doveri di comportamento degli intermediari finanziari, suitability rule, conflitto di interessi e nullità virtuale dei contratti di investimento in bond argentini, in Giur. it. 2004, 2128; A. PALMIERI, Prestiti obbligazionari, «default» e tutela «successiva» degli investitori: la mappa dei primi verdetti, in Foro it. 2005, 9, 2538; M. PALMIERI, Responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi di informazione e protezione dell’investitore non professionale, in Giur. comm. 2005, 4, 513; L. ZITIELLO, La giurisprudenza sul cosiddetto “risparmio tradito”, Torino, 2005.

   (2) In questi termini, S. PACCHI PESUCCI, Crisi d’impresa e procedure concorsuali alternative, in Dir. Fall, 1998, I, 996.

   (3) Cfr. F. DE FRANCHIS, voce Default in Digesto, quarta ed. Disc. Priv. Sez. Comm., Torino, 1989, 149.

   (4) Sul punto, può essere di ausilio la definizione della voce «declare a default» indicata nel MELLINKOFF’S DICTIONARY OF AMERICAN LEGAL USAGE, St. Paul, Minn., 1992: «to give notice to a debtor, or a trustee, that an obligation is in default (e.g. an installment not paid), sometimes with an opportunity to cure the default (e.g. make a late payment plus interest and default or delinquency charge)».

   (5) M. DI STASO, La tutela dell’investitore: i casi Lloyd’s TSB e Cirio, in www.archivioceradi.luiss.it, 16. L’A. evidenzia al riguardo come «la vicenda delle obbligazioni Cirio assurge agli onori della cronaca nel novembre del 2002, quando Cirio Finance Luxemburg, società di diritto olandese riconducibile al gruppo dell’imprenditore Sergio Cragnotti, dichiara di non essere in grado di rimborsare un prestito obbligazionario da 150 milioni di euro ed il Trustee inglese Law Debenture ne dichiara il default».

   (6) G. TERRANOVA, Lo stato di insolvenza. Per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento, in Giur. comm. 1996, I, 82 ss. secondo cui «l’insolvenza non coincide affatto con l’inadempimento, in quanto l’art. 5 legge fall. pone l’accento sul non poter pagare (il «non essere più in grado»), che è cosa ben diversa dalla pura e semplice inerzia dell’obbligato». Ne consegue che «l’insolvenza non è un mero fatto, e nemmeno uno stato patrimoniale, bensì una inidoneità del soggetto a tenere una determinata condotta prolungata nel tempo — il «soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» — e cioè una condizione personale dell’obbligato la quale, proiettandosi verso il futuro, postula un giudizio di tipo prognostico»; B. LIBONATI, Diritto commerciale, Impresa e società, Milano, 2005, 52; L. GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto fallimentare, Torino, 2003, 30; F. FERRARA JR – RRARORGIOLI, Il fallimento, Milano, 1995, 139.

   (7) A titolo esemplficativo, la compagnia telefonica Telecom Argentina, nonostante la dichiarazione di default del prestito obbligazionario emesso, è recentemente riuscita, tramite il perfezionamento di un accordo denominato “Acuerdo Preventivo Extrajudicial”, a ristrutturare il proprio debito, rimborsando quindi ai risparmiatori il capitale ed i relativi interessi. Cfr. G. DI MARCO, Telecom Argentina, via ai rimborsi, in Il Sole 24 ore, del 31 agosto 2005.

   (8) Così F. d’ALESSANDRO, La crisi dell’impresa tra diagnosi precoci e accanimenti terapeutici in Giur. comm. 2001, I, 411, il quale evidenzia che: «se la crisi è affrontata sul nascere, crescono le probabilità di successo di eventuali tentativi di risanamento e, alla peggio, (se cioè il male si dimostra inguaribile), crescono comunque le probabilità di recupero per i creditori , e diminuisce così il danno sociale prodotto dal dissesto».

   (9) G. TERRANOVA, Lo stato di insolvenza. Per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento, cit. 82.
(10) Ad esempio, nel caso in cui tramite un solo inadempimento si può inequivocabilmente accertare che l’imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

   (11) In merito al crac Cirio, i Commissari nella Relazione del 26 settembre 2003, disponibile sul sito www.cirio.it, 136, affermano che: «se peraltro il default rappresenta il momento di evidenza dello stato di insolvenza, non pare che le sue cause possano ricondursi sic et simpliciter alla emissione dei prestiti obbligazionari».

   (12) V. L. GUATRI, Turnaround, Milano, 1995, 155.

   (13) In ordine alle conseguenze prodotte dalla dichiarazione di default nella vicenda Cirio, si veda G. PIZZIRUSSO, Negoziazione di strumenti finanziari e responsabilità della banca, in Dir. e prat. delle Soc., 2005, 5, 76 il quale afferma che: «dalla data di dichiarazione di default delle notes, gli emittenti ed i garanti dei vari prestiti obbligazionari hanno sospeso i pagamenti per capitale e interessi relativi ai finanziamenti bancari (con delle eccezioni per alcuni finanziamenti c.d. “autoliquidanti” o assistiti da garanzie reali). Il default delle notes ha comportato la sostanziale chiusura da parte del sistema bancario delle linee di credito in essere, determinando una profonda crisi finanziaria e, di riflesso, una naturale crisi economica nonché un rallentamento e, in taluni casi, la temporanea interruzione dell’attività industriale e commerciale, delle società del Gruppo Cirio». Si precisa comunque che secondo un rapporto redatto dalla Guardia di Finanza, tale crisi non ha «mai sfiorato lo stato di insolvenza». Cfr. all’uopo, V. DEL GIUDICE, Cirio, sale la tensione, in Il Sole 24 ore, 19 marzo 2004. Sugli sviluppi giudiziari sul fronte dell’insolvenza, v. Trib. Roma 26 novembre e 7 agosto 2003, in Foro it., 2004, I, 1567.

   (14) V. G. M. BERRUTI, Difficile equilibrio tra tutela e scelte private, in Resp. e risarcimento – Guida al dir., 2005, 6, 47, ove si afferma che: «nella materia de qua non si tratta di scambiare beni dal valore certo attuale, ma invece denaro contro prospettive di guadagno. Qui sta il cuore del concetto di investimento».

   (15) Così, E. M. MASTROPAOLO, I servizi di investimento e gli intermediari professionali, Milano, 2003, 263.

   (16) Utilizzando una terminologia tecnica, tale rischio può definirsi “sistematico”. In particolare, nel Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, redatto ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera b) del Regolamento Consob n. 11522/1998, il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato «si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice di mercato». Il rischio sistematico dei titoli di debito, invece, «si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso». Sul punto v. anche V. M. LOBUONO, La responsabilità degli intermediari finanziari, Napoli, 1999, 188 secondo cui «il concetto di rischio in campo economico viene collegato all’impossibilità di prevedere esattamente l’esito di una determinata operazione e quindi non si riferisce necessariamente al verificarsi di un evento negativo. In tal senso il rischio fisiologico di un’operazione di investimento è rappresentato dall’eventualità che intervenga una modifica negli elementi che determinano il rendimento di un’attività finanziaria. In sostanza, le caratteristiche di redditività dell’operazione sono suscettibili di subire nel tempo un peggioramento rispetto alla valutazione iniziale e preventiva da parte dell’investitore».

   (17) V. App. Milano, 6 agosto 1999, in Giur. milanese, 2000, 3, 86 ss. ove si statuisce che: «anche la normativa diretta alla maggior trasparenza ed alla tutela del contraente più debole fa salvo il principio della partecipazione al rischio di investimenti collegati alle fluttuazioni degli indici di borsa da parte del sottoscrittore».

   (18) Si pensi, ad esempio, a gestioni di portafoglio garantite in ordine alla consistenza del capitale, oppure ad una traslazione del rischio avvalendosi di strumenti assicurativi.

   (19) In questo senso, M. LOBUONO, La responsabilità degli intermediari finanziari, cit., 189.

   (20) Cfr. Trib. Mantova, 3 febbraio 2005, in www.ilcaso.it ove si statuisce che: «la norma di cui all’art. 23 t.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998) non esonera l’investitore dall’onere di allegare il comportamento dell’intermediario posto in essere in violazione degli obblighi ad esso facenti capo non potendosi desumere l’inosservanza delle regole di condotta semplicemente in presenza della diminuzione del valore dei titoli atteso che con il “contratto di investimento” l’intermediario non si impegna a garantire un determinato risultato finanziario».

   (21) In questo senso, v. Trib. Monza, 14 ottobre 2004, in Contratti, 2005, 113 ss.

   (22) V. M. LOBUONO, La responsabilità degli intermediari finanziari,cit.,189, secondo cui «si può legittimamente affermare che non sarebbe sostenibile dedurre sic et simpliciter l’esistenza di un inadempimento dell’intermediario dal verificarsi di un esito negativo nell’operazione di investimento».

   (23) In ordine al crac Cirio, v. M. ONADO, I risparmiatori e la Cirio:ovvero, pelati alla meta, in Merc., conc., reg., 2003, 500, ove si afferma che: «per la prima volta nelle tormentata storia dell’industria italiana, il dissesto non veniva pagato prevalentemente né dalla banche né dallo Stato (o da qualunque combinazione fra i due soggetti) ma da risparmiatori individuali, molti dei quali ignari del rischio sopportato. Le cifre parlano da sole: si trattava di 1.125 milioni di euro di obbligazioni, possedute da circa 30.000 risparmiatori individuali su un indebitamento totale di 1.620». In merito al crac Parmalat, v. N. ABRIANI, Dal caso Parmalat alle nuove regole a tutela del risparmio, in Società, 2004, 269.

   (24) Cfr. V. SANTORO, Il dovere di informazione e di agire al meglio nell’interesse del cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, in F. BELLI – LLIROAORTESE – RTESAZZINI (a cura di) Argomenti di diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, Torino, 2000, 16.

   (25) Cfr. M. DE MARI e L. SPADA, Intermediari e promotori finanziari, Torino, 2005, 129.

   (26) Cfr. Comunicazione Consob del 6 novembre 1998, n. DI/98087230 in Bollettino Consob, 1998, 11, 111; Comunicazione Consob n. 30396 del 21 aprile 2000.

   (27) Analoghe considerazioni possono trarsi in materia di responsabilità degli amministratori di società. Il riferimento è naturalmente alla c.d. Business Judgment Rule, principio secondo cui, escludendosi una valutazione giudiziale sul merito delle scelte gestionali compiute dagli amministratori, la diligenza deve essere accertata sulla base di un giudizio ex ante, rivolto cioè alla disamina delle circostanze soggettive e oggettive esistenti al momento in cui sono stati compiuti gli atti pregiudizievoli. Non può pertanto formularsi un modello di condotta basato su valutazioni ex post. Cfr. ex multis: Cass. 6 marzo 1970, n. 558, in Foro it. 1970, I, 1728; Cass. 28 aprile 1997, n. 3652, in Società, 1997, 1389; in dottrina, tra i tanti: G. CABRAS, La responsabilità per l’amministrazione della società di capitali, Torino, 2002, 35 s.; C. CONFORTI, La responsabilità civile degli amministratori di società, Milano, 2003, 370 ss.

   (28) G. FERRI, Parmalat e dintorni, in www. la voce.info.

   (29) In questi termini, P. FIORIO, Gli obblighi di comportamento degli intermediari al vaglio della giurisprudenza di merito, cit., 766.

   (30) Si pensi, ad esempio, alla falsificazione dei bilanci. In merito al crac Cirio, cfr. M. ONADO, I risparmiatori e la Cirio:ovvero, pelati alla meta, cit., 528, ove si spiega che la società di revisione, la quale ha certificato il bilancio 2001, ha segnalato che il gruppo «vantava crediti finanziari netti verso parti correlate per complessivi 966,5 miliardi di lire» e che «i rapporti di natura finanziaria intercorsi nell’esercizio 2001 con parti correlate hanno generato proventi netti significativi».

   (31) L. PERESSIN, Il mercato degli high yield bonds e la previsione del default, Milano, 2002, pag. 74, ove si afferma che «i giudizi delle agenzie di rating vengono formulati in base alle informazioni, anche riservate, che l’impresa richiedente mette a disposizione. Il giudizio risente, inevitabilmente, di una componente soggettiva, in quanto i dati di natura contabile o i valori di mercato, nel caso di società quotate, non sono sufficienti per esprimere delle previsioni sulla futura solvibilità dell’emittente».

   (32) M. ONADO, I risparmiatori e la Cirio:ovvero, pelati alla meta, cit., 522.

   (33) Così, F. BOCHICCHIO, Servizi di investimento e obbligazioni in «selling restriction»: individuazione dei divieti e limiti, in Banca, Borsa e tit. cred. 2005, 2, 208.

   (34) In questo senso, Trib. Napoli, 28 giugno 2005, n. 7335, inedita.

   (35) Cfr. Cass. 16 maggio 1984 in Mass. Giur. it. 1984,, n. 2993; Cass. 1 marzo 1988, n. 2133 in Mass. Giur. it. 1988.

   (36) In questo senso v. Trib. Mantova, 12 novembre 2004, in Guida al dir., 2004, 49, 71.

   (37) Si pensi, ad esempio, alla sussistenza di fattispecie criminose poste in essere a danno del risparmiatore, ovvero alla situazione di conflitto di interessi esistente fra l’intermediario e l’emittente.

   (38) V. M. LOBUONO, La responsabilità degli intermediari finanziari, cit., 194, il quale afferma che: «in sostanza, all’intermediario non potrà essere attribuito alcun inadempimento laddove la scelta da lui compiuta debba ritenersi ragionevole rispetto allo scenario esistente al momento in cui la situazione economica è stata posta in essere ed agli obbiettivi di investimento perseguiti dal cliente».

   (39) A tal proposito, M. LOBUONO, La responsabilità degli intermediari finanziari,cit., 110, secondo cui «il contratto quadro costituisce la cornice per atti appartenenti sicuramente a tipi diversi e persegue la funzione di fissare in via generale le linee cui devono improntarsi i singoli e futuri ordini impartiti dal cliente».

   (40) Come noto, l’ordine di borsa è il contratto atipico con il quale un soggetto conferisce ad un intermediario l’incarico di concludere per suo conto ed in nome proprio un contratto di borsa. Sul punto, per la giurisprudenza v. Trib. Milano, 6 febbraio 1997, in Giur.it., 1998, 302. In dottrina, cfr. R. COSTI – STI NRIQUES, Il mercato mobiliare, in COTTINO (diretto da), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2004, 332 (nt. 27) ove si distingue l’ordine di borsa dall’operazione di borsa, richiamando la disciplina del contratto di commissione.

   (41) Sul punto vedasi anche V. ROPPO, La tutela del risparmiatore tra nullità e risoluzione (a proposito di Cirio bond & Tango bond) in Danno e resp. 2005, 6, 624 ss. il quale, illustrando «l’ambaradan dei rimedi contrattuali», osserva che: «non solo le parti, bensì anche i giudicanti danno prova di grande fantasia e mobilità nell’individuare i rimedi da applicare alla fattispecie».

   (42) Vedasi, ex multis, Cass. 18 aprile 2002 n. 5635 in Mass. Giur. it. 2002; Cass. 20 giugno 1983 n. 4220 in Mass. Giur. it. 1983.

   (43) Cfr. Trib. Mantova, 18 marzo 2004 in Banca Borsa e tit. di cred., 2004, 4, 440 ss.; Trib. Venezia, 22 novembre 2004 in Contratti, 2005, 1, 5; Trib. Monza, 27 gennaio 2005, in www.altalex.com; Trib. Caltanissetta, 10 dicembre 2001 in www.dirittobancario.it ; Trib. Milano, 31 gennaio 2005, in www.dirittobancario.it; Trib. Firenze, 18 febbraio 2005, in Guida al dir. 2005, 6, 45; Trib. Firenze, 30 maggio 2004, in Giur. it. 2005, 4, 754.

   (44) Cfr. Trib. Genova, 15 marzo 2005 in www.altalex.com; Trib. Taranto, 27 ottobre 2004 in Dir. e prat. delle società, 2005, 5, 68; Trib. Roma 27 ottobre 2004, in Guida al dir. 2005, 6, 32.

   (45) In questo senso, v. Trib. Genova, 15 marzo 2005, cit.; Trib. Roma 27 ottobre 2004, cit.

   (46) È appena il caso di ricordare che esiste tuttavia un diverso orientamento secondo cui deve ritenersi ammissibile l’esistenza di una responsabilità precontrattuale in presenza di un contratto validamente concluso. Cfr. Cass. 16 ottobre 1998, n.10249, in Foro it., Rep.,1998, voce Contratto in genere, n. 319.

   (47) In questi esatti termini, F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2004, 124. Sul punto, cfr. anche A. DI MAJO, Prodotti finanziari e tutela del risparmiatore, in Corr. Giur. 2005, 9, 1285 ove si afferma che «non può fulminarsi di nullità il consenso prestato al singolo investimento ove risulti inosservato l’obbligo informativo perchè l’informazione non assurge (o almeno non sembra proprio) a requisito dell’atto, a pena di nullità. Occorre infatti accertare in fact il vero e proprio deficit di informazione, nella situazione data, di cui si è reso responsabile per negliglenza l’intermediario e altresì l’incidenza causale che ha avuto sulla scelta dell’investitore. E’ un giudizio ben diverso da quello che coinvolge la nullità di un atto, quale esito della comparazione tra lo schema imposto dalla norma e quello in concreto praticato»; C. MIRIELLO, La strenua difesa dell’investitore: scandali finanziari e pretese nullità virtuali dei contratti di vendita di titoli obbligazionari, in Contatto e Impresa, 2005, 2, 495; G. PIAZZA, La responsabilità della banca per acquisizione e collocamento di prodotti finanziari “inadeguati” al profilo del risparmiatore, in Corr. giur. 2005, 7, 1031 segnala che «in un recentissimo Convegno – organizzato dall’Associazione Gian Franco Campobasso – svoltosi a Napoli dieci giorni fa (il 27 maggio 2005), Andrea Perrone, in una vivace ed acuta relazione, ha mostrato di militare a favore del rimedio risarcitorio».

   (48) Cfr. V. ROPPO, La tutela del risparmiatore tra nullità e risoluzione (a proposito di Cirio bond & Tango bond), cit., 628. A sostegno invece della tesi della nullità cfr. G. PIAZZA, La responsabilità della banca per acquisizione e collocamento di prodotti finanziari “inadeguati” al profilo del risparmiatore, cit., 1027.

   (49) In questo senso, Trib. Parma, 13 aprile 2005, n. 412, inedita.

   (50) Sotto il profilo dell’interesse ad agire, si veda sempre in materia di intermediazione finanziaria, Trib. Ancona, 21 gennaio 2005 in www.dircomm.it ove si dichiara inammissibile la domanda giudiziale di un investitore in titoli argentini attesa la presenza di trattative avviate dal governo di Buenos Aires al fine di ripianare il debito pubblico. In merito al risarcimento del danno configurabile nell’ambito dei noti dissesti finanziari, v. F. DENOZZA, Il danno risarcibile tra benessere ed equità: dai massimi sistemi ai casi «Cirio» e «Parmalat», in Giur. comm. 2004, 3, 331 ss.

   (51) Così, M. LOBUONO, La responsabilità degli intermediari finanziari, cit. 263.

   (52) Cfr. C. DELL’OSTE, Quante liti sui titoli insolventi, Crescita del 65% dei reclami nel 2004, a quota 182 mila, in Il Sole 24 ore del 18 luglio 2005.

   (53) Cfr. F. CORSI e F. D’ANGELO, Lezioni di diritto bancario, Milano, 2002, 47.

   (54) Si segnala, ad esempio, il progetto Patti chiari, al quale hanno aderito tutte le maggiori banche italiane e circa il 90% del settore bancario, consultabile in www.pattichiari.it.

   (55) Legge 18 aprile 2005, n. 62 in G.U. 27 aprile 2005, n. 96, supp. ord. n. 76 che recepisce la Direttiva 2003/6/CE (cd. Direttiva Market Abuse). Nel mese di marzo 2005, è stata poi approvata, seppure ancora soltanto da un ramo del Parlamento, la legge sulla tutela del risparmio. Sull’argomento, v. O. TOMEZZOLI, Market abuse e intermediari finanziari. Informazioni, tecniche negoziali e regole organizzative: prime considerazioni, in www.diritto bancario.it. La Consob ha poi pubblicato in data 25 luglio 2005 le Modifiche alle disposizioni in materia di prospetto relativo all’offerta pubblica o all’emissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato. Tali proposte di modifica sono dirette a rendere la disciplina coerente con la Direttiva 2003/71/CE, in materia di prospetto. Si auspica poi l’introduzione anche nel nostro ordinamento della c.d. azione di gruppo (class action), strumento di tutela dei diritti di coloro che si ritengono lesi dal compimento di illeciti aventi normalmente carattere plurioffensivo. Al riguardo e per maggiori riferimenti, vedasi M. RESCIGNO, L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano, in Giur. comm. 2005, 3, 407; L. CAVESTRI, L’azione all’italiana si è fermata al Senato, in Il Sole 24 ore del 3 settembre 2005; E. BELLINI, Class action e mercato finanziario: l’esperienza nordamericana, in Danno e resp., 2005, 8-9, 817.

   (56) V. F. SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Milano, 2004, 201.

   (57) In corso di pubblicazione del presente contributo, è stata emanata la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», pubblicata sulla G.U. n. 301 del 28/12/05 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2006. Senza peraltro procedere ad un approfondimento completo ed esaustivo, né possibile, né propriamente necessario in questa sede, si può, nell’ottica dell’economia complessiva dell’elaborato, segnalare all’attenzione del lettore alcune rilevanti novità introdotte a tutela dei risparmiatori. Il nuovo testo normativo introduce, per quanto qui interessa, nuove disposizioni in materia di conflitto di interessi (art. 10) ed una integrazione dell’art. 21 T.U.F., imponendo ai soggetti abilitati di classificare, sulla base dei criteri minimi definiti dalla Consob con apposito regolamento, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari (art. 14). Il Governo è poi delegato ad istituire, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori e ad emanare un decreto legislativo per la redazione di uno «statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari» (art. 27). La tutela dei risparmiatori viene infine potenziata mediante l’istituzione di una «Commissione per la tutela dei risparmio» (art. 30). La presente riforma non contempla invece l’istituto della class action. Ad ogni buon conto, l’intervento del legislatore è, quantomeno ad una prima lettura del dettato normativo, da valutarsi positivamente.

Top

Home Page

 

dircomm.it
Rivista diretta da Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi