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V.4 – aprile 2006 |
NUOVE LEGGI E PROGETTI DI LEGGE
Decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 – Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU 25 marzo 2006, n. 71)
Art. 1 – Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:
«Diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti».
Art. 2 – Sostituzione dell’articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».
Art. 3 – Sostituzione dell’articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Ai fini dell’articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’articolo 2, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.».
Art. 4 – Sostituzione dell’articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 146. - 1. Il diritto di cui all’articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell’Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell’Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.».
Art. 5 – Sostituzione dell’articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 147. - 1. Il diritto di cui all’articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
Art. 6 – Sostituzione dell’articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 148. - 1. Il diritto di cui all’articolo 144 dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte.».
Art. 7 – Sostituzione dell’articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 149. - 1. Il diritto di cui all’articolo 144 spetta dopo la morte dell’autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».
Art. 8 – Sostituzione dell’articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall’articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell’articolo 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L’importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».
Art. 9 – Sostituzione dell’articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 150, è calcolato al netto dell’imposta.».
Art. 10 – Sostituzione dell’articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all’articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.».
Art. 11 – Sostituzione dell’articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell’articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l’obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest’ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.».
Art. 12 – Sostituzione dell’articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 154. - 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l’elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».
Art. 13 – Sostituzione dell’articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».
Art. 14 – Sotituzione dell’articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell’articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 152 e all’articolo 153 comporta la sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».
Art. 15 – Modfica all’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. All’articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) sulle case d’asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o di manoscritti.».