|
GIURISPRUDENZA
Repertorio 2006
• TRIBUNALE NAPOLI, 12 marzo 2005;
Migliaccio c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
L’inosservanza degli obblighi di informazione
imposti all’intermediario nella prestazione del servizio
di negoziazione titoli non comporta la nullità del
contratto con l’investitore, rilevando soltanto come
inadempimento ad obblighi normativamente stabiliti nell’esecuzione
di un ordine impartito sulla base di tale contratto.
Se il titolo acquistato non è ancora
scaduto, il danno risarcibile dall’intermediario per
inadeguata informazione all’investitore può essere
soltanto rappresentato dalla mancata redditività del
denaro impiegato nell’investimento rimasto infruttifero
a causa della crisi dell’emittente.
Nella controversia promossa dall’investitore
contro l’intermediario negoziatore al fine di poter
dichiarare la nullità dell’operazione dedotta
in lite, è necessaria la partecipazione al giudizio
anche dell’emittente il titolo negoziato, quale parte
contraente venditore.
Non può essere accolta la domanda proposta dall’investitore
nei confronti della banca negoziatrice, tesa alla restituzione,
a titolo di danni, della somma impiegata per l’acquisto
di titoli, attesa l’esistenza di negoziati posti in
essere dall’emittente al fine della ristrutturazione
del debito. »»
• TRIBUNALE DI MESSINA, 22
aprile 2005
Per la redazione del verbale di assemblea
societaria, il notaio è titolare di un autonomo
potere dovere di accertamento e attestazione del fatto,
anche in contrasto con le dichiarazioni presidenziali,
ed è esclusivo autore dello stesso verbale, mentre
il presidente dell’assemblea non ne è parte
in senso tecnico e non è necessario che assista
alla sua lettura, né che lo sottoscriva.
Il verbale assembleare è incompatibile con la forma
rappresentata dalla presenza dei testimoni, non essendo
possibile individuare un momento in cui il notaio, cui
è rimesso in via esclusiva il dovere di dare conto
dell’intero procedimento formativo dell’atto
collegiale, debba dare lettura del verbale. »»
TRIBUNALE TRANI, 10 giugno 2005; Conca
c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
L’acquisizione da parte dell’intermediario
di informazioni dal cliente rappresenta un processo dinamico
non caratterizzato dall’obbligo di formalizzazione.
Il giudizio sulla conoscenza da parte dell’intermediario
della rischiosità dell’investimento deve essere
parametrato al momento in cui è stata conclusa l’operazione,
sulla base delle informazioni reperibili all’epoca sul
mercato. »»
• TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE,
22 agosto 2005; Ristorante Marziale s.a.s. c. Re Burlone s.r.l.
Compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore
che, per pubblicizzare la propria attività con allestimenti
in locali di terzi, utilizzi materiale fotografico riguardante
gli allestimenti realizzati negli stessi locali da un imprenditore
concorrente. »»
• CORTE DI CASSAZIONE, 12 dicembre
2005, n. 27389; Gaspari ed altri c. SAIIM s.p.a.
La deliberazione con la quale l’assemblea
di una società per azioni autorizzi l’esercizio dell’azione
sociale di responsabilità contro i sindaci, anche se adottata
con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina
la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non ne implica
l’immediata sostituzione. »»
CORTE DI GIUSTIZIA CE, 13 dicembre 2005,
procedim. C411/03; SEVIC Systems AG c. Governi della Germania
e dei Paesi Bassi
Gli artt. 43 e 48 Trattato CE devono essere
interpretati nel senso che non può essere generalmente
rifiutata l’iscrizione nel registro nazionale delle imprese
della fusione per scioglimento senza liquidazione di una società
con trasmissione universale del patrimonio di quest’ultima
ad altra società, se una delle due società ha sede
in un altro Stato membro, mentre è possibile, in talune
circostanze e rispettando talune condizioni, prevedere una restrizione
alla libertà di stabilimento, se entrambe le società
partecipanti alla fusione hanno sede nel territorio dello stesso
Stato membro. »»
• TRIBUNALE PALERMO, ordin. 15 dicembre
2005; Caruso c. Credito Siciliano s.p.a.
Nel processo societario (d. lgs. n. 5/2005)
il convenuto non può notificare immediatamente all’attore
istanza unilaterale per la fissazione d’udienza, qualora,
pur non proponendo domanda riconvenzionale o non sollevando eccezioni
non rilevabili d’ufficio, abbia prospettato circostanze
diverse dei fatti e prodotto documenti, che implichino, alla stregua
del diritto costituzionalmente riconosciuto di difesa, il diritto
di replica dell’attore. »»
• CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre
2005, n. 481
Sono infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2409, 3° c., e 2477, 4° c.,
cod. civ. per eccesso di delega, in quanto il d. lgs. n. 6/2003,
escludendo con tali norme il ricorso al controllo giudiziario
sulla gestione delle società a responsabilità limitata,
non ha ecceduto la delega conferita dalla legge n. 366/2001. »»
• TRIBUNALE ROMA, decreto
20 gennaio 2006; Aeffe Studio s.r.l. c. D’Avino
Spose s.n.c.
Compie atti di concorrenza sleale
– e ne va perciò inibita la continuazione
– l’impresa che distribuisce materiale
pubblicitario nelle immediate vicinanze di una fiera
organizzata per esporre e presentare le attività
di altre imprese concorrenti ed alla quale la prima
impresa non partecipa, poiché in tal modo essa
sfrutta gli sforzi organizzativi e gli investimenti
effettuati per la fiera, senza sostenerne gli oneri.
»»
•
CORTE DI CASSAZIONE, 26 gennaio 2006, n. 1525 –
Criscuolo Presidente – Marziale Estensore –
Camozzi c. Ceramiche Pastorelli s.p.a.
Qualora lo statuto di una
società di capitali preveda la dissociazione
tra potere di rappresentanza e potere di gestione
degli amministratori, l’atto compiuto dal legale
rappresentante senza la previa deliberazione del consiglio
di amministrazione è efficace, non essendo
opponibile al terzo, ai sensi dell’art. 2384 cod.
civ., quella limitazione.
Qualora il legale rappresentante
di una società di capitali compia un atto in
conflitto di interessi, tale vizio è opponibile
al terzo, ai sensi dell’art. 1394 cod. civ.,
se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal
terzo, essendo inapplicabile, in mancanza di una delibera
del consiglio di amministrazione, l’art. 2391
cod. civ. »»
• CORTE DI CASSAZIONE,
12 aprile 2006, n. 8516; Primerano c. Fallimento
Marotta
L’accordo con cui due coniugi,
in sede di separazione consensuale, stabiliscano
di costituire un diritto reale immobiliare (nel
caso di specie, diritto di abitazione) a favore
di uno di essi, è suscettibile di revocatoria
ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., in caso
di fallimento dell’altro coniuge, ancorché
tale accordo sia stato omologato dal tribunale.
»»
• CORTE COSTITUZIONALE,
28 aprile 2006, n. 174
È costituzionalmente illegittima
la norma che prevede l’anticipazione dell’Erario,
in caso di fallimento privo di denaro sufficiente
per gli atti richiesti dalla legge, per «le
spese ed onorari ad ausiliari del magistrato»,
senza porre a carico dello stesso Erario l’anticipazione
delle spese e degli onorari al curatore. »»
•
CORTE DI GIUSTIZIA CE, 2 maggio 2006, causa C-341/04
– Skouris Presidente – Jann Relatore
– Eurofood IFSC Ltd c. Bank of America
Quando è insolvente una
società controllata con sede statutaria in
uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede
la società madre, la presunzione, secondo
cui il centro degli interessi principali di detta
controllata è collocato nello Stato membro
in cui si trova la sua sede statutaria, può
essere superata soltanto se elementi obiettivi e
verificabili da parte di terzi consentono di determinare
l’esistenza di una situazione reale diversa da quella
statutaria, senza che sia sufficiente a tal fine
il fatto che le scelte gestionali della controllata
siano o possano essere controllate dalla società
madre stabilita in un altro Stato membro. »»
|