il diritto commerciale d’oggi
   2006 – anno  V


GIURISPRUDENZA

Repertorio 2006

• TRIBUNALE NAPOLI, 12 marzo 2005; Migliaccio c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
   L’inosservanza degli obblighi di informazione imposti all’intermediario nella prestazione del servizio di negoziazione titoli non comporta la nullità del contratto con l’investitore, rilevando soltanto come inadempimento ad obblighi normativamente stabiliti nell’esecuzione di un ordine impartito sulla base di tale contratto.
   Se il titolo acquistato non è ancora scaduto, il danno risarcibile dall’intermediario per inadeguata informazione all’investitore può essere soltanto rappresentato dalla mancata redditività del denaro impiegato nell’investimento rimasto infruttifero a causa della crisi dell’emittente.
   Nella controversia promossa dall’investitore contro l’intermediario negoziatore al fine di poter dichiarare la nullità dell’operazione dedotta in lite, è necessaria la partecipazione al giudizio anche dell’emittente il titolo negoziato, quale parte contraente venditore.
Non può essere accolta la domanda proposta dall’investitore nei confronti della banca negoziatrice, tesa alla restituzione, a titolo di danni, della somma impiegata per l’acquisto di titoli, attesa l’esistenza di negoziati posti in essere dall’emittente al fine della ristrutturazione del debito. »»

• TRIBUNALE DI MESSINA, 22 aprile 2005
   Per la redazione del verbale di assemblea societaria, il notaio è titolare di un autonomo potere dovere di accertamento e attestazione del fatto, anche in contrasto con le dichiarazioni presidenziali, ed è esclusivo autore dello stesso verbale, mentre il presidente dell’assemblea non ne è parte in senso tecnico e non è necessario che assista alla sua lettura, né che lo sottoscriva.
Il verbale assembleare è incompatibile con la forma rappresentata dalla presenza dei testimoni, non essendo possibile individuare un momento in cui il notaio, cui è rimesso in via esclusiva il dovere di dare conto dell’intero procedimento formativo dell’atto collegiale, debba dare lettura del verbale. »»

TRIBUNALE TRANI, 10 giugno 2005; Conca c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
   L’acquisizione da parte dell’intermediario di informazioni dal cliente rappresenta un processo dinamico non caratterizzato dall’obbligo di formalizzazione.
Il giudizio sulla conoscenza da parte dell’intermediario della rischiosità dell’investimento deve essere parametrato al momento in cui è stata conclusa l’operazione, sulla base delle informazioni reperibili all’epoca sul mercato. »»

• TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 22 agosto 2005; Ristorante Marziale s.a.s. c. Re Burlone s.r.l.
   Compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore che, per pubblicizzare la propria attività con allestimenti in locali di terzi, utilizzi materiale fotografico riguardante gli allestimenti realizzati negli stessi locali da un imprenditore concorrente. »»

• CORTE DI CASSAZIONE, 12 dicembre 2005, n. 27389; Gaspari ed altri c. SAIIM s.p.a.
    La deliberazione con la quale l’assemblea di una società per azioni autorizzi l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i sindaci, anche se adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non ne implica l’immediata sostituzione. »»

CORTE DI GIUSTIZIA CE, 13 dicembre 2005, procedim. C411/03; SEVIC Systems AG c. Governi della Germania e dei Paesi Bassi
    Gli artt. 43 e 48 Trattato CE devono essere interpretati nel senso che non può essere generalmente rifiutata l’iscrizione nel registro nazionale delle imprese della fusione per scioglimento senza liquidazione di una società con trasmissione universale del patrimonio di quest’ultima ad altra società, se una delle due società ha sede in un altro Stato membro, mentre è possibile, in talune circostanze e rispettando talune condizioni, prevedere una restrizione alla libertà di stabilimento, se entrambe le società partecipanti alla fusione hanno sede nel territorio dello stesso Stato membro. »»

• TRIBUNALE PALERMO, ordin. 15 dicembre 2005; Caruso c. Credito Siciliano s.p.a.
   Nel processo societario (d. lgs. n. 5/2005) il convenuto non può notificare immediatamente all’attore istanza unilaterale per la fissazione d’udienza, qualora, pur non proponendo domanda riconvenzionale o non sollevando eccezioni non rilevabili d’ufficio, abbia prospettato circostanze diverse dei fatti e prodotto documenti, che implichino, alla stregua del diritto costituzionalmente riconosciuto di difesa, il diritto di replica dell’attore. »»

• CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 2005, n. 481
   Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 3° c., e 2477, 4° c., cod. civ. per eccesso di delega, in quanto il d. lgs. n. 6/2003, escludendo con tali norme il ricorso al controllo giudiziario sulla gestione delle società a responsabilità limitata, non ha ecceduto la delega conferita dalla legge n. 366/2001. »»

• TRIBUNALE ROMA, decreto 20 gennaio 2006; Aeffe Studio s.r.l. c. D’Avino Spose s.n.c.
   Compie atti di concorrenza sleale – e ne va perciò inibita la continuazione – l’impresa che distribuisce materiale pubblicitario nelle immediate vicinanze di una fiera organizzata per esporre e presentare le attività di altre imprese concorrenti ed alla quale la prima impresa non partecipa, poiché in tal modo essa sfrutta gli sforzi organizzativi e gli investimenti effettuati per la fiera, senza sostenerne gli oneri. »»

• CORTE DI CASSAZIONE, 26 gennaio 2006, n. 1525 – Criscuolo Presidente – Marziale Estensore – Camozzi c. Ceramiche Pastorelli s.p.a.
    Qualora lo statuto di una società di capitali preveda la dissociazione tra potere di rappresentanza e potere di gestione degli amministratori, l’atto compiuto dal legale rappresentante senza la previa deliberazione del consiglio di amministrazione è efficace, non essendo opponibile al terzo, ai sensi dell’art. 2384 cod. civ., quella limitazione.
   Qualora il legale rappresentante di una società di capitali compia un atto in conflitto di interessi, tale vizio è opponibile al terzo, ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, essendo inapplicabile, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, l’art. 2391 cod. civ. »»

• CORTE DI CASSAZIONE, 12 aprile 2006, n. 8516; Primerano c. Fallimento Marotta
   L’accordo con cui due coniugi, in sede di separazione consensuale, stabiliscano di costituire un diritto reale immobiliare (nel caso di specie, diritto di abitazione) a favore di uno di essi, è suscettibile di revocatoria ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., in caso di fallimento dell’altro coniuge, ancorché tale accordo sia stato omologato dal tribunale. »»

• CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 2006, n. 174
   È costituzionalmente illegittima la norma che prevede l’anticipazione dell’Erario, in caso di fallimento privo di denaro sufficiente per gli atti richiesti dalla legge, per «le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato», senza porre a carico dello stesso Erario l’anticipazione delle spese e degli onorari al curatore. »»

• CORTE DI GIUSTIZIA CE, 2 maggio 2006, causa C-341/04 – Skouris Presidente – Jann Relatore – Eurofood IFSC Ltd c. Bank of America
   Quando è insolvente una società controllata con sede statutaria in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società madre, la presunzione, secondo cui il centro degli interessi principali di detta controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella statutaria, senza che sia sufficiente a tal fine il fatto che le scelte gestionali della controllata siano o possano essere controllate dalla società madre stabilita in un altro Stato membro. »»

 

 

 

  © Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi