Società 
                                Europea (SE)
                                   Nuovo 
                                tipo di società di capitali, che si affianca 
                                a quelli già esistenti negli ordinamenti 
                                nazionali della Unione Europea e che è 
                                adottabile solo da imprese ad operatività 
                                transnazionale. Liniziativa per la costituzione 
                                della SE, infatti, può essere avviata solo 
                                da due società aventi la sede legale in 
                                differenti Stati membri, ovvero da parte di società 
                                comunque operanti già da tempo in altri 
                                Stati dellUnione attraverso società 
                                affiliate. 
                                     La SE è disciplinata 
                                da un regolamento comunitario e, per gli aspetti 
                                da questo non coperti, dalle normative degli Stati 
                                membri, siano esse previste, in applicazione delle 
                                norme comunitarie, per disciplinare specificamente 
                                le SE, ovvero riguardino in generale le società 
                                per azioni. Disposizioni particolari sono state 
                                stabilite con direttiva comunitaria per favorire 
                                il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione 
                                della società.
                                Fonti: regolamento CE n. 2157/2001 e direttiva 
                                2001/86/CE
                                URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html 
                              
                              
                              
                              Società 
                                tra avvocati (STA)
                                 Società 
                                introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 
                                2 febbraio 2001, n. 96 (nellambito dellattuazione 
                                di una direttiva comunitaria, volta a favorire 
                                il libero esercizio della professione forense 
                                nei Paesi dellUnione Europea) ed avente 
                                ad oggetto esclusivo lesercizio in comune 
                                della professione di avvocato (più precisamente, 
                                lattività professionale di rappresentanza, 
                                assistenza e difesa in giudizio) dei soci, i quali 
                                devono essere tutti in possesso di tale titolo 
                                e non possono partecipare ad altra STA.
                                   Al fine di preservare il principio 
                                di personalità della prestazione professionale 
                                (art. 2232 cod. civ.), lincarico professionale 
                                conferito alla STA può essere eseguito 
                                solo dai soci in possesso dei requisiti necessari 
                                per la specifica attività richiesta. In 
                                particolare, il cliente può richiedere 
                                che lincarico sia affidato ad un socio da 
                                lui indicato per iscritto; in difetto di tale 
                                scelta, la società deve comunicare al cliente 
                                il socio incaricato.
                                   L’amministrazione della 
                                società può essere affidata solo 
                                ai soci. Per le obbligazioni derivanti dall’attività 
                                professionale risponde la società con il 
                                proprio patrimonio, nonché in modo illimitato 
                                il socio incaricato della prestazione professionale; 
                                invece, per le obbligazioni sociali diverse non 
                                derivanti dall’attività professionale 
                                rispondono tutti i soci illimitatamente. 
                                   La società tra avvocati è 
                                disciplinata  per quanto non previsto dal 
                                D. Lgs. n. 96 (che prevede, tra laltro, 
                                un peculiare regime di pubblicità: iscrizione 
                                nel registro delle imprese, in apposita sezione 
                                speciale, con funzione di certificazione anagrafica 
                                e di pubblicità notizia; ed iscrizione 
                                nellalbo degli avvocati)  dalle norme 
                                che regolano le società in nome collettivo, 
                                nonché è soggetta alle norme professionali 
                                e deontologiche della professione forense.
                                   Si discute se si tratta di un 
                                nuovo tipo di società ovvero 
                                di una società (appartenente ai tipi codificati) 
                                di diritto speciale.
                                Fonti: d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
                              
                              
                              Spin-off
                                   Procedimento 
                                con cui un’impresa (solitamente una società) scorpora 
                                una funzione aziendale (con il relativo personale, 
                                attrezzature ecc.), attribuendo ad essa autonomonia 
                                come nuova impresa e riconoscendone la titolarità 
                                all’impresa scorporante (e, in caso di società, 
                                ai suoi soci) ovvero ad un soggetto legato alla 
                                stessa (ex manager, ex dipendente o un 
                                fornitore). 
                                     Lo spin-off 
                                può realizzarsi con varie operazioni: cessione 
                                di ramo 
                                aziendale ovvero scissione di società 
                                (artt. 2504-septies ss. cod. civ.; artt. 2506 
                                ss., nel testo introdotto dal d. 
                                lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ecc.; quel che 
                                importa, per qualificare l’operazione come 
                                spin-off, è che l’obiettivo 
                                economico-funzionale sia quello di consentire 
                                all’impresa scorporante di concentrarsi 
                                – dismettendo settori o funzioni secondari 
                                ed accompagnando lo sviluppo della nuova impresa 
                                fino al raggiungimento della effettiva indipendenza 
                                – sulla propria attività principale 
                                (tale scopo può essere perciò analogo 
                                a quello perseguito con lo outsourcing).
                                     Nel caso di spin-off 
                                effettuato da società quotate nel Nuovo 
                                Mercato (mercato regolamentato organizzato da 
                                Borsa s.p.a. per la negoziazione di azioni emesse 
                                da società italiane e straniere con elevate 
                                prospettiva di crescita: le c.d. high growth 
                                companies) non è necessario proporre 
                                un’OPA 
                                (regolamento del Nuovo Mercato approvato dalla 
                                Consob, da ultimo, con delibera del 15 aprile 
                                2003, n. 14032).
                                     In un diverso significato, 
                                si parla di “spin-off accademici” 
                                per il distacco di ricercatori e docenti universitari 
                                presso imprese, in modo da favorire l’avvio 
                                di iniziative economiche, utilizzando ricerche 
                                realizzate nelle Università (d. lgs. 27 
                                luglio 1999, n. 297, sul sostegno della ricerca 
                                scientifica e tecnologica, sulla diffusione delle 
                                tecnologie e sulla mobilità dei ricercatori), 
                                ovvero per “incubatori” di imprese, 
                                promossi da enti pubblici o organismi incaricati 
                                dall’Unione Europea (BIC o European 
                                Business and Innovation Centre Network-E.B.N.) 
                                per favorire lo sviluppo economico locale.
                                Fonti: Regolamento del Nuovo Mercato 
                                URL: http://www.giovanieuropei.net/leggi 
                                /dpcm.html; 213.254.4.222/cataloghi/ pdfires/508.pdf 
                                 
                              
                              
                              Stock options
                                   Le 
                                Stock options (e, più precisamente, 
                                i piani di stock options) costituiscono 
                                modi con cui una società remunera i propri 
                                amministratori (ovvero dirigenti o altri dipendenti), 
                                concedendo loro opzioni per il futuro acquisto 
                                o sottoscrizione di azioni della stessa società 
                                ad una determinata data (entro tale periodo di 
                                tempo, c.d. vesting period, la società 
                                può comunque deliberare nuovi aumenti di 
                                capitale) e ad un prezzo prestabilito (se le azioni 
                                sono attribuite a titolo gratuito si parla di 
                                stock grant). Esse costituiscono percio 
                                forme retributive (normalmente aggiuntive a quelle 
                                tradizionali), a carattere incentivante, essendo 
                                i beneficiari di tali piani (amministratori, dirigenti 
                                o altri dipendenti) stimolati a contribuire alla 
                                crescita di valore delle azioni, in modo da poterle 
                                acquistare o sottoscrivere ad un prezzo inferiore 
                                al loro valore di mercato (è possibile 
                                che ne sia vietata l’alienazione per un 
                                determinato periodo di tempo, c. d. holding 
                                period). 
                                     Per lo stock granting 
                                a favore dei dipendenti la Consob ha ritenuto 
                                necessaria una deliberazione dell’assemblea, 
                                trattandosi di utilizzazione degli utili, con 
                                effetti solo sul patrimonio netto e non sul conto 
                                economico dell’esercizio (comunicazione 
                                Consob 30 luglio 2002, n. 2053725).
                                     Diversi dai piani 
                                di stock options sono i management by 
                                objectives-MBO, compensi aggiuntivi (bonus, 
                                solitamente annuali) che una società si 
                                impegna a corrispondere ai propri dirigenti o 
                                amministratori, nel caso in cui essi raggiungano 
                                determinati obiettivi nello svolgimento del loro 
                                incarico.
                                   Le stock options sono 
                                disciplinate, sotto il profilo fiscale, dal TUIR 
                                (che distingue i piani rivolti alla generalità 
                                dei dipendenti ed i piani per singole categorie 
                                di dipendenti o singoli dipendenti) e sono ora 
                                previste dalla riforma del diritto societario. 
                                Per le società quotate in borsa devono 
                                essere indicati nella nota integrativa al bilancio 
                                i compensi corrisposti agli amministratori, compresi 
                                i piani di stock options.
                                Fonti: art. 48, 2° comma, lettere g) 
                                e g-bis) del TUIR-D.P.R. n. 917/1986; 
                                
                                          art. 
                                2389, 2° c., cod. civ. (nel testo introdotto 
                                dal d. lgs. 
                                17 gennaio 2003, n. 6)
                                         
                                 Consob, delibera n. 13613/2002; comunicazione 
                                n. 2053725/2002
                                URL: www.borsaitalia,it