Sfruttamento 
                di informazioni riservate – riguardanti strumenti finanziari 
                ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il 
                prezzo – da parte di chi sia in possesso delle stesse informazioni 
                in virtù della partecipazione al capitale di una società, 
                ovvero dell’esercizio di una funzione, di una professione 
                o di un ufficio.
                     Tale comportamento, ritenuto contrario 
                al principio di trasparenza su cui si basa la regolamentazione 
                dei mercati finanziari, è vietato (più precisamente, 
                è qualificato come reato, punito con la reclusione fino 
                a due anni e con la multa; la materia è disciplinata dalla 
                Comunità Europea: vedi la direttiva CE n. 2003/6 sul 
market 
                abuse), quando il possessore di quelle informazioni, avvalendosi 
                di esse, acquisti, venda o compia altre operazioni su strumenti 
                finanziari (comportamento definito di 
trading), ovvero 
                comunichi, senza giustificato motivo, le stesse informazioni ad 
                altri (comportamento definito di 
tipping) o consigli 
                operazioni di investimento ad altri (comportamento definito di 
                
tuyautage). Non è sufficiente perciò compiere 
                le operazioni in questione (come previsto, in precedenza, dalla 
                legge 17 maggio 1991, n. 157), poiché occorre che il soggetto 
                operi “avvalendosi” delle stesse informazioni; è 
                così sanzionato, non più il pericolo di sfruttamento, 
                bensì l’effettivo sfruttamento di quelle informazioni.
                     Si ritiene che lo sfruttamento di 
                informazioni riservate si abbia anche nel c.d. 
front running 
                (letteralmente: correre davanti), ossia nel caso in cui un intermediario 
                finanziario, ricevuto da un cliente l’ordine di eseguire 
                un’operazione 
price sensitive su uno strumento 
                finanziario, compia per proprio conto, poco prima di adempiere 
                a tale ordine, un’altra operazione, in modo da beneficiare 
                poi degli effetti derivanti dall’operazione del cliente 
                sulla quotazione del titolo. La Consob ha deciso di contrastare 
                tale pratica, segnalando di recente alla magistratura gli operatori 
                che se ne siano avvalsi.
                
Fonti: art. 180 ed artt. 185-187 del d. lgs 24 febbraio 
                1998, n. 58  TUF-testo unico dellintermediazione finanziaria; 
                
direttiva 
                28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE 
                URL: http://www.consob.it 
                (percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)