ADR (Alternative Dispute 
                Resolution)
                  Procedure utilizzate 
                per decidere controversie senza ricorrere al giudice ordinario 
                o arbitrale. Molto diffuse allestero, specie nel mondo anglosassone, 
                le ADR si presentano in forme varie ed eterogenee, quali la conciliazione 
                (con cui un terzo  che può essere anche il giudice 
                o larbitro, prima di giudicare la controversia in un processo 
                ordinario o arbitrale  aiuta le parti a comporre la lite 
                e raggiungere un accordo transattivo), la mediation (una 
                sorta di conciliazione, nella quale un terzo, il mediatore, ha 
                funzione propositiva, indicando alle parti soluzioni, anche al 
                di fuori della lite), mediation on line (sistema basato 
                su un software, che  in controversie di carattere 
                pecuniario, specie per ragioni risarcitorie  mette in comunicazione 
                le proposte migliorative via via formulate da ciascuna parte, 
                raggiungendosi laccordo quanto la proposta di una parte 
                rientri in una distanza minima preterminata rispetto allultima 
                proposta dellaltra parte; nella blind mediation, 
                una parte non conosce lofferta dellaltra fino alla 
                conclusione della procedura), mini-trial (processo simulato 
                per consentire alle parti di valutare gli esiti di un giudizio 
                ordinario  senza subirne i costi ed i tempi  e raggiungere 
                così un accordo).
                   In Italia è disciplinata espressamente la 
                conciliazione in sede giudiziale; attualmente lorientamento 
                legislativo, anche sulla base di indicazioni della Comunità 
                Europea (libro verde del 19 aprile 2002), è nel senso di 
                favorire, in generale, le ADR, quanto meno per ridurre il ricorso 
                alla giustizia statale. Inoltre, è riconosciuta efficacia 
                a forme di tutela in sede di autodisciplina, quale  per 
                la pubblicità ingannevole  il giurì del Codice 
                di Autodisciplina Pubblicitaria. In Parlamento sono state presentate 
                nella presente legislatura quattro proposte di legge (Camera dei Deputati, 
                C-541, C-2463, C-2538 e C-2877); mentre per le controversie in 
                materia societaria, finanziaria e bancaria il D. Lgs. 17 gennaio 
                2003, n. 5, attuativo della riforma del diritto societario, ha 
                disciplinato, con norme che entreranno in vigore il 1° gennaio 
                2004, la conciliazione stragiudiziaria davanti ad appositi organismi 
                di conciliazione, iscritti in un albo tenuto dal Ministero della 
                Giustizia.
                Fonti: art. 185, 410 e 708 cod. proc. civ.; art. 8 del 
                D. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74; art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 
                (legge delega di riforma del diritto societario); artt. 38-40 
                del d. 
                lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
                URL: 
                http://www.giustizia.it/news/adr_rel.htm - http://www.camera-arbitrale.com/art1.html 
                - http://www.ud.camcom.it/servizi/puoi/sez4dx/Concilio.htm
              
              
              
              ADRs (American Depositary 
                Receipts)
                   Certificati 
                emessi da una banca (o da un intermediario finanziario) statunitense 
                che rappresentano azioni o obbligazioni e che rendono negoziabili 
                nei mercati statunitensi in valuta locale titoli emessi da società 
                straniere, di cui tali certificati attestano il deposito presso 
                una banca. In definitiva, non essendo consentita in quei mercati 
                la negoziazione di titoli stranieri in valuta originaria, sono 
                quotati titoli rappresentativi di questi ultimi, sulla base di 
                programmi di investimento stabiliti dallemittente degli 
                ADRs e che presentano una varia tipologia. Per la quotazione degli 
                ADRs possono essere richiesti adempimenti o prescrizioni a carico 
                delle società straniere (le cui azioni o obbligazioni sono 
                rappresentati da quei titoli), alle quali sembra ora applicabile 
                la legge antifrode dal Congresso degli USA (Sarbanes-Oxley Act 
                of 2002; la SEC, tuttavia, ha concesso esenzioni per le società, 
                le cui legislazioni di appartenenza prevedano adempimenti e forme 
                di tutela diversi, ma analoghi a quelli della legge americana).
                     Ai titolari degli ADRs sono riconosciuti 
                diritti analoghi a quelli spettanti agli azionisti della società 
                rappresentata; tuttavia, non cè uniformità 
                di comportamento tra gli emittenti italiani quotati  per 
                il tramite di ADRs  al New York Stock Exchange in ordine 
                alla partecipazione di quei titolari allassemblea della 
                società; in particolare, è discusso se essi abbiano 
                diritto di partecipare allassemblea in proprio o debbano 
                partecipare come delegati della banca depositaria.
                URL: 
                http://www.norisk.it/Strumenti/0038.htm  http://www.sec.gov/answers/adrs.htm
                 http://www.icgn.org/consultative/032602.html 
              
              
              
              Agente in attività finanziaria
                   Chi 
                è stabilmente incaricato da uno o più intermediari 
                finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili 
                allesercizio delle attività finanziarie di cui allart. 
                106, comma 1, del d.lgs. 385/93, t.u. delle norme in materia bancaria 
                e finanziaria; ossia le attività di: assunzione di partecipazioni, 
                concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione 
                di servizi di pagamento, intermediazione in cambi.
                    Lesercizio professionale nei confronti 
                del pubblico dellattività di agente in attività 
                finanziaria è riservata ai soggetti iscritti in un 
                elenco tenuto dallUIC (Ufficio Italiano Cambi) ed è 
                sottoposto a una specifica regolamentazione e forme di controllo 
                pubblico. Gli intermediari finanziari (iscritti negli elenchi 
                di cui agli artt. 106 e 107 del citato d.lgs. 385/93) potranno 
                stabilmente avvalersi per la distribuzione di propri prodotti 
                solo di detti agenti.
                Fonti: d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374; decreto del 
                Ministero dellEconomia, 13 dicembre 2001, n. 485
                URL: 
                http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/circolari/UIC_2002_07_11.htm
              
              
              Anatocismo
                   Fattispecie 
                in cui gli interessi scaduti di una obbligazione pecuniaria producono 
                altri interessi. Il codice civile italiano, sulla base di una 
                lunga tradizione che risente del diritto romano e degli influssi 
                di orientamenti di carattere religioso, consente lanatocismo 
                soltanto a determinate condizioni e, precisamente, «solo 
                dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione 
                posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi 
                dovuti per almeno sei mesi». La norma fa salvi gli usi contrari, 
                aprendo la strada, per le operazioni bancarie, a forti contrasti 
                interpretativi, sfociati in una novella (D. Lgs. 4 agosto 1999, 
                n. 342) ed in un intervento della Corte Costituzionale (sentenza 
                17 ottobre 2000, n. 425).
                     La capitalizzazione degli interessi 
                nellesercizio dellattività bancaria e finanziaria 
                è oggetto di speciale regolamentazione nel Testo unico 
                bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) e nelle norme di attuazione; 
                secondo tale disciplina è rimessa al contratto la determinazione 
                dei tassi e della loro periodicità nel conto corrente (purché 
                identica per i tassi attivi e passivi), escludendosi la sola capitalizzazione 
                periodica successiva alla chiusura definitiva del conto. Nei contratti 
                bancari e finanziari, qualora sia prevista la capitalizzazione 
                infrannuale, devono essere indicati il valore del tasso, rapportato 
                su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
                Fonti: art. 1283 cod. civ.; art. 120, comma 2, del d. lgs. 
                1° settembre 1993, n. 385, testo unico bancario; delibera 
                del CICR del 9 febbraio 2000 
              
              
              Appalto integrato
                   Appalto 
                con cui un ente pubblico affida ad un appaltatore congiuntamente 
                e con ununica gara, sia la costruzione di opere pubbliche, 
                sia la loro progettazione esecutiva (ossia il completamento del 
                progetto predisposto dallente appaltante, attraverso propri 
                tecnici o con incarico professionale a professionisti esterni). 
                In tal modo le imprese di costruzioni allargano il loro campo 
                dazione per i lavori pubblici, unificandosi il mercato delle 
                costruzioni e quello della progettazione (sia pure solo esecutiva).
                     Per la progettazione esecutiva di appalto 
                integrato limpresa appaltante deve avvalersi di un progettista 
                qualificato alla realizzazione del progetto, individuandolo in 
                sede di offerta o eventualmente associato. Inoltre, per evitare 
                che laffidamento della progettazione allimpresa costruttrice 
                provochi aumenti di costi per lente appaltante, a causa 
                di varianti rese necessarie dalla progettazione, è stabilito 
                che lappaltatore risponda dei conseguenti ritardi ed oneri, 
                qualora le varianti siano imputabili a carenze del progetto esecutivo.
                     La possibilità di ricorrere 
                allappalto integrato attualmente è consentita  
                con una modificazione alla legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, 
                n. 109)  per lavori di importo inferiore ad euro 200 mila 
                e per quelli pari o superiori ad euro 10 milioni, nonché 
                per tutte le opere in cui la componente tecnologica-impiantistica 
                sia superiore al 60% del valore dellopera.
                Fonti: art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel 
                testo modificato dallart. 7, 1° comma, lettera l) della 
                legge 1° agosto 2002, n. 166