ADR (Alternative Dispute
Resolution)
Procedure utilizzate
per decidere controversie senza ricorrere al giudice ordinario
o arbitrale. Molto diffuse allestero, specie nel mondo anglosassone,
le ADR si presentano in forme varie ed eterogenee, quali la conciliazione
(con cui un terzo che può essere anche il giudice
o larbitro, prima di giudicare la controversia in un processo
ordinario o arbitrale aiuta le parti a comporre la lite
e raggiungere un accordo transattivo), la mediation (una
sorta di conciliazione, nella quale un terzo, il mediatore, ha
funzione propositiva, indicando alle parti soluzioni, anche al
di fuori della lite), mediation on line (sistema basato
su un software, che in controversie di carattere
pecuniario, specie per ragioni risarcitorie mette in comunicazione
le proposte migliorative via via formulate da ciascuna parte,
raggiungendosi laccordo quanto la proposta di una parte
rientri in una distanza minima preterminata rispetto allultima
proposta dellaltra parte; nella blind mediation,
una parte non conosce lofferta dellaltra fino alla
conclusione della procedura), mini-trial (processo simulato
per consentire alle parti di valutare gli esiti di un giudizio
ordinario senza subirne i costi ed i tempi e raggiungere
così un accordo).
In Italia è disciplinata espressamente la
conciliazione in sede giudiziale; attualmente lorientamento
legislativo, anche sulla base di indicazioni della Comunità
Europea (libro verde del 19 aprile 2002), è nel senso di
favorire, in generale, le ADR, quanto meno per ridurre il ricorso
alla giustizia statale. Inoltre, è riconosciuta efficacia
a forme di tutela in sede di autodisciplina, quale per
la pubblicità ingannevole il giurì del Codice
di Autodisciplina Pubblicitaria. In Parlamento sono state presentate
nella presente legislatura quattro proposte di legge (Camera dei Deputati,
C-541, C-2463, C-2538 e C-2877); mentre per le controversie in
materia societaria, finanziaria e bancaria il D. Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5, attuativo della riforma del diritto societario, ha
disciplinato, con norme che entreranno in vigore il 1° gennaio
2004, la conciliazione stragiudiziaria davanti ad appositi organismi
di conciliazione, iscritti in un albo tenuto dal Ministero della
Giustizia.
Fonti: art. 185, 410 e 708 cod. proc. civ.; art. 8 del
D. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74; art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
(legge delega di riforma del diritto societario); artt. 38-40
del d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
URL:
http://www.giustizia.it/news/adr_rel.htm - http://www.camera-arbitrale.com/art1.html
- http://www.ud.camcom.it/servizi/puoi/sez4dx/Concilio.htm
ADRs (American Depositary
Receipts)
Certificati
emessi da una banca (o da un intermediario finanziario) statunitense
che rappresentano azioni o obbligazioni e che rendono negoziabili
nei mercati statunitensi in valuta locale titoli emessi da società
straniere, di cui tali certificati attestano il deposito presso
una banca. In definitiva, non essendo consentita in quei mercati
la negoziazione di titoli stranieri in valuta originaria, sono
quotati titoli rappresentativi di questi ultimi, sulla base di
programmi di investimento stabiliti dallemittente degli
ADRs e che presentano una varia tipologia. Per la quotazione degli
ADRs possono essere richiesti adempimenti o prescrizioni a carico
delle società straniere (le cui azioni o obbligazioni sono
rappresentati da quei titoli), alle quali sembra ora applicabile
la legge antifrode dal Congresso degli USA (Sarbanes-Oxley Act
of 2002; la SEC, tuttavia, ha concesso esenzioni per le società,
le cui legislazioni di appartenenza prevedano adempimenti e forme
di tutela diversi, ma analoghi a quelli della legge americana).
Ai titolari degli ADRs sono riconosciuti
diritti analoghi a quelli spettanti agli azionisti della società
rappresentata; tuttavia, non cè uniformità
di comportamento tra gli emittenti italiani quotati per
il tramite di ADRs al New York Stock Exchange in ordine
alla partecipazione di quei titolari allassemblea della
società; in particolare, è discusso se essi abbiano
diritto di partecipare allassemblea in proprio o debbano
partecipare come delegati della banca depositaria.
URL:
http://www.norisk.it/Strumenti/0038.htm http://www.sec.gov/answers/adrs.htm
http://www.icgn.org/consultative/032602.html
Agente in attività finanziaria
Chi
è stabilmente incaricato da uno o più intermediari
finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili
allesercizio delle attività finanziarie di cui allart.
106, comma 1, del d.lgs. 385/93, t.u. delle norme in materia bancaria
e finanziaria; ossia le attività di: assunzione di partecipazioni,
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione
di servizi di pagamento, intermediazione in cambi.
Lesercizio professionale nei confronti
del pubblico dellattività di agente in attività
finanziaria è riservata ai soggetti iscritti in un
elenco tenuto dallUIC (Ufficio Italiano Cambi) ed è
sottoposto a una specifica regolamentazione e forme di controllo
pubblico. Gli intermediari finanziari (iscritti negli elenchi
di cui agli artt. 106 e 107 del citato d.lgs. 385/93) potranno
stabilmente avvalersi per la distribuzione di propri prodotti
solo di detti agenti.
Fonti: d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374; decreto del
Ministero dellEconomia, 13 dicembre 2001, n. 485
URL:
http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/circolari/UIC_2002_07_11.htm
Anatocismo
Fattispecie
in cui gli interessi scaduti di una obbligazione pecuniaria producono
altri interessi. Il codice civile italiano, sulla base di una
lunga tradizione che risente del diritto romano e degli influssi
di orientamenti di carattere religioso, consente lanatocismo
soltanto a determinate condizioni e, precisamente, «solo
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi
dovuti per almeno sei mesi». La norma fa salvi gli usi contrari,
aprendo la strada, per le operazioni bancarie, a forti contrasti
interpretativi, sfociati in una novella (D. Lgs. 4 agosto 1999,
n. 342) ed in un intervento della Corte Costituzionale (sentenza
17 ottobre 2000, n. 425).
La capitalizzazione degli interessi
nellesercizio dellattività bancaria e finanziaria
è oggetto di speciale regolamentazione nel Testo unico
bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) e nelle norme di attuazione;
secondo tale disciplina è rimessa al contratto la determinazione
dei tassi e della loro periodicità nel conto corrente (purché
identica per i tassi attivi e passivi), escludendosi la sola capitalizzazione
periodica successiva alla chiusura definitiva del conto. Nei contratti
bancari e finanziari, qualora sia prevista la capitalizzazione
infrannuale, devono essere indicati il valore del tasso, rapportato
su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Fonti: art. 1283 cod. civ.; art. 120, comma 2, del d. lgs.
1° settembre 1993, n. 385, testo unico bancario; delibera
del CICR del 9 febbraio 2000
Appalto integrato
Appalto
con cui un ente pubblico affida ad un appaltatore congiuntamente
e con ununica gara, sia la costruzione di opere pubbliche,
sia la loro progettazione esecutiva (ossia il completamento del
progetto predisposto dallente appaltante, attraverso propri
tecnici o con incarico professionale a professionisti esterni).
In tal modo le imprese di costruzioni allargano il loro campo
dazione per i lavori pubblici, unificandosi il mercato delle
costruzioni e quello della progettazione (sia pure solo esecutiva).
Per la progettazione esecutiva di appalto
integrato limpresa appaltante deve avvalersi di un progettista
qualificato alla realizzazione del progetto, individuandolo in
sede di offerta o eventualmente associato. Inoltre, per evitare
che laffidamento della progettazione allimpresa costruttrice
provochi aumenti di costi per lente appaltante, a causa
di varianti rese necessarie dalla progettazione, è stabilito
che lappaltatore risponda dei conseguenti ritardi ed oneri,
qualora le varianti siano imputabili a carenze del progetto esecutivo.
La possibilità di ricorrere
allappalto integrato attualmente è consentita
con una modificazione alla legge Merloni (legge 11 febbraio 1994,
n. 109) per lavori di importo inferiore ad euro 200 mila
e per quelli pari o superiori ad euro 10 milioni, nonché
per tutte le opere in cui la componente tecnologica-impiantistica
sia superiore al 60% del valore dellopera.
Fonti: art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel
testo modificato dallart. 7, 1° comma, lettera l) della
legge 1° agosto 2002, n. 166