Passivity Rule
                                           Obbligo 
                                         posto a carico degli amministratori 
                                        di società quotate  di astenersi 
                                        dal compiere atti od operazioni che contrastino 
                                        con il conseguimento degli obiettivi di 
                                        una OPA in corso (ad esempio, aumenti 
                                        di capitale, cessioni di rami dazienda, 
                                        stipula di finanziamenti ingenti, ecc.), 
                                        salvo autorizzazione dellassemblea 
                                        (ordinaria o straordinaria), la quale 
                                        anche in seconda o terza convocazione 
                                        devo deliberare con il voto favorevole 
                                        di tanti soci che rappresentano almeno 
                                        il trenta per cento del capitale.
                                             La regola, mutuata 
                                        dallordinamento inglese, pone limitazioni 
                                        alle azioni difensive che possono essere 
                                        poste in essere da parte della società 
                                        target in caso di OPA ostile, al 
                                        fine di favorire le operazioni di cambio 
                                        del controllo societario; queste ultime, 
                                        infatti, rappresentano, secondo la prevalente 
                                        teoria economica, uno strumento utile 
                                        per favorire comportamenti corretti ed 
                                        efficienti degli amministratori nelle 
                                        società quotate (market discipline).
                                        Fonti: art. 104 d. lgs 24 febbraio 
                                        1998, n. 58  TUF-testo unico dellintermediazione 
                                        finanziaria
                                        URL: 
                                        http://www.consob.it 
                                        
                                      
                                      
                                       
                                      
                                      Patrimoni 
                                        destinati
                                           Istituto 
                                        disciplinato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 
                                        in attuazione della riforma del diritto 
                                        societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366), 
                                        per consentire il finanziamento di uno 
                                        specifico affare. L’attività 
                                        riguardante quest’ultimo viene isolata 
                                        sotto il profilo patrimoniale (responsabilità 
                                        patrimoniale, spese, ricavi) dalla restante 
                                        attività della società, 
                                        in deroga al generale principio stabilito 
                                        dallart. 2740 cod. civ. 
                                             Ogni società 
                                        per azioni può costituire uno o 
                                        più patrimoni destinati (uno per 
                                        ciascun affare). La deliberazione con 
                                        cui viene costituito il patrimonio destinato 
                                        stabilisce scopo, beni destinati, piano 
                                        economico finanziario dellaffare, 
                                        regole di rendicontazione. A fronte del 
                                        patrimonio destinato possono essere emessi 
                                        strumenti finanziari, anche nella forma 
                                        di titoli partecipativi.
                                        Fonti: art. 2447 bis ss. cod. civ., 
                                        norme introdotte dal d. 
                                        lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
                                        URL: http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm
                                                 
                                         www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/ 
                                        02-04.080_090.pdf
                                      
                                      
                                      
                                      Preference 
                                        shares
                                           Strumenti 
                                        finanziari con caratteristiche, sia dei 
                                        titoli di credito, sia dei titoli di rischio; 
                                        più precisamente, essi prevedono 
                                        una remunerazione, in misura fissa o variabile, 
                                        in correlazione al valore nominale dei 
                                        titoli, subordinata alla circostanza che 
                                        la società emittente abbia prodotto 
                                        utili nell’anno precedente alla 
                                        data del pagamento degli interessi. 
                                             Le preference 
                                        shares prevedono la postergazione 
                                        nel rimborso del capitale e sono prive 
                                        di diritti amministrativi.
                                        URL: http://www.bancaditalia.it 
                                        (percorso: pubblicazioni/vigilanza/istruzioni 
                                        di vigilanza per le banche/titolo IV, 
                                        cap. 1, § 3)
                                      
                                      
                                      Prezzi 
                                        predatori (predatory pricing)
                                         Vendita 
                                        di beni o prestazione di servizi effettuate 
                                        sottocosto da imprese in posizione dominante, 
                                        al fine di estromettere dal mercato concorrenti 
                                        attuali o potenziali, che non siano in 
                                        grado di sostenere per un lungo periodo 
                                        di tempo la “guerra dei prezzi”. 
                                        Tale comportamento è considerato 
                                        abuso di posizione dominante e, quindi, 
                                        illecito in base alla disciplina antitrust 
                                        italiana e comunitaria, qualora l’impresa 
                                        sia in posizione dominante e pratichi 
                                        un prezzo inferiore al costo marginale 
                                        (vedi la Relazione della Commissione Europea 
                                        sulla politica della concorrenza del 24 
                                        aprile 2002).
                                           Per valutare la illiceità 
                                        di simili pratiche, assume rilevanza la 
                                        possibilità – per l’impresa 
                                        che le pone in essere – di godere 
                                        di “sussidi incrociati”, ossia 
                                        di bilanciare le perdite sostenute nel 
                                        mercato con extra-profitti ottenuti dalla 
                                        stessa su un mercato collegato. Più 
                                        in generale, si ritiene necessario, per 
                                        qualificare come predatoria l’operazione, 
                                        che la struttura di mercato consenta all’impresa, 
                                        che pratichi tale comportamento, di recuperare 
                                        le somme investite nella vendita sottocosto 
                                        (c.d. recoupment test).
                                            L’uso di prezzi 
                                        predatori si distingue dalle vendite sottocosto, 
                                        che riguardano esclusivamente la vendita 
                                        al pubblico di beni e che sono considerate 
                                        come atti di concorrenza sleale, quando 
                                        ricorrono taluni presupposti.
                                        Fonti: art. 3, lett. b), della 
                                        legge n. 287/1990; art. 82 (ex 86) del 
                                        Trattato CE
                                        URL: www.agcm.it 
                                        (percorso: comunicati stampa: 2/5/2002/A267: 
                                        Diano/Tourist, Ferry boat – Caronte 
                                        shipping – Navigazione Generale 
                                        Italiana); www.europarl.eu.int/meetdocs/ 
                                        committees/ econ/20020709/com(2002)462_it.pdf
                                      
                                      
                                      Project 
                                        financing
                                          
                                        Operazione complessa, nata nei paesi di 
                                        common law, consistente nella copertura 
                                        finanziaria di un progetto imprenditoriale 
                                        (frequentemente infrastrutture nel settore 
                                        delle opere pubbliche) sulla base delle 
                                        prospettive di reddito e sui flussi di 
                                        cassa attesi dalla specifica iniziativa; 
                                        essa è realizzata attraverso più 
                                        contratti collegati. Alloperazione 
                                        partecipa, normalmente, una banca (arranger) 
                                        che organizza il prestito (reperisce i 
                                        fondi sul mercato assicurando comunque 
                                        la sottoscrizione diretta di un certo 
                                        ammontare); i termini e le condizioni 
                                        del finanziamento sono stabiliti nel term 
                                        sheet. La banca, inoltre, effettua 
                                        lanalisi dei costi, dei ricavi del 
                                        progetto, della ripartizione dei rischi 
                                        (information memorandum). Il finanziamento 
                                        avviene mediante lapporto di fondi 
                                        assimilabili a capitale proprio (prestiti 
                                        o anticipazioni a rimborso subordinato), 
                                        ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti 
                                        tradizionali con priorità di rimborso 
                                        che possono essere con o senza garanzia 
                                        reale). 
                                           Regole particolari, specie 
                                        con riguardo al piano economico e finanziario, 
                                        sono previste per le operazioni realizzate 
                                        nellambito di lavori pubblici.
                                        Fonti: legge 11 febbraio 1994, 
                                        n. 109, art. 37-bis
                                        URL: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html