Earn-out 
                                    (clausola di)
                                       Clausola 
                                    con la quale, nei contratti di acquisizione 
                                    di società operanti in settori ad elevato 
                                    contenuto tecnologico (la c.d. new economy), 
                                    il pagamento di una parte del prezzo (ovvero 
                                    di una somma aggiuntiva al prezzo) è 
                                    subordinato ad un determinato risultato economico 
                                    della società acquisita in un periodo 
                                    di tempo successivo al perfezionamento della 
                                    cessione (closing).
                                         Nell’esperienza 
                                    statunitense si distinguono due tipi di clausole: 
                                    economic earn-out e performance 
                                    earn-out. Con il primo tipo di clausole 
                                    il prezzo è composto da una parte fissa 
                                    e da una variabile, quest’ultima da 
                                    corrispondersi al venditore per un certo periodo 
                                    di tempo successivo al closing e 
                                    commisurata all’andamento economico 
                                    della società acquisita (ad esempio, 
                                    il fatturato); ovvero la parte variabile è 
                                    corrisposta direttamente dalla società 
                                    acquisita al venditore a titolo di collaborazione 
                                    per le prestazioni professionali che il medesimo 
                                    si impegna ad effettuare per un certo periodo 
                                    di tempo a favore della stessa società, 
                                    al fine di assicurare la migliore transizione 
                                    tra la precedente e la nuova compagine sociale. 
                                    Con il secondo tipo di clausole, invece, la 
                                    parte variabile del prezzo è condizionata 
                                    al raggiungimento di determinati obiettivi 
                                    di sviluppo (aumento delle vendite, della 
                                    clientela, buon esito di un investimento, 
                                    ecc.) previsti per i successivi anni in un 
                                    business plan predisposto dal venditore.
                                  
                                  Equity
                                       Nel 
                                    linguaggio economico-finanziario il termine 
                                    è utilizzato per indicare i mezzi propri 
                                    di una azienda, ovvero il valore netto posseduto 
                                    dagli azionisti di una società, dopo 
                                    che sono stati soddisfatti tutti i debitori. 
                                    L’equity si calcola sottraendo 
                                    al totale delle attività l’ammontare 
                                    complessivo delle passività.
                                         Nei rapporti 
                                    con gli intermediari in titoli, il termine 
                                    viene impiegato per definire il saldo del 
                                    valore dei titolo posseduti dal patrimonio 
                                    del cliente, che viene calcolato sottraendo 
                                    dal totale dei titoli presenti in portafoglio 
                                    il valore di quelli che sono stati acquistati 
                                    per mezzo di capitale, ottenuto dando in garanzia 
                                    gli stessi titoli.
                                         Nella pratica 
                                    degli affari si parla anche di brand equity, 
                                    per indicare il patrimonio di marca.
                                         In un diverso 
                                    ed originario significato (del quale quello 
                                    sopra indicato costituisce una accezione nell’ambito 
                                    delle partecipazioni sociali e degli investimenti) 
                                    nel linguaggio giuridico dei paesi di common 
                                    law l’equity indica il 
                                    complesso di regole giurisprudenziali che 
                                    costituiscono norme complementari ed integrative 
                                    della common law; la giurisdizione 
                                    dell’equity ha sempre riguardato 
                                    solo il diritto civile e non è mai 
                                    intervenuta in materia penale. Tale corpo 
                                    di regole si formarono in Inghilterra entro 
                                    le particolari corti di equity, che 
                                    rappresentavano, a suo tempo, giurisdizione 
                                    parallela e concorrente con quella delle corti 
                                    reali. Essa costituisce una fonte di diritto 
                                    particolare all’ordinamento inglese 
                                    ed ai sistemi che ad esso si ispirano, priva 
                                    di equivalenza nella civil law. La 
                                    differenza più importante tra i diritti 
                                    riconosciuti dalla common law e quelli 
                                    ammessi dall’equity riguarda 
                                    l’opponibilità ai terzi: mentre 
                                    i legal right sono opponibili a qualsiasi 
                                    terzo, gli equitable right sono limitati 
                                    ai rapporti con le parti e sono inopponibili 
                                    ai terzi in buona fede.