Mediatore creditizio
                                   Chi 
                                professionalmente o abitualmente mette in 
                                relazione  anche attraverso attività 
                                di consulenza  banche o intermediari finanziari 
                                con la potenziale clientela al fine della concessione 
                                di finanziamenti, senza essere legato ad alcuna 
                                delle parti da legami di collaborazione, dipendenza 
                                o rappresentanza.
                                     Ai mediatori creditizi 
                                è preclusa la possibilità di concludere 
                                i contratti, nonché di erogare i finanziamenti. 
                                Lattività di mediazione o di consulenza 
                                nella concessione di finanziamenti da parte di 
                                banche o di intermediari finanziari è riservata 
                                ai soggetti iscritti in apposito albo, istituito 
                                presso il Ministero dellEconomia, che si 
                                avvale dellUIC (Ufficio Italiano Cambi). 
                                La riserva di attività in favore dei mediatori 
                                creditizi, penalmente sanzionata, non opera nei 
                                confronti di banche, intermediari finanziari, 
                                promotori finanziari e imprese assicurative. Non 
                                costituisce mediazione creditizia la raccolta 
                                di richieste di finanziamento effettuata, nellambito 
                                della specifica attività svolta e strumentalmente 
                                ad essa, da parte di fornitori di beni o servizi 
                                o di soggetti iscritti in albi, elenchi o ruoli.  
                                Fonti: art. 16 della legge 7 marzo 1996, 
                                n. 108; D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, regolamento
                                URL: 
                                http://www.uic.it 
                                
                              
                              
                              Mercato
                                   L’aggregato 
                                degli scambi potenzialmente interferenti.
                                     Rispetto al tradizionale 
                                riferimento territoriale (“mercato è 
                                il luogo …”), è meglio far 
                                riferimento – considerati anche gli attuali 
                                mezzi di comunicazione – alla generica espressione 
                                “aggregato” (ma si potrebbe pure parlare 
                                di “insieme”); ciò che fa di 
                                una pluralità un insieme è allora 
                                la circostanza che, comunque, e dunque non solo 
                                per unicità di luogo, gli scambi possono 
                                interferire. Che il “mercato” sia 
                                un fenomeno costituito da “scambi” 
                                è sicuro e tradizionale; ciò che 
                                di una pluralità di scambi fa un “mercato” 
                                è la circostanza che – un tempo, 
                                per svolgersi nello stesso luogo; oggi, per la 
                                facilità di comunicazioni e conoscenze 
                                a distanza – gli scambi possono interferire 
                                per quantità, condizioni e prezzi.
                                     Individuata la realtà 
                                economica e fattuale, più difficile è 
                                individuare la rilevanza giuridica del mercato 
                                in quanto tale. Probabilmente, si tratta di un 
                                centro, ossia di un punto di riferimento di interessi 
                                (e dunque di norme) non personificato, nel senso 
                                che gli interessi, che le norme di disciplina 
                                del mercato tendono a tutelare, sono in sé 
                                diversi, hanno natura pubblica e privata, nonché 
                                fanno capo a soggetti diversi (gli operatori, 
                                i clienti, l’efficienza del sistema economico, 
                                ecc.).
                                     Nel nostro ordinamento 
                                manca una espressa definizione legislativa di 
                                mercato (non è, però, una manchevolezza) 
                                ed anche una disciplina generale; vi sono, invece, 
                                specifiche considerazioni del mercato, a seconda 
                                del criterio di rilevanza giuridica: vedi, in 
                                particolare, la nozione di mercato presupposta 
                                dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, la quale 
                                disciplina la concorrenza – ossia il sistema 
                                di interferenza degli scambi – nel mercato 
                                e gli interessi che vi sono coinvolti.
                                Fonti: legge 16 ottobre 1990, n. 287
                              
                              
                              Modelli di organizzazione
                                   Tale 
                                espressione (più precisamente, modelli 
                                di organizzazione dellente) definisce, 
                                in senso tecnico-giuridico, i codici di condotta 
                                adottati da una società (o altri enti) 
                                per impedire che gli amministratori ed i dirigenti 
                                (i c.d. soggetti in posizione apicale) 
                                e le persone sottoposte alla loro direzione o 
                                vigilanza commettano determinati reati nel suo 
                                interesse o vantaggio, reati di cui  in 
                                base alla responsabilità amministrativa 
                                delle persone giuridiche (d. lgs. 8 giugno 2001, 
                                n. 231), introdotta in Italia in esecuzione di 
                                convenzioni internazionali  sia chiamata 
                                a rispondere direttamente la stessa società 
                                con una apposita sanzione (oltre che, in base 
                                al diritto penale, il suo autore materiale).
                                     Il modello di organizzazione 
                                (predisposto dalla società interessata, 
                                anche sulla base di codici di comportamento redatti 
                                dalle associazioni rappresentative) introduce 
                                una procedimentalizzazione nellattività 
                                di impresa, creando una apposita struttura di 
                                sorveglianza, volta a prevenire il compimento 
                                dei reati ed idonea ad evitarne limputazione 
                                alla medesima società, a somiglianza di 
                                quanto avviene con i compliance programs 
                                nel diritto statunitense. Nel nostro ordinamento 
                                la responsabilità dellente è 
                                esclusa, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
                                lente abbia adottato, prima della commissione 
                                del reato, un modello idoneo a prevenirlo; sia 
                                stato affidato ad un organismo interno dellente 
                                il il compito di vigilare sul funzionamento e 
                                losservanza dei predetto modello; il reato 
                                sia stato commesso eludendo fraudolentemente lo 
                                stesso modello; lorganismo interno abbia 
                                adeguatamente vigilato.
                                Fonti: artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno 
                                2001, n. 231
                                URL:http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/b7ffc92624922cb0c1256b790038bc 
                                75/f53bc571ef44d31ec1256b9700387f21?OpenDocument
                              
                              
                              Moneta elettronica
                                   Dispositivi 
                                elettronici che consentono di movimentare  
                                con valore solutorio analogo a quello della moneta 
                                materiale  saldi monetari. La 
                                moneta elettronica (rappresentata solitamente 
                                da una tessera di plastica con incorporato un 
                                processore elettronico, nel quale è memorizzato 
                                il valore monetario attribuito alla stessa tessera, 
                                per consentire al titolare di compiere operazioni 
                                di pagamento) può essere emessa solo previa 
                                ricezione di fondi di valore non inferiore al 
                                valore monetario emesso.
                                     Lattività 
                                di emissione di moneta elettronica è riservata 
                                alle banche o ad imprese specializzate (Istituti 
                                di moneta elettronica). Gli Imel possono svolgere, 
                                altresì, attività connesse e strumentali, 
                                nonché offrire servizi di pagamento; ad 
                                essi è preclusa lattività 
                                di concessione di crediti in qualunque forma.
                                Fonti: art. 55, della legge 1° marzo 
                                2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001), che, 
                                in attuazione di direttive comunitarie, ha modificato 
                                il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
                                URL: http://www.bancaditalia.it 
                                (Gli istituti di moneta elettronica)
                                http://www.nextra.it/press_center/latest_news/focus_oveview/autolinkfolder/06_02_01.html