Parte dell’attività 
                            aziendale (secondo la terminologia aziendalistica: 
                            area d’affari o funzione aziendale), idonea 
                            ad essere svolta – a seguito di cessione di 
                            tale attività – in modo autonomo da un’altra 
                            impresa.
                                 Il codice civile, nel 
                            testo originario, prevedeva soltanto la cessione dell’azienda 
                            (ossia del complesso di beni organizzati dall’imprenditore 
                            per esercitare l’impresa: artt. 2112 e 2555 
                            ss.); tuttavia, nella pratica, nonché in giurisprudenza 
                            e dottrina la disciplina della cessione di azienda 
                            azienda (soprattutto per le norme a tutela dei lavoratori: 
                            art. 2112 cod. civ. ed art. 47 della legge 29 dicembre 
                            1990, n. 428) era ritenuta applicabile alla cessione 
                            di una sua parte. La figura di ramo aziendale (“parte 
                            dell’azienda”) è stata poi definita 
                            espressamente dall’art. 2112, 5° comma (introdotto 
                            dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18), che ne ha dato 
                            la nozione: «parte dell’azienda, intesa 
                            come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività 
                            economica organizzata […] presistente come tale 
                            al trasferimento e che conserva nel trasferimento 
                            la propria identità».
                                 La nozione di ramo aziendale 
                            è stata ora modificata in attuazione della 
                            legge 14 febbraio 2003, n. 30 (delega al Governo in 
                            materia di occupazione e mercato del lavoro), disponendo, 
                            in particolare, che il requisito dell’autonomia 
                            funzionale per il ramo aziendale non debba essere 
                            necessariamente preesistente, ma debba sussistere 
                            nel momento del suo trasferimento, secondo le determinazioni 
                            dei contraenti nel contratto di cessione («parte 
                            dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente 
                            autonoma di un’attività economica organizzata, 
                            identificata come tale dal cedente e dal cessionario 
                            al momento del suo trasferimento»: art. 32 del 
                            d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Ciò conferma 
                            la discrezionalità delle stesse parti contraenti 
                            di fissare il perimetro del settore di attività, 
                            dei beni e dei rapporti giuridici da comprendere nella 
                            cessione del ramo aziendale.
                            Fonti: art. 2112 cod. civ. (modificato dal 
                            d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 e dal d. lgs. 10 settembre 
                            2003, n. 276); legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 
                            1, 2° comma, lettera p).