Benchmark 
                           Nei 
                        fondi comuni di investimento il benchmarck (letteralmente: 
                        collimatore, paletto di riferimento) indica il «parametro 
                        oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento 
                        a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e 
                        di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla 
                        gestione» (art. 50 regol. Consob); esso, che è 
                        solitamente costituito da un paniere di titoli, di fondi 
                        o altri indici, ha lo scopo di individuare il settore 
                        in cui il fondo investe (il citato regolamento parla percio 
                        di «obiettivi di investimento») e, soprattutto, 
                        di consentire di valutarne il rendimento, confrontandolo 
                        con quel parametro.
                             Le società di gestione 
                        dei fondi comuni sono tenute ad indicare nel prospetto 
                        informativo il benchmarck di ciascun fondo, nonché 
                        a fornire periodicamente informazioni circa lo scostamento, 
                        positivo o negativo, del fondo rispetto all’andamento 
                        di tale parametro.
                             In un diverso significato, 
                        benchmarck indica il titolo più trattato 
                        all’interno di una categoria omogenea di titoli.
                        Fonti: art. 50 del regolamento Consob 
                        sugli intermediari (delibera 1° luglio 1998, n. 11522 
                        e successive modificazioni)
                      
                      
                      Beni intangibili (intangibles)
                           Vi 
                        si comprendono tutti i beni e le attività immateriali 
                        (intangibles, nella terminologia anglosassone): 
                        marchi, brevetti, tecnologie, segreti industriali, know-how, 
                        software, segreti industriali, concessioni, licenze, 
                        ricerca e sviluppo, ecc.; beni che, sebbene non siano 
                        “tangibili”, nell’economia attuale costituiscono 
                        risorse fondamentali per le imprese e sono ritenuti di 
                        grande importanza per la valutazione di un’impresa, 
                        specie se operante nella c.d. new economy. Si 
                        tratta di beni immateriali ad utilità differita 
                        nel tempo e di durata indeterminata, i quali, pur non 
                        avendo solitamente un costo storico, sono suscettibili 
                        di essere trasferiti a terzi e, quindi, di valutazione.
                             La contabilità a 
                        livello internazionale attribuisce sempre più attenzione 
                        alla valorizzazione in bilancio per i beni immateriali 
                        (vedi lo IAS, n. 3928, § 8). Agli intangibles 
                         fa ora riferimento il nuovo art. 2427, n. 3-bis, 
                        cod. civ., secondo cui la nota integrativa al bilancio 
                        di esercizio deve indicare «la misura e le motivazioni 
                        delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni 
                        immateriali di durata indeterminata».
                        Fonti: art. 
                        2427, n. 3-bis, cod. civ.