Dead-lock 
                            (clausole di)
                               Clausole 
                            statutarie (o di patti parasociali) che, secondo la 
                            pratica internazionale degli affari, sono volte a 
                            superare situazioni di stallo decisionale nella gestione 
                            dell’impresa sociale (specie se costituita come 
                            joint venture paritetica), preservandone 
                            la funzionalità e la continuità attraverso 
                            vari meccanismi, tra i quali: il casting vote 
                            (attribuire la prevalenza nell’organo operativo, 
                            in caso di parità di voti, alla determinazione 
                            del presidente, con un doppio voto); il cooling-off 
                            (prevedere apposite procedure per il riesame delle 
                            proposte in contrasto, con la partecipazione dell’alta 
                            direzione aziendale o di esperti per proporre soluzioni 
                            di compromesso) o l’arbitrato (affidare ad arbitri 
                            il compito di dirimere le divergenze gestionali).
                                 Pur non essendovi nel 
                            nostro diritto societario esplicite preclusioni per 
                            l’utilizzazione di simili clausole (un ostacolo, 
                            tuttavia, può essere considerata la competenza 
                            esclusiva degli amministratori per la gestione sociale, 
                            con divieto di delegarla a terzi), esse sono utilizzate 
                            raramente in Italia. Una diversa prospettiva, però 
                            si apre, a seguito della nuova disciplina delle controversie 
                            in materia societaria; infatti, è previsto 
                            espressamente che nelle società a responsabilità 
                            limitata e nelle società di persone l’atto 
                            costitutivo possa contenere «clausole con le 
                            quali si deferiscono ad uno o più terzi, nominati 
                            da soggetto estraneo alla società, i contrasti 
                            tra coloro che hanno il potere di amministrazione 
                            in ordine alle decisioni da adottare nella gestione 
                            della società», con una decisione vincolante, 
                            reclamabile davanti ad un collegio, soltanto se ciò 
                            sia previsto nello statuto sociale.
                            Fonti: 
                            art. 
                            37, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
                          
                           
                          
                          Derivati su crediti
                               Contratti 
                            aventi a oggetto il trasferimento del rischio  
                            relativo a un determinato credito (reference obligation) 
                             da un soggetto che intende acquisire copertura 
                            dal suddetto rischio (protection buyer) a un 
                            soggetto che intende prestarla (protection seller), 
                            senza trasferire il credito sottostante. Il modello 
                            contrattuale più semplice che risponde a questa 
                            definizione è il credit default swap.
                                 Nella pratica commerciale 
                            sono diffuse una serie di fattispecie più complesse. 
                            Le più comuni sono:
                                  i credit spread 
                            swap, nei quali il protection buyer acquisisce 
                            il diritto di riscuotere dal protection seller 
                            una somma pari alla differenza tra lo spread 
                            di mercato e quello fissato dal contratto;
                                  i total rate 
                            of return swap, con i quali un soggetto (protection 
                            buyer) cede tutti i flussi di cassa generati da 
                            unattività di riferimento alla controparte 
                            (protection seller) che, a sua volta, trasferisce 
                            al protection buyer flussi di cassa collegati 
                            ad un indice di mercato aumentato o diminuito di un 
                            determinato spread (il reference rate);
                                  le credit-linked 
                            notes, costituite dalla combinazione di un titolo 
                            (il c.d. titolo ospite, emesso dal protection 
                            buyer o da una società veicolo per la cartolarizzazione) 
                            e di un derivato su crediti.
                            Fonti: artt. 70 del d. lgs. 24 febbraio 1998, 
                            n. 58; provvedimento Governatore della Banca dItalia 
                            8 settembre 2000
                            URL: http://www.isda.org/publications/index.html
                            http://www.bancaditalia.it 
                            (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti 
                            finanziari derivati)
                          
                          
                          Dumping
                               Pratica 
                            commerciale che consiste nello scaricare sul mercato 
                            estero la produzione esuberante – rispetto al 
                            mercato interno – di un certo bene, vendendo 
                            all’estero la quantità esuberante ad 
                            un prezzo inferiore (normalmente sottocosto) a quello 
                            del mercato interno e coprendo tali perdite con l’extraprofitto 
                            realizzato in quest’ultimo mercato, grazie a 
                            dazi che ostacolino l’importazione degli stessi 
                            beni dall’estero ed al fine di acquisire nuovi 
                            mercati, con conseguente pregiudizio per i produttori 
                            del Paese importstore. 
                                 A differenza dei prezzi 
                            predatori, il dumping riguarda unicamente 
                            le esportazioni da un mercato ad un altro, quando 
                            vi siano ostacoli al commercio tra i due mercati; 
                            esso è perciò preso in considerazione 
                            dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) 
                            per legittimare le azioni antidumping e le 
                            misure di salvaguardia adottate da uno Stato a favore 
                            dei propri produttori contro le importazioni in dumping 
                            provenienti dall’estero.
                                 La Comunità Europea 
                            ha disciplinato la materia, recependo le regole previste 
                            dall’Accordo Antidumping dell’OMC 
                            scaturito dall’Uruguay Round, relativo 
                            all’attuazione dell’art. VI del General 
                            Agreement on Tariffs and Trade-GATT.
                            Fonti: regolamenti CE n. 384/96 e n. 2026/97