OPA 
                                                (Offerta pubblica d’acquisto)
                                                   Proposta 
                                                di acquisto avente ad oggetto 
                                                un determinato quantitativo di 
                                                azioni (emesse da una società) 
                                                 ovvero un determinato quantitativo 
                                                di altri strumenti finanziari 
                                                 ad un prezzo determinato, 
                                                proposta rivolta pubblicamente 
                                                a tutti i possessori di tali titoli. 
                                                LOPA può avere una 
                                                pluralità di scopi, quali 
                                                quello di effettuare un investimento 
                                                finanziario, ovvero di acquisire 
                                                il controllo della società 
                                                emittente i titoli, ovvero eliminare 
                                                gli azionisti di minoranza della 
                                                stessa società (squeeze-out).
                                                     Nella 
                                                maggior parte dei paesi industrializzati 
                                                il procedimento dellOPA 
                                                è disciplinato al fine 
                                                di assicurare trasparenza, serietà 
                                                e correttezza delloperazione. 
                                                Nei vari ordinamenti, peraltro, 
                                                sono riscontrabili posizioni sostanzialmente 
                                                diverse con riguardo ai diritti 
                                                degli azionisti di minoranza in 
                                                caso di offerte pubbliche di acquisto 
                                                che comportino lacquisizione 
                                                del controllo di una società. 
                                                Secondo un primo approccio (c.d. 
                                                Market Rule) lordinamento 
                                                non interviene nelle scelte del 
                                                mercato (Stati Uniti). Un altro 
                                                approccio (Equal Opportunity 
                                                Rule) persegue il principio 
                                                di pari opportunità economiche 
                                                fra azionista di maggioranza ed 
                                                azionisti di minoranza, disponendo 
                                                lobbligo  a carico 
                                                di chi acquisisca il controllo 
                                                di una società (o superi 
                                                una determinata soglia quantitativa 
                                                di partecipazione al capitale 
                                                della società con diritto 
                                                di voto)  di lanciare unOPA 
                                                nei confronti di tutti i portatori 
                                                dei titoli della società 
                                                (Inghilterra, Francia e Italia) 
                                                ad un prezzo che include in tutto 
                                                o in parte il premio di 
                                                controllo (ossia il prezzo 
                                                pagato al precedente controllante, 
                                                normalmente più alto di 
                                                quello di mercato delle azioni).  
                                                Fonti: artt. 102 e ss. 
                                                d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 
                                                 TUF-testo unico della intermediazione 
                                                finanziaria
                                                URL: 
                                                http://www.consob.it 
                                                
                                              
                                              
                                              Operazione 
                                                finanziaria / Attività 
                                                finanziaria 
                                                   
                                                Manca una definizione giuridica, 
                                                una “nozione” normativa 
                                                di “operazione/attività 
                                                finanziaria”. In senso ampio 
                                                può ritenersi “finanziaria” 
                                                l’operazione programmaticamente 
                                                organizzata dalle parti in modo 
                                                da iniziare e terminare con il 
                                                denaro, questo così costituendo 
                                                l’oggetto fondamentale dell’interesse 
                                                delle stesse parti.
                                                     Ben può 
                                                essere che nello svolgimento di 
                                                una operazione “finanziaria” 
                                                nel senso indicato intervengano 
                                                altri beni, altri valori, ma allora 
                                                in via strumentale alla realizzazione 
                                                di un interesse che sempre ha 
                                                per oggetto il denaro. Ad esempio, 
                                                una “gestione” di 
                                                patrimoni può avere come 
                                                strumento titoli ed anche beni 
                                                (metalli preziosi, ed altro), 
                                                ma non sono questi l’oggetto 
                                                dell’interesse delle parti, 
                                                intervenendo invece, appunto, 
                                                come strumenti per accrescere, 
                                                e conservare, una somma di denaro.
                                                     Sul piano 
                                                generale, può tentarsi 
                                                una classificazione delle operazioni 
                                                finanziarie, fondata sul fattore 
                                                intermedio tra il denaro iniziale 
                                                e quello finale. Si avranno così 
                                                operazioni creditizie, se il fattore 
                                                intermedio è il “tempo” 
                                                necessario perché taluno 
                                                goda, appunto, temporalmente, 
                                                della disponibilità di 
                                                una somma di denaro; operazioni 
                                                di pagamento, se tra il denaro 
                                                iniziale e quello finale si interpone 
                                                un fattore “spazio”; 
                                                operazioni di cambio, quando manca 
                                                un fattore spaziale o temporale. 
                                                
                                                     Costituisce 
                                                un derivato dalla nozione di operazione 
                                                finanziaria, così individuata, 
                                                la nozione di “attività 
                                                finanziaria”, consistente 
                                                nel compimento, sistematico, e 
                                                per ciò organizzato, di 
                                                operazioni finanziarie.
                                                     Infine, 
                                                la qualifica di “finanziaria” 
                                                per una operazione o una attività 
                                                è funzionale all’applicazione 
                                                di discipline “speciali” 
                                                rispetto al sistema generale privatistico, 
                                                ed è in principio indipendente, 
                                                se pur possa interferire con la 
                                                qualifica, e relativa disciplina, 
                                                dei singoli atti, negozi giuridici, 
                                                che possono intervenire nel suo 
                                                svolgimento.
                                                     Diverso, 
                                                se pur connesso, dalla qualifica 
                                                come finanziaria di una attività, 
                                                è l’esame sotto il 
                                                profilo finanziario, possibile 
                                                per ogni attività di impresa, 
                                                ben potendosi ogni attività 
                                                di impresa considerarsi sotto 
                                                l’aspetto dell’ingresso, 
                                                e uscita, di mezzi finanziari.
                                              
                                              
                                              Outsourcing
                                                   Processo 
                                                aziendale (denominato anche “esternalizzazione”) 
                                                con cui un’impresa dismette 
                                                la gestione di parte della propria 
                                                attività produttiva, di 
                                                un servizio o di una funzione 
                                                aziendale per affidarne la gestione 
                                                ad un’altra impresa (denominata 
                                                outsourcer, ovvero provider). 
                                                La medesima espressione di outsourcing 
                                                designa pure il contratto, con 
                                                cui il provider si impegna 
                                                a svolgere quella fase produttiva, 
                                                quel servizio o quella funzione 
                                                aziendale a favore della prima 
                                                impresa, utilizzando le strutture 
                                                ed solitamente anche il personale 
                                                dismessi dalla medesima; tale 
                                                contratto, pur comprendendo prestazioni 
                                                simili a quelle di un contratto 
                                                di appalto o di somministrazione, 
                                                assume nella pratica una sua tipizzazione.
                                                     Qualora 
                                                il provider, per lo svolgimento 
                                                dell’incarico affidato in 
                                                outsourcing, assuma lavoratori 
                                                che già svolgevano l’attività 
                                                o servizio nell’impresa 
                                                rifornita, si discute circa la 
                                                configurazione dell’operazione 
                                                come cessione di ramo 
                                                aziendale (e, quindi, circa 
                                                l’applicabilità degli 
                                                strumenti a tutela dei lavoratori 
                                                previsti per quest’ultimo 
                                                caso). Nell'ambito della riforma 
                                                Biagi del lavoro, è prevista 
                                                la responsabilità solidale 
                                                tra committente ed appaltatore, 
                                                con rinvio all’art. 1676 
                                                cod. civ., nel caso in cui un’impresa 
                                                affidi ad altra impresa un appalto 
                                                da eseguire utilizzando il ramo 
                                                d’impresa ceduto (art. 32 
                                                del d. lgs. 10 settembre 2003, 
                                                n. 276, che ha introdotto il 6° 
                                                comma dell'art. 2112 cod. civ.).
                                                     L’outsourcing 
                                                serve per focalizzare l’impresa 
                                                sull’attività principale 
                                                (perciò può essere 
                                                accostato all’operazione 
                                                di  
                                                spin-off) e può 
                                                presentarsi pure in attività 
                                                non imprenditoriali, come quella 
                                                della Pubblica Amministrazione, 
                                                per l’affidamento a terzi 
                                                di servizi non caratteristici 
                                                di quest’ultima (vedi, da 
                                                ultimo, la “esternalizzazione” 
                                                dei servizi prescritta alle aziende 
                                                sanitarie ed ospedaliere dall’art. 
                                                49 del decreto-legge 30 settembre 
                                                2003, n. 269).     
                                                     L’operazione 
                                                in questione si distingue dal 
                                                decentramento produttivo, con 
                                                cui un’impresa smette di 
                                                essere produttrice dei propri 
                                                prodotti, affidandone la realizzazione 
                                                su commissione a tante piccole 
                                                imprese (c.d. “terziste”).
                                                Fonti: art. 29 della legge 
                                                28 dicembre 2001, n. 448 (modificata 
                                                dalla legge 16 gennaio 2003, n. 
                                                3); art. 32 del d. lgs. 10 settembre 
                                                2003, n. 276
                                                URL: http://www.unitec.it/ita/tesi/venturini/index.html;
                                                www.tesoro.it/Documentazione/AreeDoc/Dipartimenti/ 
                                                DPAG/quaderno/quaderni.pdf