Fair value
                                       Criterio 
                                    di valutazione degli strumenti finanziari 
                                    in bilancio, secondo un principio di contabilità 
                                    internazionale (IAS 39), adottato dallo IASC 
                                    (International Accounting Standards Committee), 
                                    organismo privato che svolge attività 
                                    di autoregolamentazione nella materia.
                                         Il fair value 
                                    corrisponde  nel caso di strumenti quotati 
                                     al valore di mercato; negli altri casi 
                                    occorre fare riferimento al valore di mercato 
                                    di strumenti analoghi, ove esistenti, oppure 
                                    a un valore stimato in base ai modelli generalmente 
                                    utilizzati sul mercato. Una recente disposizione 
                                    comunitaria impone lutilizzo di questo 
                                    criterio per la valutazione di tutti gli strumenti 
                                    finanziari in bilancio, ad eccezione dei titoli 
                                    detenuti fino a scadenza (held-to-maturity 
                                    investments), dei crediti erogati direttamente 
                                    dallimpresa che redige il bilancio (originated 
                                    loans), delle partecipazioni in società 
                                    controllate in modo esclusivo o congiunto 
                                    e in quelle collegate, nonché delle 
                                    passività diverse da quelle di trading.
                                         Più in generale, 
                                    il regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606/02, 
                                    impone alle società tenute alla redazione 
                                    del bilancio consolidato (e, se previsto dalla 
                                    legge nazionale, anche alle altre società 
                                    per azioni) di seguire tutti i princìpi 
                                    IAS a partire dal 2005. Da ultimo, il d. lgs. 
                                    17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione 
                                    della riforma del diritto societario, prevede 
                                    che nella nota integrativa al bilancio desercizio 
                                    si debba fare riferimento – per le riduzioni 
                                    di valore delle immobilizzazioni immateriali 
                                    di durata indeterminata – al loro valore 
                                    di mercato (art. 
                                    2427, n. 3-bis, nuovo testo).
                                    Fonti: direttiva 2001/65/CE, che ha 
                                    modificato le norme europee in materia di 
                                    bilanci individuali e consolidati (direttive 
                                    78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE)
                                    URL: http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp;
                                             
                                    http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
                                  
                                  
                                  Firma digitale
                                       Sistema 
                                    di elaborazione di un documento informatico 
                                    in modo da rendere manifesta e verificare 
                                    la sua autenticità ed integrità, 
                                    analogamente a quanto avviene con il documento 
                                    olografo e sottoscritto con la firma dellautore. 
                                    
                                         Nel sistema 
                                    vigente (ma non ancora pienamente operativo) 
                                    in Italia, la firma digitale si basa su una 
                                    doppia chiave asimmetrica (due algoritmi per 
                                    criptare e decriptare un documento informatico), 
                                    attribuite entrambe da un ente di certificazione 
                                    delle firme digitali (lelenco di tali 
                                    enti è tenuto dalla Autorità 
                                    per lInformatica nella Pubblica Amministrazione-AIPA) 
                                    a chi voglia dotarsi della firma digitale, 
                                    ossia al titolare: la prima chiave, conosciuta 
                                    soltanto da questultimo, per codificare 
                                    i documenti prima di trasmetterli a terzi; 
                                    la seconda chiave, messa a disposizione del 
                                    pubblico, per verificare la provenienza di 
                                    ogni documento dal titolare ed accertarne 
                                    lintegrità.
                                    Fonti: art. 15 della legge 15 marzo 1997, 
                                    n. 59; D.P.R.10 novembre 1997, n. 513; d. lgs. 23 
                                    gennaio 2002, n. 10; DPR 
                                    7 aprile 2003, n. 137
                                    URL: http://www.aipa.it/attivita%5B2/standard%5B5/firmadigitale%5B2/index.asp
                                  
                                   
                                  
                                  Fondi speculativi
                                       Fondi 
                                    di investimento che possono investire il proprio 
                                    patrimonio anche in deroga ai divieti e alle 
                                    norme prudenziali di contenimento e frazionamento 
                                    del rischio stabiliti dalla Banca d’Italia 
                                    per i fondi comuni di investimento. I fondi 
                                    speculativi possono ricorrere all’indebitamento, 
                                    sia in liquidità, sia sotto forma di 
                                    prestito titoli. 
                                         Nellesperienza 
                                    internazionale, tali fondi si avvalgono di 
                                    un soggetto specializzato, il c.d. prime 
                                    broker, che offre un complesso di servizi 
                                    integrati (finanziamenti, prestito titoli, 
                                    servizi di custodia, supporto informatico, 
                                    calcolo del valore della quota, monitoraggio 
                                    del rischio assunto, clearing delle 
                                    operazioni, etc.). I finanziamenti erogati 
                                    da tali soggetti sono assistiti normalmente 
                                    da una garanzia avente ad oggetto i beni del 
                                    fondo finanziato.
                                    URL: http://www.bancaditalia.it 
                                    (percorso: pubblicazioni/ Vigilanza/ Bollettino 
                                    di Vigilanza)