Valori mobiliari “standard”
Titoli
che, in ragione di “caratteristiche” consolidate sul mercato
nazionale - connesse all’emittente, al rendimento, ai parametri
di indicizzazione, ai tassi, alla periodicità della cedola,
al rimborso del capitale - possono essere collocati senza la preventiva
comunicazione alla Banca d’Italia, prevista dall’art.
129 del Testo unico bancario al fine di garantire la stabilità
e l’efficienza del mercato dei valori mobiliari.
Ai fini dell’esonero dalla comunicazione,
l’importo delle operazioni non deve superare, su base annua,
la soglia di 50 milioni di euro (150 milioni di euro in caso di titoli
quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati).
Fonti: art. 129, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; Istruzioni
di vigilanza per le banche, Tit. IX, Cap. I
URL: www.bancaditalia.it
(percorso: Pubblicazioni – Vigilanza – Bollettino di vigilanza
giugno 2002)
Vendite sottocosto
Vendita
al pubblico di beni ad un prezzo inferiore a quello di acquisto (ossia
inferiore al prezzo risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato
dell’IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa con il prodotto,
nonché diminuito degli eventuali sconti).
Le vendite sottocosto – che si differenziano
dal dumping e dai prezzi predatori,
per la specificità della fattispecie qui considerata –
sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, che, in attuazione
dell’art. 15 del Decreto Bersani (d. lgs. 31 marzo 1998, n.
114), le vieta agli esercizi commerciali che da soli o congiuntamente
a quelli dello stesso gruppo, detengano una quota superiore al 50%
della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della
provincia dove ha sede l’esercizio; mentre le consente agli
altri esercizi come modalità di vendita straordinaria (legge
19 marzo 1980, n. 80), per non più di tre volte l’anno,
con una durata non superiore a 10 giorni per volta e distanziate da
almeno 20 giorni. Sono comunque consentite le vendite sottocosto per
prodotti deperibili o simili, obsoleti o difettati.
La disciplina delle vendite sottocosto
suscita perplessità: innanzitutto, per la obiettiva difficoltà
di individuare, nel complesso sistema della distribuzione commerciale,
quale sia il prezzo effettivo di acquisto per ciascun prodotto, al
fine di verificarne la inferiorità rispetto al prezzo di rivendita
(ossia, essere sottocosto la vendita); inoltre, per la possibilità
che il divieto o le le limitazioni delle vendite sottocosto rappresentino
modi per restringere nella distribuzione commerciale al dettaglio
quella concorrenza che il Decreto Bersani vi ha cercato di introdurre
con l’abolizione (in realtà, non completamente attuata)
delle licenze di commercio.
Fonti: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218
Venture capital
Finanziamento,
con apporto di capitale di rischio (il venture capital costituisce
perciò un tipo di private equity), a imprese medie-piccole
o che generano utili dopo un lungo periodo di tempo. Il finanziamento
viene realizzato attraverso lacquisto di una partecipazione
azionaria (o obbligazioni convertibili), in molti casi effettuato
da un fondo chiuso, al cui capitale partecipano intermediari finanziari,
investitori privati e fondi pensione.
Il contratto tra il venture capitalist
e limpresa prevede normalmente lo staging: i fondi necessari
per realizzare il progetto imprenditoriale vengono erogati in fasi
successive, a condizione che determinati obiettivi reddituali e di
crescita siano stati raggiunti. Ai finanziatori sono attribuiti poteri
di controllo sulla gestione dellimpresa, normalmente, attraverso
la assegnazione di un certo numero di posti nel consiglio di amministrazione
(è abbastanza comune che i fondatori delliniziativa e
gli investitori esterni abbiano un uguale numero di posti; in caso
di controversie, un ruolo determinante è svolto dagli altri
componenti lorgano amministrativo).
Fonti: d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
URL: www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Intermedia