Società Europea (SE)
Nuovo
tipo di società di capitali, che si affianca a quelli già
esistenti negli ordinamenti nazionali della Unione Europea e che è
adottabile solo da imprese ad operatività transnazionale. Liniziativa
per la costituzione della SE, infatti, può essere avviata solo
da due società aventi la sede legale in differenti Stati membri,
ovvero da parte di società comunque operanti già da
tempo in altri Stati dellUnione attraverso società affiliate.
La SE è disciplinata da un regolamento
comunitario e, per gli aspetti da questo non coperti, dalle normative
degli Stati membri, siano esse previste, in applicazione delle norme
comunitarie, per disciplinare specificamente le SE, ovvero riguardino
in generale le società per azioni. Disposizioni particolari
sono state stabilite con direttiva comunitaria per favorire il coinvolgimento
dei lavoratori nella gestione della società.
Fonti: regolamento CE n. 2157/2001 e direttiva 2001/86/CE
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Società tra avvocati (STA)
Società
introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs.2 febbraio 2001, n. 96,
nellambito dellattuazione di una direttiva comunitaria,
volta a favorire il libero esercizio della professione forense nei
Paesi dellUnione Europea avente ad oggetto esclusivo
lesercizio in comune della professione di avvocato (più
precisamente, lattività professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio) dei soci, i quali devono essere tutti
in possesso di tale titolo e non possono partecipare ad altra STA.
La società tra avvocati è disciplinata
per quanto non previsto dal D. Lgs. n. 96 (che prevede, tra
laltro, un peculiare regime di pubblicità: iscrizione
nel registro delle imprese, in apposita sezione speciale, con funzione
di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia; ed iscrizione
nellalbo degli avvocati) dalle norme che regolano le
società in nome collettivo, nonché è soggetta
alle norme professionali e deontologiche della professione forense.
Al fine di preservare il principio di personalità
della prestazione professionale (art. 2232 cod. civ.), lincarico
professionale conferito alla STA può essere eseguito solo dai
soci in possesso dei requisiti necessari per la specifica attività
richiesta. In particolare, il cliente può richiedere che lincarico
sia affidato ad un socio da lui indicato per iscritto; in difetto
di tale scelta, la società deve comunicare al cliente il socio
incaricato.
Si discute se si tratta di un nuovo tipo
di società ovvero di una società (appartenente ai tipi
codificati) di diritto speciale.
Fonti: d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
Spin-off
Procedimento
con cui un’impresa (solitamente una società) scorpora
una funzione aziendale (con il relativo personale, attrezzature ecc.),
attribuendo ad essa autonomonia come nuova impresa e riconoscendone
la titolarità all’impresa scorporante (e, in caso di
società, ai suoi soci) ovvero ad un soggetto legato alla stessa
(ex manager, ex dipendente o un fornitore).
Lo spin-off può realizzarsi
con varie operazioni: cessione di ramo
aziendale ovvero scissione di società (artt. 2504-septies
ss. cod. civ.; artt. 2506 ss., nel testo introdotto dal d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ecc.; quel che importa, per qualificare
l’operazione come spin-off, è che l’obiettivo
economico-funzionale sia quello di consentire all’impresa scorporante
di concentrarsi – dismettendo settori o funzioni secondari ed
accompagnando lo sviluppo della nuova impresa fino al raggiungimento
della effettiva indipendenza – sulla propria attività
principale (tale scopo può essere perciò analogo a quello
perseguito con lo outsourcing).
Nel caso di spin-off effettuato
da società quotate nel Nuovo Mercato (mercato regolamentato
organizzato da Borsa s.p.a. per la negoziazione di azioni emesse da
società italiane e straniere con elevate prospettiva di crescita:
le c.d. high growth companies) non è necessario proporre
un’OPA (regolamento
del Nuovo Mercato approvato dalla Consob, da ultimo, con delibera
del 15 aprile 2003, n. 14032).
In un diverso significato, si parla
di “spin-off accademici” per il distacco di ricercatori
e docenti universitari presso imprese, in modo da favorire l’avvio
di iniziative economiche, utilizzando ricerche realizzate nelle Università
(d. lgs. 27 luglio 1999, n. 297, sul sostegno della ricerca scientifica
e tecnologica, sulla diffusione delle tecnologie e sulla mobilità
dei ricercatori), ovvero per “incubatori” di imprese,
promossi da enti pubblici o organismi incaricati dall’Unione
Europea (BIC o European Business and Innovation Centre Network-E.B.N.)
per favorire lo sviluppo economico locale.
Fonti: Regolamento del Nuovo Mercato
URL: http://www.giovanieuropei.net/leggi
/dpcm.html; 213.254.4.222/cataloghi/ pdfires/508.pdf
Stock options
Le Stock
options (e, più precisamente, i piani di stock options)
costituiscono modi con cui una società remunera i propri amministratori
(ovvero dirigenti o altri dipendenti), concedendo loro opzioni per
il futuro acquisto o sottoscrizione di azioni della stessa società
ad una determinata data (entro tale periodo di tempo, c.d. vesting
period, la società può comunque deliberare nuovi
aumenti di capitale) e ad un prezzo prestabilito (se le azioni sono
attribuite a titolo gratuito si parla di stock grant). Esse
costituiscono percio forme retributive (normalmente aggiuntive a quelle
tradizionali), a carattere incentivante, essendo i beneficiari di
tali piani (amministratori, dirigenti o altri dipendenti) stimolati
a contribuire alla crescita di valore delle azioni, in modo da poterle
acquistare o sottoscrivere ad un prezzo inferiore al loro valore di
mercato (è possibile che ne sia vietata l’alienazione
per un determinato periodo di tempo, c. d. holding period).
Per lo stock granting a favore dei
dipendenti la Consob ha ritenuto necessaria una deliberazione dell’assemblea,
trattandosi di utilizzazione degli utili, con effetti solo sul patrimonio
netto e non sul conto economico dell’esercizio (comunicazione
Consob 30 luglio 2002, n. 2053725).
Diversi dai piani di stock options
sono i management by objectives-MBO, compensi aggiuntivi (bonus,
solitamente annuali) che una società si impegna a corrispondere
ai propri dirigenti o amministratori, nel caso in cui essi raggiungano
determinati obiettivi nello svolgimento del loro incarico.
Le stock options sono disciplinate, sotto
il profilo fiscale, dal TUIR (che distingue i piani rivolti alla generalità
dei dipendenti ed i piani per singole categorie di dipendenti o singoli
dipendenti) e sono ora previste dalla riforma del diritto societario.
Per le società quotate in borsa devono essere indicati nella
nota integrativa al bilancio i compensi corrisposti agli amministratori,
compresi i piani di stock options.
Fonti: art. 48, 2° comma, lettere g) e g-bis)
del TUIR-D.P.R. n. 917/1986;
art. 2389,
2° c., cod. civ. (nel testo introdotto dal d. lgs.
17 gennaio 2003, n. 6)
Consob, delibera
n. 13613/2002; comunicazione n. 2053725/2002
URL: www.borsaitalia,it