Fair value
Criterio
di valutazione degli strumenti finanziari in bilancio, secondo un
principio di contabilità internazionale (IAS 39), adottato
dallo IASC (International Accounting Standards Committee), organismo
privato che svolge attività di autoregolamentazione nella materia.
Il fair value corrisponde
nel caso di strumenti quotati al valore di mercato; negli altri
casi occorre fare riferimento al valore di mercato di strumenti analoghi,
ove esistenti, oppure a un valore stimato in base ai modelli generalmente
utilizzati sul mercato. Una recente disposizione comunitaria impone
lutilizzo di questo criterio per la valutazione di tutti gli
strumenti finanziari in bilancio, ad eccezione dei titoli detenuti
fino a scadenza (held-to-maturity investments), dei crediti
erogati direttamente dallimpresa che redige il bilancio (originated
loans), delle partecipazioni in società controllate in
modo esclusivo o congiunto e in quelle collegate, nonché delle
passività diverse da quelle di trading.
Più in generale, il regolamento CE 19 luglio 2002, n. 1606/02,
impone alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato
(e, se previsto dalla legge nazionale, anche alle altre società
per azioni) di seguire tutti i princìpi IAS a partire dal 2005.
Da ultimo, il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in
attuazione della riforma del diritto societario, prevede che nella
nota integrativa al bilancio desercizio si debba fare riferimento
– per le riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali
di durata indeterminata – al loro valore di mercato (art.
2427, n. 3-bis, nuovo testo).
Fonti: direttiva 2001/65/CE, che ha modificato le norme europee
in materia di bilanci individuali e consolidati (direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE)
URL: http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp;
http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Firma digitale
Sistema
di elaborazione di un documento informatico in modo da rendere manifesta
e verificare la sua autenticità ed integrità, analogamente
a quanto avviene con il documento olografo e sottoscritto con la firma
dellautore.
Nel sistema vigente (ma non ancora pienamente
operativo) in Italia, la firma digitale si basa su una doppia chiave
asimmetrica (due algoritmi per criptare e decriptare un documento
informatico), attribuite entrambe da un ente di certificazione delle
firme digitali (lelenco di tali enti è tenuto dalla Autorità
per lInformatica nella Pubblica Amministrazione-AIPA) a chi
voglia dotarsi della firma digitale, ossia al titolare: la prima chiave,
conosciuta soltanto da questultimo, per codificare i documenti
prima di trasmetterli a terzi; la seconda chiave, messa a disposizione
del pubblico, per verificare la provenienza di ogni documento dal
titolare ed accertarne lintegrità.
Fonti: art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R.10 novembre
1997, n. 513; d. lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
URL: http://www.aipa.it/attivita%5B2/standard%5B5/firmadigitale%5B2/index.asp
Fondi speculativi
Fondi
di investimento che possono investire il proprio patrimonio anche
in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio stabiliti dalla Banca d’Italia per i fondi comuni
di investimento. I fondi speculativi possono ricorrere all’indebitamento,
sia in liquidità, sia sotto forma di prestito titoli.
Nellesperienza internazionale, tali
fondi si avvalgono di un soggetto specializzato, il c.d. prime
broker, che offre un complesso di servizi integrati (finanziamenti,
prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo
del valore della quota, monitoraggio del rischio assunto, clearing
delle operazioni, etc.). I finanziamenti erogati da tali soggetti
sono assistiti normalmente da una garanzia avente ad oggetto i beni
del fondo finanziato.
URL: http://www.bancaditalia.it
(percorso: pubblicazioni/ Vigilanza/ Bollettino di Vigilanza)