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I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra
Sono qui
riportate voci del diritto commerciale che
rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che
di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno
posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative
fonti normative,
nonché di taluni links per lapprofondimento
“in rete.
Ovviamente, non cè alcuna pretesa di completezza
nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
Operazione
(in realtà, una pluralità di operazioni) volta ad acquisire
il controllo di una società (target), utilizzando la
leva finanziaria e ricorrendo ai flussi di cassa (ovvero alla cessione
di assets) della società acquisita per rimborsare
i capitali necessari per la stessa operazione ed i relativi interessi.
Si parla di managemet buy-out quando l’operazione è
condotta dai managers della società da acquisire allo
scopo di migliorare – divenuti essi proprietari del capitale
di comando – la gestione e la redditività della stessa
società.
Il leveraged buy-out si realizza
solitamente attraverso varie fasi: costituzione di una apposita società
(NewCo), la quale raccoglie i mezzi finanziari occorrenti
e, una volta acquisito il controllo della target, si fonde
con la NewCo, in modo che i propri debiti siano adempiuti
dalla società risultante dalla fusione e, quindi, con il patrimonio
e con lattività originariamente della target.
Poiché nel nostro ordinamento non
è consentito che una società finanzi o garantisca lacquisto
delle proprie azioni (art. 2358 cod. civ., divieto sanzionato penalmente),
si è dubitato circa la legittimità di tale operazione
(vedi, in particolare, Cass. pen., 4 febbraio 2000, n. 5503); tali
dubbi sono totalmente fugati dalla riforma del diritto societario
(art. 7 della legge 3 ottobre 2001, n. 366; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),
che, introducendo il nuovo l’art. 2501-bis cod. civ.
ha prescritto una maggiore trasparenza per tale operazione (il progetto
di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per soddisfare
le obbligazioni della società risultante dell’operazione,
con specifiche indicazioni nella relazione degli amministratori e
degli esperti). Fonti: art. 2501-bis cod. civ., nel nuovo testo introdotto
dal d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6