Passivity Rule
Obbligo
posto a carico degli amministratori di società quotate
di astenersi dal compiere atti od operazioni che contrastino
con il conseguimento degli obiettivi di una OPA in corso (ad esempio,
aumenti di capitale, cessioni di rami dazienda, stipula di finanziamenti
ingenti, ecc.), salvo autorizzazione dellassemblea (ordinaria
o straordinaria), la quale anche in seconda o terza convocazione devo
deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano
almeno il trenta per cento del capitale.
La regola, mutuata dallordinamento
inglese, pone limitazioni alle azioni difensive che possono essere
poste in essere da parte della società target in caso
di OPA ostile, al fine di favorire le operazioni di cambio del controllo
societario; queste ultime, infatti, rappresentano, secondo la prevalente
teoria economica, uno strumento utile per favorire comportamenti corretti
ed efficienti degli amministratori nelle società quotate (market
discipline).
Fonti: art. 104 d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 TUF-testo
unico dellintermediazione finanziaria
URL:
http://www.consob.it
Patrimoni destinati
Istituto
disciplinato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
in attuazione della riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366),
per consentire il finanziamento di uno specifico affare. L’attività
riguardante quest’ultimo viene isolata sotto il profilo patrimoniale
(responsabilità patrimoniale, spese, ricavi) dalla restante
attività della società, in deroga al generale principio
stabilito dallart. 2740 cod. civ.
Ogni società per azioni può
costituire uno o più patrimoni destinati (uno per ciascun affare).
La deliberazione con cui viene costituito il patrimonio destinato
stabilisce scopo, beni destinati, piano economico finanziario dellaffare,
regole di rendicontazione. A fronte del patrimonio destinato possono
essere emessi strumenti finanziari, anche nella forma di titoli partecipativi.
Fonti: art. 2447 bis ss. cod. civ., norme introdotte dal d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
URL: http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/dlgs_societario_sostanz_relazi.htm
www.popso.it/not/ARTICOLI/ECONOMIA-FINANZA/
02-04.080_090.pdf
Preference shares
Strumenti
finanziari con caratteristiche, sia dei titoli di credito, sia dei
titoli di rischio; più precisamente, essi prevedono una remunerazione,
in misura fissa o variabile, in correlazione al valore nominale dei
titoli, subordinata alla circostanza che la società emittente
abbia prodotto utili nell’anno precedente alla data del pagamento
degli interessi.
Le preference shares prevedono la
postergazione nel rimborso del capitale e sono prive di diritti amministrativi.
URL: http://www.bancaditalia.it
(percorso: pubblicazioni/vigilanza/istruzioni di vigilanza per le
banche/titolo IV, cap. 1, § 3)
Prezzi predatori (predatory
pricing)
Vendita di beni o
prestazione di servizi effettuate sottocosto da imprese in posizione
dominante, al fine di estromettere dal mercato concorrenti attuali
o potenziali, che non siano in grado di sostenere per un lungo periodo
di tempo la “guerra dei prezzi”. Tale comportamento è
considerato abuso di posizione dominante e, quindi, illecito in base
alla disciplina antitrust italiana e comunitaria, qualora l’impresa
sia in posizione dominante e pratichi un prezzo inferiore al costo
marginale (vedi la Relazione della Commissione Europea sulla politica
della concorrenza del 24 aprile 2002).
Per valutare la illiceità di simili pratiche,
assume rilevanza la possibilità – per l’impresa
che le pone in essere – di godere di “sussidi incrociati”,
ossia di bilanciare le perdite sostenute nel mercato con extra-profitti
ottenuti dalla stessa su un mercato collegato. Più in generale,
si ritiene necessario, per qualificare come predatoria l’operazione,
che la struttura di mercato consenta all’impresa, che pratichi
tale comportamento, di recuperare le somme investite nella vendita
sottocosto (c.d. recoupment test).
L’uso di prezzi predatori si distingue dalle
vendite sottocosto,
che riguardano esclusivamente la vendita al pubblico di beni e che
sono considerate come atti di concorrenza sleale, quando ricorrono
taluni presupposti.
Fonti: art. 3, lett. b), della legge n. 287/1990; art. 82 (ex
86) del Trattato CE
URL: www.agcm.it
(percorso: comunicati stampa: 2/5/2002/A267: Diano/Tourist, Ferry
boat – Caronte shipping – Navigazione Generale Italiana);
www.europarl.eu.int/meetdocs/
committees/ econ/20020709/com(2002)462_it.pdf
Project financing
Operazione complessa,
nata nei paesi di common law, consistente nella copertura finanziaria
di un progetto imprenditoriale (frequentemente infrastrutture nel
settore delle opere pubbliche) sulla base delle prospettive di reddito
e sui flussi di cassa attesi dalla specifica iniziativa; essa è
realizzata attraverso più contratti collegati. Alloperazione
partecipa, normalmente, una banca (arranger) che organizza
il prestito (reperisce i fondi sul mercato assicurando comunque la
sottoscrizione diretta di un certo ammontare); i termini e le condizioni
del finanziamento sono stabiliti nel term sheet. La banca,
inoltre, effettua lanalisi dei costi, dei ricavi del progetto,
della ripartizione dei rischi (information memorandum). Il
finanziamento avviene mediante lapporto di fondi assimilabili
a capitale proprio (prestiti o anticipazioni a rimborso subordinato),
ovvero mediante capitale di debito (finanziamenti tradizionali con
priorità di rimborso che possono essere con o senza garanzia
reale).
Regole particolari, specie con riguardo al piano economico
e finanziario, sono previste per le operazioni realizzate nellambito
di lavori pubblici.
Fonti: legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 37-bis
URL: http://www.autoritalavoripubblici.it/del/det51.html