Dead-lock (clausole di)
Clausole
statutarie (o di patti parasociali) che, secondo la pratica internazionale
degli affari, sono volte a superare situazioni di stallo decisionale
nella gestione dell’impresa sociale (specie se costituita come
joint venture paritetica), preservandone la funzionalità
e la continuità attraverso vari meccanismi, tra i quali: il
casting vote (attribuire la prevalenza nell’organo
operativo, in caso di parità di voti, alla determinazione del
presidente, con un doppio voto); il cooling-off (prevedere
apposite procedure per il riesame delle proposte in contrasto, con
la partecipazione dell’alta direzione aziendale o di esperti
per proporre soluzioni di compromesso) o l’arbitrato (affidare
ad arbitri il compito di dirimere le divergenze gestionali).
Pur non essendovi nel nostro diritto
societario esplicite preclusioni per l’utilizzazione di simili
clausole (un ostacolo, tuttavia, può essere considerata la
competenza esclusiva degli amministratori per la gestione sociale,
con divieto di delegarla a terzi), esse sono utilizzate raramente
in Italia. Una diversa prospettiva, però si apre, a seguito
della nuova disciplina delle controversie in materia societaria; infatti,
è previsto espressamente che nelle società a responsabilità
limitata e nelle società di persone l’atto costitutivo
possa contenere «clausole con le quali si deferiscono ad uno
o più terzi, nominati da soggetto estraneo alla società,
i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine
alle decisioni da adottare nella gestione della società»,
con una decisione vincolante, reclamabile davanti ad un collegio,
soltanto se ciò sia previsto nello statuto sociale.
Fonti:
art.
37, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
Derivati su crediti
Contratti
aventi a oggetto il trasferimento del rischio relativo a un
determinato credito (reference obligation) da un soggetto
che intende acquisire copertura dal suddetto rischio (protection
buyer) a un soggetto che intende prestarla (protection seller),
senza trasferire il credito sottostante. Il modello contrattuale più
semplice che risponde a questa definizione è il credit default
swap.
Nella pratica commerciale sono diffuse
una serie di fattispecie più complesse. Le più comuni
sono:
i credit spread swap,
nei quali il protection buyer acquisisce il diritto di riscuotere
dal protection seller una somma pari alla differenza tra lo
spread di mercato e quello fissato dal contratto;
i total rate of return swap,
con i quali un soggetto (protection buyer) cede tutti i flussi
di cassa generati da unattività di riferimento alla controparte
(protection seller) che, a sua volta, trasferisce al protection
buyer flussi di cassa collegati ad un indice di mercato aumentato
o diminuito di un determinato spread (il reference rate);
le credit-linked notes, costituite
dalla combinazione di un titolo (il c.d. titolo ospite,
emesso dal protection buyer o da una società veicolo
per la cartolarizzazione) e di un derivato
su crediti.
Fonti: artt. 70 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; provvedimento
Governatore della Banca dItalia 8 settembre 2000
URL: http://www.isda.org/publications/index.html
http://www.bancaditalia.it
(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari
derivati)
Dumping
Pratica
commerciale che consiste nello scaricare sul mercato estero la produzione
esuberante – rispetto al mercato interno – di un certo
bene, vendendo all’estero la quantità esuberante ad un
prezzo inferiore (normalmente sottocosto) a quello del mercato interno
e coprendo tali perdite con l’extraprofitto realizzato in quest’ultimo
mercato, grazie a dazi che ostacolino l’importazione degli stessi
beni dall’estero ed al fine di acquisire nuovi mercati, con
conseguente pregiudizio per i produttori del Paese importstore.
A differenza dei prezzi
predatori, il dumping riguarda unicamente le esportazioni
da un mercato ad un altro, quando vi siano ostacoli al commercio tra
i due mercati; esso è perciò preso in considerazione
dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per legittimare
le azioni antidumping e le misure di salvaguardia adottate
da uno Stato a favore dei propri produttori contro le importazioni
in dumping provenienti dall’estero.
La Comunità Europea ha disciplinato
la materia, recependo le regole previste dall’Accordo Antidumping
dell’OMC scaturito dall’Uruguay Round, relativo
all’attuazione dell’art. VI del General Agreement on Tariffs
and Trade-GATT.
Fonti: regolamenti CE n. 384/96 e n. 2026/97