OPA (Offerta pubblica d’acquisto)
Proposta
di acquisto avente ad oggetto un determinato quantitativo di azioni
(emesse da una società) ovvero un determinato quantitativo
di altri strumenti finanziari ad un prezzo determinato, proposta
rivolta pubblicamente a tutti i possessori di tali titoli. LOPA
può avere una pluralità di scopi, quali quello di effettuare
un investimento finanziario, ovvero di acquisire il controllo della
società emittente i titoli, ovvero eliminare gli azionisti
di minoranza della stessa società (squeeze-out).
Nella maggior parte dei paesi industrializzati
il procedimento dellOPA è disciplinato al fine di assicurare
trasparenza, serietà e correttezza delloperazione. Nei
vari ordinamenti, peraltro, sono riscontrabili posizioni sostanzialmente
diverse con riguardo ai diritti degli azionisti di minoranza in caso
di offerte pubbliche di acquisto che comportino lacquisizione
del controllo di una società. Secondo un primo approccio (c.d.
Market Rule) lordinamento non interviene nelle scelte
del mercato (Stati Uniti). Un altro approccio (Equal Opportunity
Rule) persegue il principio di pari opportunità economiche
fra azionista di maggioranza ed azionisti di minoranza, disponendo
lobbligo a carico di chi acquisisca il controllo di una
società (o superi una determinata soglia quantitativa di partecipazione
al capitale della società con diritto di voto) di lanciare
unOPA nei confronti di tutti i portatori dei titoli della società
(Inghilterra, Francia e Italia) ad un prezzo che include in tutto
o in parte il premio di controllo (ossia il prezzo pagato
al precedente controllante, normalmente più alto di quello
di mercato delle azioni).
Fonti: artt. 102 e ss. d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58
TUF-testo unico della intermediazione finanziaria
URL:
http://www.consob.it
Outsourcing
Processo
aziendale (denominato anche “esternalizzazione”) con cui
un’impresa dismette la gestione di parte della propria attività
produttiva, di un servizio o di una funzione aziendale per affidarne
la gestione ad un’altra impresa (denominata outsourcer,
ovvero provider). La medesima espressione di outsourcing
designa pure il contratto, con cui il provider si impegna
a svolgere quella fase produttiva, quel servizio o quella funzione
aziendale a favore della prima impresa, utilizzando le strutture ed
solitamente anche il personale dismessi dalla medesima; tale contratto,
pur comprendendo prestazioni simili a quelle di un contratto di appalto
o di somministrazione, assume nella pratica una sua tipizzazione.
Qualora il provider, per lo
svolgimento dell’incarico affidato in outsourcing,
assuma lavoratori che già svolgevano l’attività
o servizio nell’impresa rifornita, si discute circa la configurazione
dell’operazione come cessione di ramo
aziendale (e, quindi, circa l’applicabilità degli
strumenti a tutela dei lavoratori previsti per quest’ultimo
caso).
L’outsourcing serve per focalizzare
l’impresa sull’attività principale (perciò
può essere accostato all’operazione di
spin-off) e può presentarsi pure in attività
non imprenditoriali, come quella della Pubblica Amministrazione, per
l’affidamento a terzi di servizi non caratteristici di quest’ultima.
L’operazione in questione si distingue
dal decentramento produttivo, con cui un’impresa smette di essere
produttrice dei propri prodotti, affidandone la realizzazione su commissione
a tante piccole imprese (c.d. “terziste”).
Fonti: art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (modificata
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3)
URL: http://www.unitec.it/ita/tesi/venturini/index.html;
www.tesoro.it/Documentazione/AreeDoc/Dipartimenti/
DPAG/quaderno/quaderni.pdf