D
I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra
Sono qui
riportate voci del diritto commerciale che
rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che
di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno
posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative
fonti normative,
nonché di taluni links per lapprofondimento
“in rete.
Ovviamente, non cè alcuna pretesa di completezza
nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
Sfruttamento
di informazioni riservate – riguardanti strumenti finanziari
ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il prezzo
– da parte di chi sia in possesso delle stesse informazioni
in virtù della partecipazione al capitale di una società,
ovvero dell’esercizio di una funzione, di una professione o
di un ufficio.
Tale comportamento, ritenuto contrario al
principio di trasparenza su cui si basa la regolamentazione dei mercati
finanziari, è vietato (più precisamente, è qualificato
come reato, punito con la reclusione fino a due anni e con la multa;
la materia è disciplinata dalla Comunità Europea: vedi
la direttiva CE n. 2003/6 sul market abuse), quando il possessore
di quelle informazioni, avvalendosi di esse, acquisti, venda o compia
altre operazioni su strumenti finanziari (comportamento definito di
trading), ovvero comunichi, senza giustificato motivo, le
stesse informazioni ad altri (comportamento definito di tipping)
o consigli operazioni di investimento ad altri (comportamento definito
di tuyautage). Non è sufficiente perciò compiere
le operazioni in questione (come previsto, in precedenza, dalla legge
17 maggio 1991, n. 157), poiché occorre che il soggetto operi
“avvalendosi” delle stesse informazioni; è così
sanzionato, non più il pericolo di sfruttamento, bensì
l’effettivo sfruttamento di quelle informazioni.
Si ritiene che lo sfruttamento di informazioni
riservate si abbia anche nel c.d. front running (letteralmente:
correre davanti), ossia nel caso in cui un intermediario finanziario,
ricevuto da un cliente l’ordine di eseguire un’operazione
price sensitive su uno strumento finanziario, compia per
proprio conto, poco prima di adempiere a tale ordine, un’altra
operazione, in modo da beneficiare poi degli effetti derivanti dall’operazione
del cliente sulla quotazione del titolo. La Consob ha deciso di contrastare
tale pratica, segnalando di recente alla magistratura gli operatori
che se ne siano avvalsi. Fonti: art. 180 ed artt. 185-187 del d. lgs 24 febbraio 1998,
n. 58 TUF-testo unico dellintermediazione finanziaria;
direttiva
28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE URL: http://www.consob.it
(percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)