Benchmark
Nei fondi
comuni di investimento il benchmarck (letteralmente: collimatore,
paletto di riferimento) indica il «parametro oggettivo di riferimento,
costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da
soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi
alla gestione» (art. 50 regol. Consob); esso, che è solitamente
costituito da un paniere di titoli, di fondi o altri indici, ha lo
scopo di individuare il settore in cui il fondo investe (il citato
regolamento parla percio di «obiettivi di investimento»)
e, soprattutto, di consentire di valutarne il rendimento, confrontandolo
con quel parametro.
Le società di gestione dei fondi
comuni sono tenute ad indicare nel prospetto informativo il benchmarck
di ciascun fondo, nonché a fornire periodicamente informazioni
circa lo scostamento, positivo o negativo, del fondo rispetto all’andamento
di tale parametro.
In un diverso significato, benchmarck
indica il titolo più trattato all’interno di una categoria
omogenea di titoli.
Fonti: art. 50 del regolamento Consob sugli intermediari
(delibera 1° luglio 1998, n. 11522 e successive modificazioni)
Beni intangibili (intangibles)
Vi si
comprendono tutti i beni e le attività immateriali (intangibles,
nella terminologia anglosassone): marchi, brevetti, tecnologie, segreti
industriali, know-how, software, segreti industriali,
concessioni, licenze, ricerca e sviluppo, ecc.; beni che, sebbene
non siano “tangibili”, nell’economia attuale costituiscono
risorse fondamentali per le imprese e sono ritenuti di grande importanza
per la valutazione di un’impresa, specie se operante nella c.d.
new economy. Si tratta di beni immateriali ad utilità
differita nel tempo e di durata indeterminata, i quali, pur non avendo
solitamente un costo storico, sono suscettibili di essere trasferiti
a terzi e, quindi, di valutazione.
La contabilità a livello internazionale
attribuisce sempre più attenzione alla valorizzazione in bilancio
per i beni immateriali (vedi lo IAS, n. 3928, § 8). Agli intangibles
fa ora riferimento il nuovo art. 2427, n. 3-bis, cod. civ.,
secondo cui la nota integrativa al bilancio di esercizio deve indicare
«la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate
alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata».
Fonti: art.
2427, n. 3-bis, cod. civ.