ADR (Alternative Dispute
Resolution)
Procedure utilizzate
per decidere controversie senza ricorrere al giudice ordinario o arbitrale.
Molto diffuse allestero, specie nel mondo anglosassone, le ADR
si presentano in forme varie ed eterogenee, quali la conciliazione
(con cui un terzo che può essere anche il giudice o
larbitro, prima di giudicare la controversia in un processo
ordinario o arbitrale aiuta le parti a comporre la lite e raggiungere
un accordo transattivo), la mediation (una sorta di conciliazione,
nella quale un terzo, il mediatore, ha funzione propositiva, indicando
alle parti soluzioni, anche al di fuori della lite), mediation
on line (sistema basato su un software, che in controversie
di carattere pecuniario, specie per ragioni risarcitorie mette
in comunicazione le proposte migliorative via via formulate da ciascuna
parte, raggiungendosi laccordo quanto la proposta di una parte
rientri in una distanza minima preterminata rispetto allultima
proposta dellaltra parte; nella blind mediation, una
parte non conosce lofferta dellaltra fino alla conclusione
della procedura), mini-trial (processo simulato per consentire
alle parti di valutare gli esiti di un giudizio ordinario senza
subirne i costi ed i tempi e raggiungere così un accordo).
In Italia è disciplinata espressamente la conciliazione
in sede giudiziale; attualmente lorientamento legislativo, anche
sulla base di indicazioni della Comunità Europea (libro verde
del 19 aprile 2002), è nel senso di favorire, in generale,
le ADR, quanto meno per ridurre il ricorso alla giustizia statale.
Inoltre, è riconosciuta efficacia a forme di tutela in sede
di autodisciplina, quale per la pubblicità ingannevole
il giurì del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
In Parlamento sono state presentate nella presente legislatura quattro
proposte di legge (Camera dei Deputati, C-541, C-2463, C-2538
e C-2877); mentre per le controversie in materia societaria, finanziaria
e bancaria il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, attuativo della riforma
del diritto societario, ha disciplinato, con norme che entreranno
in vigore il 1° gennaio 2004, la conciliazione stragiudiziaria
davanti ad appositi organismi di conciliazione, iscritti in un albo
tenuto dal Ministero della Giustizia.
Fonti: art. 185, 410 e 708 cod. proc. civ.; art. 8 del D. lgs.
25 gennaio 1992, n. 74; art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
(legge delega di riforma del diritto societario); artt. 38-40 del
d. lgs. 17
gennaio 2003, n. 5.
URL:
http://www.giustizia.it/news/adr_rel.htm - http://www.camera-arbitrale.com/art1.html
- http://www.ud.camcom.it/servizi/puoi/sez4dx/Concilio.htm
ADRs (American Depositary Receipts)
Certificati
emessi da una banca (o da un intermediario finanziario) statunitense
che rappresentano azioni o obbligazioni e che rendono negoziabili
nei mercati statunitensi in valuta locale titoli emessi da società
straniere, di cui tali certificati attestano il deposito presso una
banca. In definitiva, non essendo consentita in quei mercati la negoziazione
di titoli stranieri in valuta originaria, sono quotati titoli rappresentativi
di questi ultimi, sulla base di programmi di investimento stabiliti
dallemittente degli ADRs e che presentano una varia tipologia.
Per la quotazione degli ADRs possono essere richiesti adempimenti
o prescrizioni a carico delle società straniere (le cui azioni
o obbligazioni sono rappresentati da quei titoli), alle quali sembra
ora applicabile la legge antifrode dal Congresso degli USA (Sarbanes-Oxley
Act of 2002; la SEC, tuttavia, ha concesso esenzioni per le società,
le cui legislazioni di appartenenza prevedano adempimenti e forme
di tutela diversi, ma analoghi a quelli della legge americana).
Ai titolari degli ADRs sono riconosciuti
diritti analoghi a quelli spettanti agli azionisti della società
rappresentata; tuttavia, non cè uniformità
di comportamento tra gli emittenti italiani quotati per il
tramite di ADRs al New York Stock Exchange in ordine alla partecipazione
di quei titolari allassemblea della società; in particolare,
è discusso se essi abbiano diritto di partecipare allassemblea
in proprio o debbano partecipare come delegati della banca depositaria.
URL:
http://www.norisk.it/Strumenti/0038.htm http://www.sec.gov/answers/adrs.htm
http://www.icgn.org/consultative/032602.html
Agente in attività finanziaria
Chi è
stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari
di promuovere e concludere contratti riconducibili allesercizio
delle attività finanziarie di cui allart. 106, comma
1, del d.lgs. 385/93, t.u. delle norme in materia bancaria e finanziaria;
ossia le attività di: assunzione di partecipazioni, concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di
pagamento, intermediazione in cambi.
Lesercizio professionale nei confronti del
pubblico dellattività di agente in attività
finanziaria è riservata ai soggetti iscritti in un elenco
tenuto dallUIC (Ufficio Italiano Cambi) ed è sottoposto
a una specifica regolamentazione e forme di controllo pubblico. Gli
intermediari finanziari (iscritti negli elenchi di cui agli artt.
106 e 107 del citato d.lgs. 385/93) potranno stabilmente avvalersi
per la distribuzione di propri prodotti solo di detti agenti.
Fonti: d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374; decreto del
Ministero dellEconomia, 13 dicembre 2001, n. 485
URL:
http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/circolari/UIC_2002_07_11.htm
Anatocismo
Fattispecie
in cui gli interessi scaduti di una obbligazione pecuniaria producono
altri interessi. Il codice civile italiano, sulla base di una lunga
tradizione che risente del diritto romano e degli influssi di orientamenti
di carattere religioso, consente lanatocismo soltanto a determinate
condizioni e, precisamente, «solo dal giorno della domanda giudiziale
o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre
che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi». La norma
fa salvi gli usi contrari, aprendo la strada, per le operazioni bancarie,
a forti contrasti interpretativi, sfociati in una novella (D. Lgs.
4 agosto 1999, n. 342) ed in un intervento della Corte Costituzionale
(sentenza 17 ottobre 2000, n. 425).
La capitalizzazione degli interessi
nellesercizio dellattività bancaria e finanziaria
è oggetto di speciale regolamentazione nel Testo unico bancario
(d. lgs. n. 385 del 1993) e nelle norme di attuazione; secondo tale
disciplina è rimessa al contratto la determinazione dei tassi
e della loro periodicità nel conto corrente (purché
identica per i tassi attivi e passivi), escludendosi la sola capitalizzazione
periodica successiva alla chiusura definitiva del conto. Nei contratti
bancari e finanziari, qualora sia prevista la capitalizzazione infrannuale,
devono essere indicati il valore del tasso, rapportato su base annua,
tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Fonti: art. 1283 cod. civ.; art. 120, comma 2, del d. lgs.
1° settembre 1993, n. 385, testo unico bancario; delibera del
CICR del 9 febbraio 2000
Appalto integrato
Appalto
con cui un ente pubblico affida ad un appaltatore congiuntamente e
con ununica gara, sia la costruzione di opere pubbliche, sia
la loro progettazione esecutiva (ossia il completamento del progetto
predisposto dallente appaltante, attraverso propri tecnici o
con incarico professionale a professionisti esterni). In tal modo
le imprese di costruzioni allargano il loro campo dazione per
i lavori pubblici, unificandosi il mercato delle costruzioni e quello
della progettazione (sia pure solo esecutiva).
Per la progettazione esecutiva di appalto
integrato limpresa appaltante deve avvalersi di un progettista
qualificato alla realizzazione del progetto, individuandolo in sede
di offerta o eventualmente associato. Inoltre, per evitare che laffidamento
della progettazione allimpresa costruttrice provochi aumenti
di costi per lente appaltante, a causa di varianti rese necessarie
dalla progettazione, è stabilito che lappaltatore risponda
dei conseguenti ritardi ed oneri, qualora le varianti siano imputabili
a carenze del progetto esecutivo.
La possibilità di ricorrere allappalto
integrato attualmente è consentita con una modificazione
alla legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109) per lavori
di importo inferiore ad euro 200 mila e per quelli pari o superiori
ad euro 10 milioni, nonché per tutte le opere in cui la componente
tecnologica-impiantistica sia superiore al 60% del valore dellopera.
Fonti: art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo
modificato dallart. 7, 1° comma, lettera l) della legge
1° agosto 2002, n. 166