Mediatore creditizio
Chi professionalmente
o abitualmente mette in relazione anche attraverso
attività di consulenza banche o intermediari finanziari
con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti,
senza essere legato ad alcuna delle parti da legami di collaborazione,
dipendenza o rappresentanza.
Ai mediatori creditizi è preclusa
la possibilità di concludere i contratti, nonché di
erogare i finanziamenti. Lattività di mediazione o di
consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o
di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti
in apposito albo, istituito presso il Ministero dellEconomia,
che si avvale dellUIC (Ufficio Italiano Cambi). La riserva di
attività in favore dei mediatori creditizi, penalmente sanzionata,
non opera nei confronti di banche, intermediari finanziari, promotori
finanziari e imprese assicurative. Non costituisce mediazione creditizia
la raccolta di richieste di finanziamento effettuata, nellambito
della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa,
da parte di fornitori di beni o servizi o di soggetti iscritti in
albi, elenchi o ruoli.
Fonti: art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; D.P.R. 28
luglio 2000, n. 287, regolamento
URL:
http://www.uic.it
Mercato
L’aggregato
degli scambi potenzialmente interferenti.
Rispetto al tradizionale riferimento
territoriale (“mercato è il luogo …”), è
meglio far riferimento – considerati anche gli attuali mezzi
di comunicazione – alla generica espressione “aggregato”
(ma si potrebbe pure parlare di “insieme”); ciò
che fa di una pluralità un insieme è allora la circostanza
che, comunque, e dunque non solo per unicità di luogo, gli
scambi possono interferire. Che il “mercato” sia un fenomeno
costituito da “scambi” è sicuro e tradizionale;
ciò che di una pluralità di scambi fa un “mercato”
è la circostanza che – un tempo, per svolgersi nello
stesso luogo; oggi, per la facilità di comunicazioni e conoscenze
a distanza – gli scambi possono interferire per quantità,
condizioni e prezzi.
Individuata la realtà economica
e fattuale, più difficile è individuare la rilevanza
giuridica del mercato in quanto tale. Probabilmente, si tratta di
un centro, ossia di un punto di riferimento di interessi (e dunque
di norme) non personificato, nel senso che gli interessi, che le norme
di disciplina del mercato tendono a tutelare, sono in sé diversi,
hanno natura pubblica e privata, nonché fanno capo a soggetti
diversi (gli operatori, i clienti, l’efficienza del sistema
economico, ecc.).
Nel nostro ordinamento manca una espressa
definizione legislativa di mercato (non è, però, una
manchevolezza) ed anche una disciplina generale; vi sono, invece,
specifiche considerazioni del mercato, a seconda del criterio di rilevanza
giuridica: vedi, in particolare, la nozione di mercato presupposta
dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, la quale disciplina la concorrenza
– ossia il sistema di interferenza degli scambi – nel
mercato e gli interessi che vi sono coinvolti.
Fonti: legge 16 ottobre 1990, n. 287
Modelli di organizzazione
Tale
espressione (più precisamente, modelli di organizzazione
dellente) definisce, in senso tecnico-giuridico, i codici
di condotta adottati da una società (o altri enti) per impedire
che gli amministratori ed i dirigenti (i c.d. soggetti in posizione
apicale) e le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza
commettano determinati reati nel suo interesse o vantaggio, reati
di cui in base alla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231), introdotta in
Italia in esecuzione di convenzioni internazionali sia chiamata
a rispondere direttamente la stessa società con una apposita
sanzione (oltre che, in base al diritto penale, il suo autore materiale).
Il modello di organizzazione (predisposto
dalla società interessata, anche sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative) introduce una procedimentalizzazione
nellattività di impresa, creando una apposita struttura
di sorveglianza, volta a prevenire il compimento dei reati ed idonea
ad evitarne limputazione alla medesima società, a somiglianza
di quanto avviene con i compliance programs nel diritto statunitense.
Nel nostro ordinamento la responsabilità dellente è
esclusa, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: lente
abbia adottato, prima della commissione del reato, un modello idoneo
a prevenirlo; sia stato affidato ad un organismo interno dellente
il il compito di vigilare sul funzionamento e losservanza dei
predetto modello; il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente
lo stesso modello; lorganismo interno abbia adeguatamente vigilato.
Fonti: artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231
URL:http://www.confindustria.it/AreeAtt/DocUfPub.nsf/b7ffc92624922cb0c1256b790038bc
75/f53bc571ef44d31ec1256b9700387f21?OpenDocument
Moneta elettronica
Dispositivi
elettronici che consentono di movimentare con valore solutorio
analogo a quello della moneta materiale saldi monetari.
La moneta elettronica (rappresentata solitamente da una tessera di
plastica con incorporato un processore elettronico, nel quale è
memorizzato il valore monetario attribuito alla stessa tessera, per
consentire al titolare di compiere operazioni di pagamento) può
essere emessa solo previa ricezione di fondi di valore non inferiore
al valore monetario emesso.
Lattività di emissione
di moneta elettronica è riservata alle banche o ad imprese
specializzate (Istituti di moneta elettronica). Gli Imel possono svolgere,
altresì, attività connesse e strumentali, nonché
offrire servizi di pagamento; ad essi è preclusa lattività
di concessione di crediti in qualunque forma.
Fonti: art. 55, della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge
comunitaria per il 2001), che, in attuazione di direttive comunitarie,
ha modificato il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
URL: http://www.bancaditalia.it
(Gli istituti di moneta elettronica)
http://www.nextra.it/press_center/latest_news/focus_oveview/autolinkfolder/06_02_01.html