il diritto commerciale d’oggi
    V.6 – giugno 2006

GIURISPRUDENZA

 

   CORTE DI CASSAZIONE, 26 gennaio 2006, n. 1525 – Criscuolo Presidente – Marziale Estensore; Camozzi e Bonissori c. Ceramiche Pastorelli s.p.a.
   Qualora lo statuto di una società di capitali preveda la dissociazione tra potere di rappresentanza e potere di gestione degli amministratori, l’atto compiuto dal legale rappresentante senza la previa deliberazione del consiglio di amministrazione è efficace, non essendo opponibile al terzo, ai sensi dell’art. 2384 cod. civ., quella limitazione.
   Qualora il legale rappresentante di una società di capitali compia un atto in conflitto di interessi, tale vizio è opponibile al terzo, ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, essendo inapplicabile, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, l’art. 2391 cod. civ.

Commento di V. Scali »»

   Svolgimento del processo. 1 – Con atto notificato il 5 febbraio 1996, i signori Mario Camozzi e Angelo Bonissoni convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la s.p.a. Ceramiche Pastorelli (d’ora innanzi: Società), esponendo:
   – che, in data 16 marzo 1994, la Società aveva loro conferito l’incarico di procedere «ad un’analisi amministrativo-gestionale della società stessa, al fine di individuare eventuali punti di debolezza o manchevolezze, di carattere aziendale o fiscale, e di procedere alla formalizzazione di proposte in ordine ad azioni tese al miglioramento dell’efficienza e della redditività aziendale»;
   – che l’incarico era stato puntualmente eseguito;
   – che, tuttavia, le richieste di pagamento del compenso erano rimaste senza esito.
Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna della Società al pagamento della somma di L. 48.000.000, oltre accessori, corrispondente alla somma indicata nel progetto di parcella inviata fin dal 30 settembre 1994.
   1.1 – La Società si opponeva all’accoglimento della domanda, deducendo:
   – che, all’epoca dei fatti di causa, le azioni rappresentative del proprio capitale appartenevano, nella misura del 50%, alla Ceramica Enne 80 s.r.l., la quale era anche socia, nella misura del 40,5%, della Italiana Pavimenti s.p.a.;
   – che il capitale della Ceramica Enne 80 s.r.l. era suddiviso, in pari misura, tra i signori Alberto e Adriana Pastorelli;
   – che l’incarico professionale agli attori era stato conferito dal signor Alberto Pastorelli, agendo quale suo legale rappresentante, pochi giorni prima che la “quasi totalità” delle quote della Ceramica Enne 80 s.r.l., fosse ceduta ad altra società (la Consultinvest s.p.a.);
   – che nell’atto di cessione si era stabilito che l’esatto ammontare del corrispettivo della cessione sarebbe stato determinato in base ad una relazione di stima commissionata agli stessi attori;
   – che era quindi evidente che l’incarico professionale conferito a suo nome dal Pastorelli «altra finalità e funzione non aveva se non quelle di determinare il corrispettivo della cessione delle quote della Ceramica Enne 80 ed era stato conferito nel personale interesse del rappresentante, anziché in quello della società rappresentata»;
   – che l’atto era, inoltre, “del tutto estraneo” al proprio oggetto sociale e non era stato né autorizzato né ratificato dal consiglio di amministrazione;
   – che tale atto era quindi annullabile e, comunque, inopponibile ad essa esponente.
   1.2 – La domanda era accolta dal Tribunale che condannava la Società al pagamento della somma di L. 40.000.000, oltre interessi, e alla rifusione delle spese legali.
   1.3 – La sentenza veniva però riformata dalla Corte territoriale che, facendo proprie le deduzioni contenute nell’appello proposto dalla Società, respingeva la domanda di pagamento del corrispettivo, sul rilievo:
   – che l’incarico professionale conferito ai due professionisti trovava quale unica razionale giustificazione l’interesse ad ottenere gli elementi necessari per la determinazione del prezzo di cessione delle quote della s.r.l. Ceramica Enne 80, ponendone l’onere economico a carico della società da lui rappresentata;
   – che il contratto era stato pertanto stipulato in palese (e quindi riconoscibile) conflitto d’interessi, oltre che senza previa delibera da parte del consiglio di amministrazione;
   – che il contratto era da ritenersi pertanto invalido e, come tale, non opponibile alla società.
   1.4 – I ricorrenti chiedono la cassazione di tale sentenza con due motivi. La società resiste. Sono state depositate memorie illustrative.

   Motivi della decisione. 2 – Il rigetto della domanda è stato fondato dalla Corte territoriale sulla duplice considerazione: a) che l’incarico professionale era stato affidato ai ricorrenti dal legale rappresentante della società in assenza di una delibera del consiglio di amministrazione; b) che il legale rappresentante aveva inoltre agito in conflitto di interessi con la società da lui rappresentata e che l’esistenza di tale situazione di conflitto era riconoscibile dal terzi (retro, § 1.3).
   3 – Con i due motivi di ricorso che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, il Camozzi e il Bonissoni – denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1394 e 2384 cod. civ., nonché vizio di motivazione – censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda da essi avanzata senza dar conto, in modo congruo, delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata e senza considerare:
   a. che il limite al poteri del legale rappresentante della Società, derivante dalla necessità che l’affidamento dell’incarico professionale doveva essere deliberato previamente dal consiglio di amministrazione, era fondato su una previsione statutaria ed era quindi opponibile ai terzi solo entro i limiti stabiliti dall’art. 2384, secondo comma, cod. civ.;
   b. che l’art. 1394 cod. civ., secondo cui il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi può essere annullato su domanda del rappresentato (nella specie della Società), è inapplicabile quando, come nel caso di specie, il potere gestorio è riservato al consiglio di amministrazione;
   c. che, nell’ipotesi considerata, anche il conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato è opponibile ai terzi solo entro i limiti stabiliti dal citato art. 2384, secondo comma, cod. civ.
   4 – Si afferma chiaramente nella sentenza impugnata, e non è comunque contestato, che il consiglio di amministrazione era stato investito da una disposizione statutaria della gestione “ordinaria e straordinaria” della Società. Il potere di rappresentanza era quindi dissociato dal potere di amministrazione e non vi è dubbio, pertanto, che il conferimento dell’incarico professionale, della cui legittimità si controverte nel presente giudizio, dovesse essere previamente deliberato dal consiglio di amministrazione.
   Tale prescrizione non fu invece osservata, in quanto, come è stato accertato dal giudice del merito, ed è comunque pacifico, l’affidamento dell’incarico non era stato deliberato dal consiglio di amministrazione della società.
   Il comportamento del legale rappresentante era stato quindi certamente illegittimo. Ma tale illegittimità, contrariamente a quel che mostra di ritenere la Corte territoriale, non era di per sé rilevante nei confronti dei terzi.
   4.1 – È bensì vero che l’art. 2384, nella sua formulazione originaria, richiamava la disciplina dettata dall’art. 2298 per le società in nome collettivo, il quale stabilisce che l’amministratore fornito di poteri di rappresentanza ha il potere di compiere «tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura», precisando che tali limitazioni sono opponibili ai terzi una volta iscritte nel registro delle imprese e, in mancanza di tale adempimento, se viene fornita la prova che essi ne erano a conoscenza. E che, pertanto, ricorrendo tali condizioni, anche le società per azioni avevano la possibilità di ottenere l’accertamento dell’inopponibilità degli atti compiuti in loro nome dagli amministratori in violazione dei limiti posti dallo statuto.
   4.2 – Tale disciplina fu però radicalmente modificata dall’art. 5, d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127, con il quale venne data attuazione alla direttiva CEE n. 151 del 9 marzo 1968 (c.d. “prima direttiva” CEE in tema di società) che tra le sue finalità aveva proprio quella di escludere l’opponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri degli organi sociali risultanti dallo statuto o da una decisione degli organi competenti «anche se pubblicate» (art. 9.2).
   Il citato art. 2384 fu infatti integralmente riformulato, sancendo, nel secondo comma, l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto «anche se pubblicate», salvo che si fosse provato che tali soggetti avevano «intenzionalmente agito a danno della società». Eccezion fatta per quest’ultima ipotesi, il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori, mediante il compimento di atti estranei all’oggetto sociale o comunque eccedenti i poteri loro conferiti, fu così trasferito sulla società, offrendo ai terzi la sicurezza che essa avrebbe fatto fronte agli atti posti in essere, nel suo nome, dagli amministratori, anche se in violazione dei limiti posti dallo statuto. E tale principio (che, come non si è mancato di rilevare, lungi dal penalizzare le società, consente una più intensa valorizzazione delle loro potenzialità, eliminando una possibile remora alla instaurazione di rapporti con esse) è stato tenuto fermo dal nuovo testo dell’art. 2384, introdotto dall’art. 1.1 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
   4.3 – Non vi è dubbio che tra le “limitazioni” del potere di rappresentanza contemplate dal secondo comma dell’art. 2384 cod. civ. rientrano anche quelle derivanti dalla dissociazione tra potere gestorio e potere di rappresentanza, quando, come nel caso di specie, esse trovino fondamento in una disposizione statutaria (Cass. 7 febbraio 2000, n. 1325).
   Non varrebbe obbiettare che la limitazione, in questo caso, colpisce il potere di “gestione”, anziché quello di “rappresentanza”. È agevole replicare, infatti, che anche tali limitazioni si riflettono sull’esercizio del potere rappresentativo, che viene ad essere corrispondentemente ristretto. La situazione che in tal caso si determina è quindi affine a quella prodotta dalla limitazioni che vengono ad incidere, in via immediata, sul potere di rappresentanza. E non vi è, pertanto, ragione di escluderla dall’ambito di applicazione della norma appena ricordata. Specie considerando l’art. 9.2 della direttiva comunitaria , ai cui contenuti il legislatore nazionale era tenuto ad adeguarsi (art. 189, ora 249, Trattato CE), faceva generico riferimento alle «limitazioni dei poteri degli organi sociali», senza distinguere tra poteri di rappresentanza e poteri di gestione.
   4.3.1 – È quindi evidente che la mancanza della delibera del consiglio di amministrazione poteva essere opposta ai ricorrenti solo in presenza della situazione prefigurata dal secondo comma del citato art. 2384 cod. civ. e, cioè, solo se la Società avesse fornito la prova che essi avevano agito “intenzionalmente” a suo danno. Ma la ricorrenza di tale situazione non è stata in alcun modo accertata dalla Corte territoriale.
   I rilievi mossi sotto tale profilo alla sentenza impugnata sono pertanto fondati. Tale constatazione non giustifica, tuttavia, l’accoglimento del gravame.
   La decisione adottata dalla Corte territoriale poggia, infatti, su una ratio decidendi ulteriore, riferita all’esistenza di un conflitto di interessi tra il legale rappresentante e la Società riconoscibile dai terzi, la quale resiste alle censure formulate dai ricorrenti.
   4.4 – Le doglianze rivolte sotto tale riguardo alla sentenza impugnata si compendiano nel duplice assunto:
   – che l’art. 1394 cod. civ., il quale dispone che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, non sarebbe applicabile tutte le volte che, come nel caso di specie, il potere gestorio è riservato al consiglio di amministrazione, essendo tale ipotesi specificamente disciplinata dall’art. 2391 cod. civ. (retro, § 2, b);
   – che il limite all’esercizio del potere rappresentativo, derivante dal divieto di agire in conflitto di interessi con il rappresentato, rientrerebbe pur sempre nell’ambito di applicazione dell’art. 2384, secondo comma, cod. civ. e sarebbe quindi opponibile ai terzi che abbiano agito intenzionalmente a danno della società (retro, § 2, c).
   Né l’una né l’altra affermazione può essere condivisa. Ed, anzitutto, la prima.
   4.4.1 – Si è ormai chiarito che l’esistenza di una pluralità di amministratori non è di ostacolo all’applicazione della disciplina dettata dall’art. 1394, ponendo in evidenza che quest’ultima norma è certamente applicabile nel caso in cui, pur essendovi il consiglio di amministrazione, l’operazione da compiere sia devoluta alla specifica competenza di uno soltanto dei suoi componenti (l’amministratore delegato) che abbia il potere di agire con gli stessi poteri che competono all’amministratore unico e, quindi, senza necessità di un intervento del consiglio (Cass. 1 febbraio 1992, n. 1089).
   Ma a conclusioni non diverse deve pervenirsi quando, come nel caso di specie, il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto che rientri, invece, nella competenza di tale organo. Invero, nell’ipotesi prefigurata dall’art. 2391 cod. civ. il conflitto emerge in sede deliberativa e, quindi, in un momento anteriore a quello in cui l’atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo. Esso tocca, pertanto, l’esercizio (non già del potere rappresentativo, che si puntualizza nella spendita del nome della società verso i terzi) ma del potere di gestione, il cui esercizio, data la struttura dell’organo amministrativo, si estrinseca in deliberazioni collegiali: l’annullamento del negozio stipulato con il terzo costituisce il riflesso dell’invalidità della delibera dell’organo di amministrazione ed è quindi subordinato al suo accertamento.
   È pertanto evidente che, se il compimento dell’atto posto in essere dal singolo amministratore con il terzo non è stato preceduto da una fase procedimentale concretasi nell’adozione di una delibera consiliare, tale disposizione non può ricevere applicazione, a nulla rilevando che l’atto sia eventualmente ricompreso, sotto il profilo gestorio, nella competenza del consiglio di amministrazione.
   Non essendo quindi ravvisabili le condizioni per il ricorso alla disciplina dettata dal citato art. 2391 cod. civ., l’incidenza del conflitto d’interessi sulla validità del negozio posto in essere con il terzo deve essere quindi regolata sulla base di principi diversi che, in mancanza di altri indici normativi, vanno identificati in quelli fissati, in via generale, dall’art. 1394.
   4.4.2 – Ma a non diverse conclusioni deve giungersi per l’altra affermazione, specificata alla lettera “c” del § 2, relativa all’individuazione dei presupposti per l’opponibilità ai terzi del limite derivante dal divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata. È sufficiente rilevare, a tale riguardo, che trattandosi di un limite derivante da una norma di legge (l’art. 1394 cod. civ.) la sua rilevanza esterna non può essere subordinata ai presupposti stabiliti dal secondo comma dell’art. 2384, il cui ambito di applicazione è riferito alle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti «dall’atto costitutivo o dallo statuto», che abbiano cioè la propria fonte (non nella legge, ma) nell’autonomia privata.
   4.4.3 – Anche l’opponibilità ai terzi del vizio dell’atto compiuto, nell’ipotesi considerata, dall’amministratore in conflitto di interessi con la società è quindi regolata dall’art. 1394 cod. civ., il quale – dettando la disciplina generale dell’istituto – stabilisce che il negozio può essere annullato dalla società «se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo».
   La ricorrenza di tale presupposto è stata affermata esplicitamente dalla sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità. Le critiche mosse dai ricorrenti a tale assunto sono, per un verso, giuridicamente inesatti (nella parte in cui prospettano la tesi che la rilevanza esterna del vizio è ammessa entro i limiti stabiliti dall’art. 2384, secondo comma, cod. civ.) e per altro verso inammissibili, nella parte in cui si limitano ad una censura del tutto generica della congruità della motivazione, senza dedurre l’esistenza di contraddizioni, lacune o altri vizi logici rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (ex pluribus: Cass. 6 ottobre 1999, n. 11121; 8 settembre 2000, n. 11854).
   5 – Per quanto attiene alla seconda delle due rationes decidendi che sorreggono la sua motivazione, la sentenza impugnata resiste, quindi, alle censure dei ricorrenti (retro, § 4.3.1). E tanto basta a giustificare la reiezione del ricorso.
(Omissis)

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