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V.5 – maggio 2006 |
GIURISPRUDENZA
CORTE DI CASSAZIONE, 12 aprile 2006, n. 8516; Presid. Proto – Estens. Napoleoni; Primerano c. Fallimento Marotta
L’accordo con cui due coniugi, in sede di separazione consensuale, stabiliscano di costituire un diritto reale immobiliare (nel caso di specie, diritto di abitazione) a favore di uno di essi, è suscettibile di revocatoria ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., in caso di fallimento dell’altro coniuge, ancorché tale accordo sia stato omologato dal tribunale.
(Omissis). –