• TRIBUNALE DI MESSINA, 22 aprile 2005
Per la redazione del verbale di assemblea societaria,
il notaio è titolare di un autonomo potere dovere di accertamento
e attestazione del fatto, anche in contrasto con le dichiarazioni
presidenziali, ed è esclusivo autore dello stesso verbale,
mentre il presidente dell’assemblea non ne è parte in
senso tecnico e non è necessario che assista alla sua lettura,
né che lo sottoscriva.
Il verbale assembleare è incompatibile con la forma rappresentata
dalla presenza dei testimoni, non essendo possibile individuare un
momento in cui il notaio, cui è rimesso in via esclusiva il
dovere di dare conto dell’intero procedimento formativo dell’atto
collegiale, debba dare lettura del verbale. »»
• TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE,
22 agosto 2005; Ristorante Marziale s.a.s. c. Re Burlone s.r.l.
Compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore
che, per pubblicizzare la propria attività con allestimenti
in locali di terzi, utilizzi materiale fotografico riguardante gli
allestimenti realizzati negli stessi locali da un imprenditore concorrente.
»»
• TRIBUNALE ROMA, decreto 20 gennaio
2006; Aeffe Studio s.r.l. c. D’Avino Spose s.n.c.
Compie atti di concorrenza sleale – e ne
va perciò inibita la continuazione – l’impresa
che distribuisce materiale pubblicitario nelle immediate vicinanze
di una fiera organizzata per esporre e presentare le attività
di altre imprese concorrenti ed alla quale la prima impresa non
partecipa, poiché in tal modo essa sfrutta gli sforzi organizzativi
e gli investimenti effettuati per la fiera, senza sostenerne gli
oneri. »»