Valori
mobiliari “standard”
Titoli
che, in ragione di “caratteristiche”
consolidate sul mercato nazionale -
connesse all’emittente, al rendimento,
ai parametri di indicizzazione, ai tassi,
alla periodicità della cedola,
al rimborso del capitale - possono essere
collocati senza la preventiva comunicazione
alla Banca d’Italia, prevista
dall’art. 129 del Testo unico
bancario al fine di garantire la stabilità
e l’efficienza del mercato dei
valori mobiliari.
Ai fini
dell’esonero dalla comunicazione,
l’importo delle operazioni non
deve superare, su base annua, la soglia
di 50 milioni di euro (150 milioni di
euro in caso di titoli quotati o destinati
alla quotazione su mercati regolamentati).
Fonti: art. 129, d. lgs. 1 settembre
1993, n. 385; Istruzioni di vigilanza
per le banche, Tit. IX, Cap. I
URL: www.bancaditalia.it
(percorso: Pubblicazioni – Vigilanza
– Bollettino di vigilanza giugno
2002)
Vendite
sottocosto
Vendita
al pubblico di beni ad un prezzo inferiore
a quello di acquisto (ossia inferiore
al prezzo risultante dalle fatture di
acquisto, maggiorato dell’IVA
e di ogni altra imposta o tassa connessa
con il prodotto, nonché diminuito
degli eventuali sconti).
Le vendite
sottocosto – che si differenziano
dal dumping
e dai prezzi predatori,
per la specificità della fattispecie
qui considerata – sono disciplinate
dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, che,
in attuazione dell’art. 15 del
decreto Bersani (d. lgs. 31 marzo 1998,
n. 114), le vieta agli esercizi commerciali
che da soli o congiuntamente a quelli
dello stesso gruppo, detengano una quota
superiore al 50% della superficie di
vendita complessiva esistente nel territorio
della provincia dove ha sede l’esercizio;
mentre le consente agli altri esercizi
come modalità di vendita straordinaria
(legge 19 marzo 1980, n. 80), per non
più di tre volte l’anno,
con una durata non superiore a 10 giorni
per volta e distanziate da almeno 20
giorni. Sono comunque consentite le
vendite sottocosto per prodotti deperibili
o simili, obsoleti o difettati.
La disciplina
delle vendite sottocosto suscita perplessità:
innanzitutto, per la obiettiva difficoltà
di individuare, nel complesso sistema
della distribuzione commerciale, quale
sia il prezzo effettivo di acquisto
per ciascun prodotto, al fine di verificarne
la inferiorità rispetto al prezzo
di rivendita (ossia, essere sottocosto
la vendita); inoltre, per la possibilità
che il divieto o le le limitazioni delle
vendite sottocosto rappresentino modi
per restringere nella distribuzione
commerciale al dettaglio quella concorrenza
che il decreto Bersani vi ha cercato
di introdurre con l’abolizione
(in realtà, non completamente
attuata) delle licenze di commercio.
Fonti: D.P.R. 6 aprile 2001,
n. 218
Finanziamento,
con apporto di capitale di rischio (il
venture capital costituisce
perciò un tipo di
private
equity), a imprese medie-piccole
o che generano utili dopo un lungo periodo
di tempo. Il finanziamento viene realizzato
attraverso lacquisto di una partecipazione
azionaria (o obbligazioni convertibili),
in molti casi effettuato da un fondo
chiuso, al cui capitale partecipano
intermediari finanziari, investitori
privati e fondi pensione.
Il contratto
tra il
venture capitalist e limpresa
prevede normalmente lo
staging:
i fondi necessari per realizzare il
progetto imprenditoriale vengono erogati
in fasi successive, a condizione che
determinati obiettivi reddituali e di
crescita siano stati raggiunti. Ai finanziatori
sono attribuiti poteri di controllo
sulla gestione dellimpresa, normalmente,
attraverso la assegnazione di un certo
numero di posti nel consiglio di amministrazione
(è abbastanza comune che i fondatori
delliniziativa e gli investitori
esterni abbiano un uguale numero di
posti; in caso di controversie, un ruolo
determinante è svolto dagli altri
componenti lorgano amministrativo).
Fonti: d. lgs. 2 febbraio 2001,
n. 96
URL: www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Intermedia
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