Sfruttamento
di informazioni privilegiate – riguardanti strumenti finanziari
ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il
prezzo – da parte di chi sia in possesso delle stesse informazioni
in virtù della partecipazione al capitale di una società,
ovvero dell’esercizio di una funzione, di una professione
o di un ufficio.
Tale comportamento, ritenuto contrario
al principio di trasparenza su cui si basa la regolamentazione
dei mercati finanziari, è vietato (più precisamente,
è qualificato come reato, punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa; la materia è disciplinata dalla
Comunità Europea: vedi la direttiva CE n. 2003/6 sul
market
abuse), quando il possessore di quelle informazioni, avvalendosi
di esse, acquisti, venda o compia altre operazioni su strumenti
finanziari (comportamento definito di
trading), ovvero
comunichi, senza giustificato motivo, le stesse informazioni ad
altri (comportamento definito di
tipping) o consigli
operazioni di investimento ad altri (comportamento definito di
tuyautage). Non è sufficiente perciò compiere
le operazioni in questione (come previsto, in precedenza, dalla
legge 17 maggio 1991, n. 157), poiché occorre che il soggetto
operi “avvalendosi” delle stesse informazioni; è
così sanzionato, non più il pericolo di sfruttamento,
bensì l’effettivo sfruttamento di quelle informazioni.
Non sembra compresa nel divieto la comunicazione a terzi di informazioni
privilegiate al fine di non far compiere operazioni su strumenti
finanziari (comportamento definito di
insider non trading).
Si ritiene che lo sfruttamento di
informazioni privilegiate si abbia anche nel c.d.
front running
(letteralmente: correre davanti), ossia nel caso in cui un intermediario
finanziario, ricevuto da un cliente l’ordine di eseguire
un’operazione
price sensitive su uno strumento
finanziario, compia per proprio conto, poco prima di adempiere
a tale ordine, un’altra operazione, in modo da beneficiare
poi degli effetti derivanti dall’operazione del cliente
sulla quotazione del titolo. La Consob ha deciso di contrastare
tale pratica, segnalando di recente alla magistratura gli operatori
che se ne siano avvalsi.
Fonti: art. 180 ed artt. 185-187 del d. lgs 24 febbraio
1998, n. 58 TUF-testo unico dellintermediazione finanziaria;
direttiva
28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE
URL: http://www.consob.it
(percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)