il diritto commerciale d’oggi
    II.7 – luglio-agosto 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


  

Insider trading

     Sfruttamento di informazioni privilegiate – riguardanti strumenti finanziari ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzarne sensibilmente il prezzo – da parte di chi sia in possesso delle stesse informazioni in virtù della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell’esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio.
     Tale comportamento, ritenuto contrario al principio di trasparenza su cui si basa la regolamentazione dei mercati finanziari, è vietato (più precisamente, è qualificato come reato, punito con la reclusione fino a due anni e con la multa; la materia è disciplinata dalla Comunità Europea: vedi la direttiva CE n. 2003/6 sul market abuse), quando il possessore di quelle informazioni, avvalendosi di esse, acquisti, venda o compia altre operazioni su strumenti finanziari (comportamento definito di trading), ovvero comunichi, senza giustificato motivo, le stesse informazioni ad altri (comportamento definito di tipping) o consigli operazioni di investimento ad altri (comportamento definito di tuyautage). Non è sufficiente perciò compiere le operazioni in questione (come previsto, in precedenza, dalla legge 17 maggio 1991, n. 157), poiché occorre che il soggetto operi “avvalendosi” delle stesse informazioni; è così sanzionato, non più il pericolo di sfruttamento, bensì l’effettivo sfruttamento di quelle informazioni. Non sembra compresa nel divieto la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate al fine di non far compiere operazioni su strumenti finanziari (comportamento definito di insider non trading).
     Si ritiene che lo sfruttamento di informazioni privilegiate si abbia anche nel c.d. front running (letteralmente: correre davanti), ossia nel caso in cui un intermediario finanziario, ricevuto da un cliente l’ordine di eseguire un’operazione price sensitive su uno strumento finanziario, compia per proprio conto, poco prima di adempiere a tale ordine, un’altra operazione, in modo da beneficiare poi degli effetti derivanti dall’operazione del cliente sulla quotazione del titolo. La Consob ha deciso di contrastare tale pratica, segnalando di recente alla magistratura gli operatori che se ne siano avvalsi.
Fonti: art. 180 ed artt. 185-187 del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 – TUF-testo unico dell’intermediazione finanziaria; direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE
URL: http://www.consob.it (percorso: provvedimenti/comunicazioni 13.12.2002)

 

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