il diritto commerciale d’oggi
    II.8– settembre 2003

 

D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra

Sono qui riportate “voci” del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per l’approfondimento “in rete”.
Ovviamente, non c’è alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario

H
K
N
Q
U
W
Y
Z

 


   

Tag along e Drag along (clausole di)

     Clausole che nella pratica degli affari sono inserite in patti parasociali per disciplinare l’ipotesi d’ingresso di nuovi soci di maggioranza nell’assetto proprietario di una società solitamente a ristretta compagine sociale. Con il diritto di tag along (c.d. diritto di co-vendita) si tutela la posizione dei soci di minoranza, ai quali è assicurata una way out e con il diritto di drag along si attribuisce ai nuovi soci di controllo il potere di acquisire l’intero pacchetto azionario senza essere costretti a subire la presenza di soci di minoranza ostili.
     La clausola di tag along obbliga un socio, solitamente, il partner industriale o il socio di maggioranza, che intenda vendere ad un terzo la propria partecipazione, a procurare la vendita delle quote partecipative dell’altro socio (di solito, il socio finanziatore o comunque quello di minoranza), che il terzo acquirente si obbliga ad acquistare alle medesime condizioni.
     Con la clausola del drag along, invece, il socio venditore ha diritto di vendere, insieme alla propria partecipazione, anche le azioni dell'altro socio, solitamente di minoranza, il quale ha comunque diritto alle medesime condizioni contrattuali ed al medesimo prezzo pro quota del socio venditore. Questa clausola è solitamente intesa ad aumentare il valore della partecipazione sociale venduta, consentendo al titolare del diritto di drag along di ottenere migliori condizioni nella negoziazione, considerata la possibilità per l'acquirente di acquistare il 100% del capitale e di non avere scomodi soci di minoranza.
URL: www.bancaditalia.it (Quaderni della ricerca giuridica)


    

Titoli strutturati

     Titoli che uniscono in un unico strumento finanziario le caratteristiche di una obbligazione e di un contratto derivato. I flussi di pagamento per interessi sono indicizzati all’andamento del parametro sottostante alla componente derivata; a seconda del tipo di indicizzazione delle cedole e/o del pagamento del capitale a scadenza, i titoli strutturati sono diversamente denominati: le equity linked sono indicizzate all’andamento di titoli o indici azionari; le fixed reverse floaters l’indicizzazione è collegata in maniera complessa all’andamento dei tassi di interessi.
     Per una particolare tipologia di titoli strutturati, denominati reverse convertible e consistenti – di fatto – nella vendita all’investitore di una put option su specifici titoli azionari, il valore di rimborso può risultare inferiore a quello di sottoscrizione. La caratteristica dei titoli reverse convertible è quella di prevedere:
     – la corresponsione di un tasso di interesse fisso;
     – un diritto di opzione a favore dell’emittente che gli conferisce la facoltà di rimborsare il capitale alla scadenza mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una determinata società.
   Si tratta di titoli strutturati aventi normalmente durata pari o inferiore all’anno.
Fonti: Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, modificato con deliberazione 6 agosto 2002, n. 13710; art. 2411 cod. civ. (nel testo modificato dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).
URL: www.consob.it (percorso: pubblicazioni e commenti/ Quaderni di Finanza/ n. 35)


 

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