|
||
|
||
II.11 – dicembre 2003 |
D I Z I O N A R I O
a cura di Giovanni Cabras e Concetta Brescia Morra Sono qui riportate voci del diritto commerciale che rappresentano neologismi (ovvero vecchie espressioni che di recente hanno assunto uno specifico significato o hanno posto nuovi problemi), con indicazioni delle relative fonti normative,
nonché di taluni links per lapprofondimento “in rete.
Ovviamente, non cè alcuna pretesa di completezza nella raccolta delle voci,
né di sistematicità nella loro illustrazione
voci del dizionario
Cartolarizzazione
Operazione finanziaria (denominata anche securitization) con la quale un insieme di crediti pecuniari esistenti o futuri, ed individuabili in blocco ovvero anche un solo credito, è ceduto a una società veicolo che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni (Special Purpose Vehicles o SPV) e che emette, in relazione ad esse, titoli (asset backed securities) negoziabili.
Le somme corrisposte alla SPV dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare lacquisto di tali crediti, nonché per pagare i costi delloperazione. Sorge così un vero e proprio patrimonio separato, con la segregazione a garanzia dei portatori dei titoli emessi del portafoglio di crediti ceduti e dei flussi finanziari da essi derivanti.
Alle operazioni di cartolarizzazione partecipa necessariamente anche il servicer, ossia una società incaricata della riscossione dei crediti ceduti, nonché incaricata dei servizi di cassa e pagamento nellambito di tali operazioni.
Fonti: legge 30 aprile 1999, n. 130
URL: http://www.bancaditalia.it (Disposizioni per le società di cartolarizzazione)
Centrale dAllarme Interbancaria
Archivio informatico automatizzato degli assegni e delle carte di pagamento, in cui vengono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista, al fine della loro interdizione, per un periodo di sei mesi, dallintero circuito degli assegni bancari e postali (revoca di sistema). Sono, inoltre, registrate informazioni sui soggetti, cui sia stata revocata lautorizzazione allutilizzo di carte di pagamento, nonché lindicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati.
La Centrale è stata istituita a seguito della depenalizzazione dellemissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista e la conseguente trasformazione della fattispecie in illecito amministrativo.
Fonti: d. lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205; decreto del Ministro della Giustizia del 7 novembre 2001, n. 458; regolamento della Banca dItalia del 29 gennaio 2002
URL: http://www.bancaditalia.it
Commissione di massimo scoperto
Commissione percentuale dovuta alla banca nel contratto di apertura di credito in conto corrente, per la messa a disposizione di una somma di denaro; essa risponde all’esigenza di distinguere il corrispettivo per la duplice utilità di cui usufruisce l’accreditato: la messa a disposizione dei fondi e la loro erogazione effettiva dei medesimi. Come all’erogazione dei fondi da parte della banca corrisponde, in termini di controprestazione, l’addebito degli interessi pattuiti, così la seconda prestazione della banca, consistente nel tenere a disposizione del cliente una certa giacenza liquida (a prescindere dal concreto utilizzo), trova remunerazione nella commissione di massimo scoperto.
Il fondamento causale di tale commissione, oltre ad evidenziarne la legittimità, non consente di comprenderla nel “tasso soglia”, di cui alla legge sull’usura (legge 7 marzo 1996, n. 108), in quanto non costituisce una componente dell’interesse, ossia della remunerazione del credito concesso, bensì un compenso separato, inerente alla diversa causa giustificatrice, propria della stessa commissione. Trova così riconoscimento, anche giurisprudenziale, l’impostazione adottata dalla Banca d’Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, secondo cui «La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG (tasso interesse globale). Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali» (punto C5).
La diversa natura della commissione, rispetto agli interessi remunerativi del credito, conduce altresì ad escludere la rilevanza della commissione di massimo scoperto per la questione dell’anatocismo, che riguarda unicamente la periodicità ed i criteri di capitalizzazione degli interessi (delibera CICR del 9 febbraio 2000, art. 1).
URL: http://www.bancaditalia.it;
http://www.uic.it/it/antiriciclaggio/circolari/usura/circolare_istruzioni_usura.htm
Contratti di garanzia finanziaria
Contratti con cui una parte costituisce a favore dellaltra parte una garanzia su contante o strumenti finanziari, mediante trasferimento della proprietà o costituzione di pegno.
Tali garanzie sono disciplinate da una direttiva comunitaria allo scopo di migliorarne la certezza giuridica; in particolare, la direttiva si propone di evitare che trovino applicazione ai contratti di garanzia le disposizioni nazionali sullinsolvenza, che ostacolino il realizzo delle garanzie stesse, ovvero che pongano in dubbio la validità di compensazione bilaterale per close-out. La nuova normativa si applica ai rapporti fra imprese finanziarie, nonché a quelli in cui almeno una delle parti sia unimpresa finanziaria; la normativa non riguarda i casi in cui beneficiario o datore delle garanzia sia una persona fisica.
Fonti: direttiva CE 20002/47/CE
URL: http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
Corporate governance
Linsieme di regole e sistemi predisposti a livello legislativo o regolamentare, ovvero, in via di autoregolamentazione, da una società di capitali per governare con efficienza e trasparenza limpresa societaria, coordinando gli interessi degli imprenditori e degli investitori, nonché disciplinando le funzioni dei managers. La corporate governance investe vari aspetti dellorganizzazione societaria, riguardando i rapporti tra soci ed amministratori, i sistemi di gestione e di controllo delle società, nonché lassetto proprietario delle società ed il mercato dei capitali.
Il codice civile e, soprattutto, il decreto Draghi del 1998 stabiliscono le regole minime di corporate governance; altre regole, più restrittive, possono essere stabilite come condizione per la quotazione e la negoziazione nei mercati regolamentati dalle borse e dai gestori dei mercati riconosciuti, ovvero da codici di autoregolamentazione, cui la società si sottoponga volontariamente, dandone comunicazione al mercato.
La disciplina dei sistemi di corporate governance è ora prevista per tutte le società di capitali dalla riforma del diritto societario (legge delega 3 ottobre 2001, n. 366; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nella quale, in particolare, l’organo amministrativo (o, in caso di delega, l’amministratore delegato) deve predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa (art. 2381, nuovo testo, cod. civ.).
Fonti: D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
URL: http://www.consob.it http://www.icgn.org/documents/globalcorpgov.htm
http://www.borsaitalia.it/ita/servizi/pubblicazioni/ (codice di autodisciplina)
Covered bonds
Strumenti finanziari che riconoscono allinvestitore un privilegio su una porzione dellattivo dellemittente rappresentata, in genere, da finanziamenti immobiliari o da crediti verso il settore pubblico (Stato, enti pubblici locali). Tali titoli si sono originariamente sviluppati in Germania (Pfandbriefe), ma strumenti analoghi sono stati introdotti anche in Francia (obligations foncières) e in Spagna (cedulas ipotecarias); nellordinamento italiano non esiste una disciplina specifica (tuttavia, è allo studio, anche in relazione alla progettata riforma della Cassa Depositi e Prestiti, un disegno di legge).
Lemissione di questi strumenti finanziari è particolarmente vantaggiosa per gli intermediari bancari, siccome tali titoli beneficiano di un trattamento preferenziale in termini di regolamentazione prudenziale e soddisfano le condizioni richieste dal Sistema europeo delle banche centrali per linserimento nella lista delle attività idonee come garanzia per le operazioni di politica monetaria dellEurosistema.
URL: http://www.hypverband.de/hypverband
© Giovanni Cabras e Paolo Ferro-Luzzi |